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14 novembre 2025

Consiglio di Stato 2025 – la sentenza si concentra sull’analisi della posizione dell’appellante riguardo alla responsabilità dell’amministrazione in relazione alle condizioni igienico-sanitarie della struttura e alla tutela della salute dei dipendenti, in particolare alla luce dell’art. 2087 c.c.

 

 

Consiglio di Stato 2025 – la sentenza si concentra sull’analisi della posizione dell’appellante riguardo alla responsabilità dell’amministrazione in relazione alle condizioni igienico-sanitarie della struttura e alla tutela della salute dei dipendenti, in particolare alla luce dell’art. 2087 c.c.

L’appellante sostiene che le condizioni precarie della struttura siano state oggetto di segnalazioni ufficiali, incluso un esposto prodotto dal Sindacato di Polizia XXX e un successivo inoltro al Prefetto e al Questore, che attesterebbero una situazione di rischio nota e documentata. Queste segnalazioni rafforzerebbero la tesi di una responsabilità dell’amministrazione per aver omesso di adottare misure di prevenzione adeguate, soprattutto considerando che la presenza di batteri e vettori di malattie infettive è stata accertata e conosciuta.

L’appellante evidenzia inoltre che la malattia insorta dovrebbe essere considerata un evento “ragionevolmente non preventivabile”, il che escluderebbe la violazione dell’obbligo di prevenzione previsto dall’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica dei dipendenti in ambienti potenzialmente nocivi. Tuttavia, egli sostiene che il dovere dell’amministrazione non consiste nel prevenire specificamente l’insorgenza di una particolare malattia, bensì nel garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, soprattutto in presenza di rischi noti e accertati.

In merito alla prevedibilità dell’evento, l’appellante sostie sostiene che, qualora si riconoscesse tale prevedibilità, si configurerebbe l’obbligo dell’amministrazione di adottare misure di protezione adeguate, obbligo che questa avrebbe violato. La responsabilità, quindi, deriverebbe dalla mancata attuazione di cautele e interventi sanificatori in ambienti a rischio, determinando un nesso causale tra condotta omissiva e danno subito dal dipendente.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la questione dell’onere della prova. L’appellante sostiene che il Tar abbia operato un’errata inversione dell’onere, attribuendolo all’appellato (l’amministrazione) anziché al datore di lavoro stesso. Secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 2087 c.c., una volta comprovato il danno e il nesso causale, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie, e la sua condotta negligente o colposa dovrebbe essere presunta.

Infine, si sottolinea che l’art. 2087 c.c. differisce dall’art. 2043 c.c. in quanto, nel caso di danno da inadempimento delle misure di sicurezza, il danneggiato non deve provare la negligenza del datore di lavoro; è sufficiente dimostrare il danno e il nesso di causalità, mentre spetta all’amministrazione dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.

In sintesi, il discorso dell’appellante si focalizza sulla natura dell’obbligo di tutela in ambiente di lavoro, sulla responsabilità dell’amministrazione in relazione alle condizioni sanitarie e sulla corretta distribuzione dell’onere della prova, rafforzando la propria posizione con riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti.




 

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