La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 37466/2025 affronta un tema di grande attualità e rilevanza giuridica: l’efficacia e i limiti dell’atto amministrativo nel contesto delle contestazioni penali relative a blocchi stradali durante manifestazioni pubbliche, in relazione a norme introdotte successivamente all’evento.
**Fatti di causa**
Il caso riguarda un soggetto che aveva partecipato a un blocco stradale durante una manifestazione contro il cambiamento climatico, avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma penale del 2025 che sancisce sanzioni contro tali blocchi. Successivamente, veniva emesso un atto amministrativo che contestava la condotta, ritenuto però non vincolante dal giudice in sede penale.
**Principali questioni giuridiche**
1. **Validità e vincolatività degli atti amministrativi**
L’atto amministrativo, pur essendo uno strumento di gestione e controllo del patrimonio pubblico e della sicurezza, non può vincolare né sostituire il giudice penale nella valutazione dei fatti e delle responsabilità. La funzione del giudice penale è di accertare la responsabilità penale sulla base delle norme vigenti al momento dell’evento, senza essere vincolato dagli atti di natura amministrativa che sono strumenti di gestione e prevenzione, ma non di definizione giuridica definitiva dei fatti.
2. **Disapplicazione di norme amministrative**
L’art. 14 del Codice di procedura penale e il principio di autonomia del giudice penale rispetto agli atti amministrativi delineano chiaramente che questi ultimi non possono vincolare la pronuncia del giudice penale. In particolare, il giudice può disapplicare un atto amministrativo che si ponga come ostacolo o limite alla corretta applicazione della norma penale, specialmente quando quest’ultima si è modificata successivamente all’evento.
3. **Rilevanza temporale delle norme penali**
Il principio generale del diritto penale stabilisce che la legge penale più favorevole si applica retroattivamente (art. 2 del Codice Penale). Tuttavia, nel caso in esame, la norma sanzionatoria del 2025 non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, a meno che non si tratti di norme di carattere penale con effetto retroattivo previsto espressamente.
4. **Pericolosità sociale e valutazione giudiziaria**
Il giudice penale non può basare la propria decisione esclusivamente sull’atto amministrativo o su considerazioni di pericolosità sociale che non siano state valutate nel processo. La mancanza di rilievi sulla pericolosità sociale del soggetto, in assenza di elementi probatori, comporta l’obbligo di disapplicare eventuali norme o atti che pretendano di sanzionare comportamenti commessi prima dell’entrata in vigore della norma penale del 2025.
**Sentenza e motivazioni della Cassazione**
La Corte di Cassazione ha ribadito che:
- Il giudice penale non è vincolato dall’atto amministrativo che, al contrario, può essere disapplicato per manifesta incongruità o per contrasto con norme di legge penale più recente o più favorevole.
- La norma sanzionatoria del 2025, introdotta dopo l’evento contestato, non può essere applicata retroattivamente ai fatti del 2024 o anteriori, a meno che non si tratti di norme di carattere penale con effetto retroattivo espresso, cosa che in questo caso non si è verificata.
- La mancanza di rilievi sulla pericolosità sociale del soggetto nel procedimento amministrativo e la mancata applicazione di tale normativa penale preclude ogni eventuale condanna o sanzione sulla base di un atto amministrativo non vincolante e non conforme alle norme penali vigenti al momento dei fatti.
**Conclusioni**
La pronuncia della Cassazione si inserisce nel solco del principio di autonomia e indipendenza del giudice penale, che deve valutare i fatti sulla base delle norme vigenti al momento dell’evento e non può essere vincolato da atti amministrativi successivi o da norme introdotte successivamente, salvo casi di retroattività espressamente prevista.
Inoltre, si evidenzia come le norme penali di nuova introduzione o modifica abbiano effetto solo dal momento della loro entrata in vigore, a meno di specifica retroattività, e non possano essere applicate retroattivamente a fatti anteriori.
In conclusione, il giudice penale, nel caso di blocchi stradali svolti prima della vigenza della normativa del 2025, può disapplicare atti amministrativi o norme penali successive, in assenza di rilievi sulla pericolosità sociale e di una loro applicazione retroattiva esplicita. La sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra strumenti di gestione amministrativa e la funzione di accertamento e applicazione delle norme penali, evidenziando il principio di legalità e la tutela dei diritti fondamentali di libertà di manifestazione e di partecipazione pubblica.
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**Nota**: Per un approfondimento più dettagliato, si consiglia di consultare anche la normativa specifica introdotta nel 2025, i principi costituzionali di legalità, e le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di retroattività delle norme penali e di atti amministrativi.
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