La sentenza della Corte di Cassazione n. 37629 del 2025 affronta il delicato tema della validità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che, pur essendo stati qualificati come “persona informata dei fatti” al momento della deposizione, successivamente si trovano nella posizione di indagato. Il punto centrale è stabilire se la qualifica di “persona informata dei fatti” consenta, di per sé, di utilizzare tali dichiarazioni in dibattimento, ovvero se la sussistenza di una posizione di indagato – anche solo potenziale o probabile – comporti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, in ragione del diritto di non rispondere.
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**Principi di diritto coinvolti**
1. **Diritto di non rispondere e facoltà di avvalersi della facoltà di non rispondere**
Il diritto di non rispondere, riconosciuto dall’art. 62-bis cpv. del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, tutela la libertà dell’indagato di non autoincriminarsi, e si applica non solo alla posizione di indagato formale, ma anche ai soggetti che, pur non essendo ancora indagati formalmente, si trovano in una posizione che può comportare tale qualifica. La facoltà di non rispondere può essere esercitata anche in relazione a dichiarazioni rese in qualità di persona informata dei fatti, se successivamente si scopre che il soggetto si trova nella posizione di indagato.
2. **Qualificazione della persona informata dei fatti**
La figura di “persona informata dei fatti” è tipicamente considerata un qualificatore di chi ha conoscenza dei fatti senza essere formalmente indagato o imputato. Tuttavia, la Cassazione ha precisato più volte che la qualificazione di persona informata è relativa e può cambiare nel corso delle indagini, qualora emerga che la persona ha un ruolo di indagato o imputato.
3. **Inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi si trova in posizione di indagato**
La giurisprudenza consolidata della Cassazione stabilisce che le dichiarazioni rese da soggetti che, al momento della deposizione, sono stati correttamente qualificati come “persona informata dei fatti”, ma successivamente si scopre che erano in realtà indagati e quindi titolari del diritto di non rispondere, sono inutilizzabili, in quanto si violerebbe il diritto di difesa e il diritto di non autoincriminarsi.
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**Contenuto della sentenza Cassazione n. 37629/2025**
La Suprema Corte rammenta che:
- La qualificazione di “persona informata dei fatti” non può essere considerata come un dato formale definitivo, bensì un momento procedurale che può evolvere nel corso delle indagini.
- La semplice iscrizione nel registro degli indagati non costituisce di per sé motivo automatico di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza, purché si dimostri che, al momento della deposizione, la persona non fosse ancora formalmente indagata e non avesse esercitato il diritto di non rispondere.
- Tuttavia, qualora si accerti che, al momento della deposizione, la persona era già in possesso della veste di indagato o aveva ricevuto un avviso di garanzia, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili, poiché viola il diritto di non rispondere e il diritto alla difesa.
- La sentenza precisa inoltre che il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere deriva dal fatto che la persona si trova in una posizione di potenziale indagine, e tale diritto non può essere eluso né attraverso dichiarazioni spontanee, né mediante interpretazioni formali della posizione processuale.
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**Implicazioni pratiche**
- Le dichiarazioni rese da soggetti qualificati come “persona informata dei fatti” devono essere valutate con attenzione circa la fase temporale in cui sono state rese e lo stato processuale del soggetto.
- La semplice iscrizione nel registro degli indagati non comporta in automatico l’inutilizzabilità delle dichiarazioni precedenti, ma se si dimostra che, al momento della deposizione, la persona aveva già acquisito il ruolo di indagato o esercitava il diritto di non rispondere, le dichiarazioni sono inutilizzabili.
- La rilevanza della sentenza risiede nell’affermazione che la tutela del diritto di non rispondere e della presunzione di innocenza prevale rispetto alla semplice qualificazione formale di persona informata dei fatti.
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**Conclusioni**
La sentenza Cassazione n. 37629/2025 ribadisce che:
- La qualificazione di persona informata dei fatti non può essere considerata un dato definitivo, ma va contestualizzata nel tempo e nello stato processuale del soggetto.
- La presenza di una posizione di indagato, anche solo potenziale, comporta il diritto di non rispondere e determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza, se queste sono state rese quando il soggetto aveva già acquisito la veste di indagato o aveva esercitato il diritto di non rispondere.
- La tutela delle garanzie fondamentali dell’indagato prevale sulla semplice qualificazione formale e sulla fase procedurale di iscrizione nel registro degli indagati.
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**Note finali**
Questa pronuncia si inserisce nella consolidata linea giurisprudenziale che mira a tutelare il diritto di difesa e il diritto di non autoincriminarsi, affermando che la validità delle dichiarazioni rese dipende dal rispetto di tali diritti, e non da mere formalità procedurali.
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