- Collocamento in “Aspettativa Sindacale non retribuita” (con decorrenza -OMISSIS-), a seguito di richiesta dell’organizzazione sindacale xxxx.
- Revoca di tale aspettativa e sua conversione in distacco sindacale retribuito, su richiesta dell’organizzazione sindacale, con ulteriori provvedimenti del Direttore Centrale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
- Successivamente, revoca del distacco sindacale retribuito.
La richiesta di trasferimento del ricorrente dalla Casa di Reclusione di Xxxxx alla Casa Circondariale di Xxxxx è stata presentata in data -OMISSIS-. Tuttavia, l’Amministrazione ha respinto tale istanza, ritenendola “irricevibile”, motivando che la domanda avrebbe potuto essere considerata favorevolmente solo se il ricorrente avesse maturato il biennio di aspettativa entro la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022, che ha modificato l’art. 36 del D.P.R. n. 164/2002 eliminando alcune parole chiave (“o aspettativa”).
Aspetti Normativi e Interpretativi
L’art. 36 del D.P.R. n. 164/2002 disciplina i benefici e le condizioni per il trasferimento dei dipendenti pubblici, prevedendo, nel secondo comma, requisiti temporali e condizioni per usufruire del beneficio. La modifica introdotta dal D.P.R. n. 57/2022 ha eliminato le parole “o aspettativa” dal comma 2, modificando di fatto le modalità di maturazione del requisito temporale.
Il parere del Dipartimento della funzione pubblica, richiamato nel testo, sottolinea che “rimane impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare le condizioni organizzative che rendono possibile il trasferimento”. Ciò significa che, anche dopo le modifiche normative, l’Amministrazione mantiene la facoltà di valutare le condizioni di fattibilità del trasferimento, indipendentemente dal rispetto formale del requisito temporale.
Argomentazione Giuridica e Decisione
Il punto centrale della decisione è che l’Amministrazione ha sbagliato nel ritenere “irricevibile” la domanda del ricorrente, poiché avrebbe dovuto istruirla e valutarla nel merito, considerando le condizioni organizzative e le disposizioni normative applicabili. La conclusione è che il ricorso deve essere accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, lasciando comunque all’Amministrazione il potere di riformulare il proprio atto in conformità con la sentenza.
Sintesi
- La richiesta di trasferimento del lavoratore è stata respinta sulla base di un’interpretazione restrittiva delle recenti modifiche normative.
- La giurisprudenza e il parere del Dipartimento evidenziano che l’Amministrazione può e deve valutare il merito della domanda, tenendo conto delle condizioni organizzative.
- Pertanto, il giudice ha ritenuto che l’atto di diniego fosse illegittimo e ha ordinato l’annullamento del provvedimento, lasciando spazio a una nuova valutazione amministrativa conforme alla sentenza.
In conclusione, questo caso mette in luce l’importanza di interpretare correttamente le innovazioni normative e di rispettare il principio di buona fede e di corretta istruttoria nelle procedure amministrative di trasferimento del personale pubblico.
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