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14 novembre 2025

Tar 2025 - Il testo presenta un ricorso giurisdizionale proposto dal Luogotenente -OMISSIS- e dall’Appuntato scelto OMISSIS -OMISSIS-, entrambi militari in servizio presso rispettivamente il Comando della Legione Carabinieri OMISSIS e il Comando della Scuola Forestale Carabinieri di OMISSIS. Essi impugnano i provvedimenti di sospensione dal servizio, adottati a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto ex art. 4-ter, comma 3, del d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, e delle circolari ad essi presupposte.

 

 

Tar 2025 - Il testo presenta un ricorso giurisdizionale proposto dal Luogotenente -OMISSIS- e dall’Appuntato scelto OMISSIS -OMISSIS-, entrambi militari in servizio presso rispettivamente il Comando della Legione Carabinieri OMISSIS e il Comando della Scuola Forestale Carabinieri di OMISSIS. Essi impugnano i provvedimenti di sospensione dal servizio, adottati a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto ex art. 4-ter, comma 3, del d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, e delle circolari ad essi presupposte.

**Struttura del ricorso e principali censure:**

1. **Censure di illegittimità degli atti amministrativi:**

- **Violazione di norme di diritto militare e amministrativo:** I ricorrenti contestano che la sospensione abbia introdotto una nuova e inammissibile ipotesi di sanzione di stato, oltre quanto previsto dall’art. 893 del codice dell’ordinamento militare (cod. ord. militare). Inoltre, sostengono che la sospensione sia stata adottata dal comandante di sede anziché, come previsto dall’art. 920 cod. ord. militare, dal vertice politico del Ministero della Difesa, rendendo così l’atto illegittimo.

- **Eccesso di potere e mancanza di proporzionalità:** Viene evidenziato che la sospensione comporta la perdita di ogni compenso fisso e accessorio, configurandosi come una sanzione sproporzionata rispetto alla semplice inadempienza dell’obbligo vaccinale. Si fa presente che, secondo l’art. 920 cod. ord. militare, in casi analoghi di sospensione per motivi penali o disciplinari, si prevede comunque il pagamento di metà degli assegni. La misura adottata, quindi, sarebbe eccessiva e priva di proporzionalità.

- **Previsione di sanzioni accessorie:** Si censura anche la previsione delle circolari che impongono la detrazione dell’anzianità di servizio durante i periodi di sospensione, considerandola una sanzione ulteriore e ingiustificata.

2. **Censure di illegittimità costituzionale e sovranazionale:**

- **Violazione della Costituzione italiana:** Si sostiene che il decreto legge n. 172/2021, convertito in legge n. 3/2022, introducendo l’obbligo vaccinale, sarebbe incostituzionale per violazione di vari artt. costituzionali (artt. 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36, 117) e di principi fondamentali quali il diritto alla salute, la libertà di circolazione e il diritto al lavoro.

- **Violazione di strumenti europei e internazionali:** Si allega che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, del Regolamento UE 953/2021 e delle norme internazionali di tutela dei diritti umani, come la Dichiarazione di Helsinki.

**Decisore e pronuncia del tribunale:**

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha pronunciato una sentenza di accoglimento parziale del ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente alle censure relative alla decurtazione dell’anzianità di servizio durante i periodi di sospensione. La motivazione motiva l’intervento sulla base di una valutazione di illegittimità delle sanzioni accessorie e delle modalità di adozione degli atti.

**Conclusione:**

Il giudice ha riconosciuto che alcuni aspetti delle sanzioni e delle procedure adottate erano illegittimi, in particolare riguardo alla decurtazione dell’anzianità, e ha disposto l’annullamento di tali provvedimenti. Gli altri profili di illegittimità, costituzionali e di diritto internazionale, sono stati riconosciuti come fondamento delle censure, anche se non tutti sono stati accolti integralmente.

**In sintesi:**

Il ricorso si focalizza sulla illegittimità procedurale e sostanziale della sospensione e delle sanzioni accessorie imposte ai militari per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, contestando anche la legittimità costituzionale e internazionale delle norme che hanno introdotto tale obbligo. La decisione del TAR, pur riconoscendo alcune illegittimità, ha limitato gli effetti alla decurtazione dell’anzianità di servizio, confermando l’illegittimità di alcune sanzioni accessorie e delle modalità di adozione degli atti.




 

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