La sentenza della Cassazione n. 28737 del 2025 affronta un tema di fondamentale importanza nel settore del trasporto: la responsabilità del trasportatore che sceglie di affidare a terzi l’esecuzione del servizio. Di seguito, un commento dettagliato che analizza gli aspetti principali della decisione e le implicazioni pratiche.
**Contesto e quadro normativo**
Il trasporto di merci, regolato dal Codice della Strada e da normative specifiche, prevede che il trasportatore sia responsabile della corretta esecuzione del servizio. La normativa attribuisce al trasportatore una responsabilità diretta per eventuali danni o inadempienze, anche quando si avvalga di terzi (subappaltatori, agenti o altri soggetti).
**Principale punto della sentenza**
La Cassazione, consolidando un principio di responsabilità diretta, afferma che il trasportatore che decide di affidare a terzi l’esecuzione del servizio rimane personalmente responsabile verso il committente e altre parti interessate (ad esempio, il destinatario o terzi danneggiati). Questa responsabilità non viene meno o diminuita dalla scelta di affidarsi a terzi, né può essere esclusa o limitata attraverso accordi contrattuali.
**Motivazioni della decisione**
1. **Responsabilità diretta e non delegabile**: La Corte sottolinea che il trasportatore, in qualità di principale soggetto responsabile dell’attività di trasporto, ha l’obbligo di garantire che il servizio sia svolto correttamente, in sicurezza e nel rispetto delle normative. La delega a terzi non può escludere o diminuire tale responsabilità, poiché essa deriva dalla natura stessa del rapporto di trasporto e dalla posizione di garanzia del trasportatore.
2. **Tutela del destinatario e di terzi**: La normativa tutela gli interessi di chi riceve le merci e delle parti terze danneggiate. Pertanto, l’affidamento a terzi non estingue la responsabilità del trasportatore, il quale resta incaricato di vigilare e di assicurare che gli standard di sicurezza e di correttezza siano rispettati.
3. **Impossibilità di escludere la responsabilità**: La Corte ribadisce che eventuali clausole contrattuali che tentino di escludere o limitare la responsabilità del trasportatore nei confronti di terzi sono considerate nulle o inefficaci, in quanto contrarie alla normativa di tutela.
**Implicazioni pratiche**
- **Per i trasportatori**: Devono essere consapevoli che, anche affidando a terzi l’esecuzione del trasporto, rimangono personalmente responsabili di eventuali danni, inadempienze o violazioni delle norme. È fondamentale adottare adeguate misure di controllo e supervisione degli affidatari.
- **Per i committenti e i clienti**: Possono fare affidamento sulla responsabilità diretta del trasportatore, anche nel caso di subappalti o affidamenti a terzi, rafforzando la tutela dei loro diritti.
- **Per gli operatori del settore**: È importante precisare nei contratti e nelle procedure interne le responsabilità di ciascuno, in modo da evitare contestazioni e garantire il rispetto delle normative.
**Conclusione**
La sentenza della Cassazione n. 28737/2025 riafferma un principio cardine del diritto dei trasporti: la responsabilità del trasportatore è personale, diretta e non eliminabile, anche quando si affidi a terzi. Questo principio tutela la sicurezza, la corretta esecuzione del servizio e i diritti di tutte le parti coinvolte, imponendo una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei trasportatori nel processo di affidamento e gestione del servizio.
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