1. **Principio di ampia salvaguardia della prestazione (art. 2126 c.c.)**
Il testo richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 2126 c.c. garantisce una tutela molto ampia delle prestazioni rese dal lavoratore, indipendentemente dalla validità o esistenza del titolo costitutivo del rapporto di lavoro. Ciò significa che, anche in assenza di un rapporto regolarmente costituito, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate durante il periodo di fatto lavorativo.
2. **Applicazione in presenza di provvedimenti cautelari**
Il Consiglio di Stato evidenzia che questa tutela si estende anche ai periodi in cui il rapporto di impiego si è svolto in virtù di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, anche se successivamente tale provvedimento viene rigettato. In altre parole, la presenza di un provvedimento cautelare che ha efficacemente ripristinato il rapporto di lavoro comporta la qualificazione di tale rapporto come valido e, di conseguenza, l’obbligo dell’Amministrazione di retribuire e mantenere la posizione previdenziale del lavoratore durante tutto il periodo di efficacia del provvedimento.
3. **Equiparazione della nullità del titolo e inesistenza del rapporto**
Il passaggio sottolinea che la situazione di fatto, in cui il rapporto di lavoro si costituisce o si ripristina in virtù di un provvedimento giurisdizionale (come un’ordinanza cautelare), deve essere equiparata alla validità del rapporto, anche se successivamente viene pronunciato un rigetto. La nullità del titolo non si traduce automaticamente in inesistenza del rapporto in presenza di provvedimenti che lo abbiano efficacemente ripristinato.
4. **Diritto alle retribuzioni e agli effetti previdenziali**
Il Consiglio di Stato ribadisce che il lavoratore matura de die in diem il diritto alle retribuzioni e ai relativi effetti previdenziali e contributivi, anche se il rapporto viene successivamente cessato o rigettato. La legge e la giurisprudenza riconoscono che la prestazione di lavoro, anche se avvenuta in un rapporto di fatto, comporta conseguenze giuridiche e patrimoniali per l’Amministrazione.
5. **Rilevanza delle trattenute contributive**
L’analisi sottolinea che l’erogazione di assegni di attività comporta l’assoggettamento alle trattenute contributive, rafforzando il principio che il rapporto di lavoro, anche se successivamente annullato o rigettato, ha prodotto effetti sul piano contributivo e previdenziale.
6. **Impatto delle sentenze di rigetto**
Il passaggio conclude che il successivo rigetto del ricorso non può privare il lavoratore del diritto alle retribuzioni m maturate durante il periodo in cui il rapporto è stato efficacemente ripristinato per effetto dei provvedimenti cautelari. La presenza di provvedimenti cautelari efficaci al momento del pagamento rende ingiustificato ogni recupero o trattenuta successiva.
7. **Applicazione concreta nel caso in esame**
Il decreto presidenziale richiamato conferma che il servizio si considera non cessato al 26 luglio 2019, ma proseguito fino alla cessazione effettiva del rapporto, calcolata sulla base dei provvedimenti cautelari che ne hanno garantito la continuità. La pronuncia si fonda sulla permanenza dell’efficacia di tali provvedimenti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, escludendo che il rapporto possa essere considerato cessato anteriormente.
**In sintesi**, il commento evidenzia come la tutela del lavoratore, nei casi di provvedimenti cautelari e di successivi rigetti, si basi sulla valenza dei provvedimenti stessi, che producono effetti di fatto e di diritto tali da mantenere in essere il rapporto di lavoro e le relative prestazioni, fino all’effettiva cessazione o alla pronuncia definitiva di rigetto. La giurisprudenza richiamata sottolinea l’importanza di considerare il rapporto di fatto e gli effetti patrimoniali e previdenziali che ne derivano, anche in assenza di un titolo formale stabile.
Nessun commento:
Posta un commento