**Contesto Normativo e Giurisdizionale**
Il riferimento normativo principale è l’art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, che disciplina le indennità di compensazione per servizi prestati in giornate di riposo o festività. La controversia è di competenza esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., poiché concerne le modalità di organizzazione e retribuzione del servizio militare.
**Motivo di Ricorso e Contestazioni**
I ricorrenti lamentano la violazione di molteplici norme e circolari:
- **Norme specifiche**: art. 54 d.p.r. 164/2002, art. 28 del d.p.r. 170/2007, art. 38 del d.p.r. 51/2009, art. 27, comma 4, del d.P.R. 39/2018. Questi testi regolano modalità e condizioni di riconoscimento delle indennità, nonché le procedure di comunicazione e gestione delle prestazioni lavorative.
- **Circolari e regolamenti interni**: Circolare n. 120000/105 del 23/6/2014, Circolare n. 289086/017 del 28/9/2017, Circolare n. 282581/6212 del 12/8/2002, Circolare n. 311707/09 del 22/9/2009, oltre al Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza (D.M. 30/11/1991 e successive modificazioni), e il Manuale S.I.R.I.S. (approvato con atto prot. 8996/2017).
I ricorrenti sostengono che tali documenti e norme non sarebbero stati correttamente interpretati o applicati, portando a una mancata corresponsione delle indennità spettanti.
**Eccesso di Potere e Argomentazioni Giuridiche**
Il motivo principale di impugnazione riguarda l’asserito eccesso di potere per illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti. In particolare, si contesta la corretta interpretazione delle norme riguardanti:
- **Il concetto di “sopravvenute” esigenze di servizio**: si evidenzia che l’esigenza di modifica dei turni e delle programmazioni lavorative deve essere antecedente e programmata, quindi “sopravvenuta” implica una modifica rispetto a una pianificazione iniziale. La giurisprudenza richiede che ci sia una programmazione precedente, che venga modificata per esigenze inderogabili, per poter riconoscere correttamente l’indennità.
- **Il significato di “destinato” alle giornate di riposo o festività**: si sostiene che le norme richiedono una programmazione preventiva del lavoro e del riposo, e che la destinazione delle giornate a riposo o festività non può essere considerata automaticamente, ma deve risultare da una pianificazione antecedente. La tesi ricorrente è che la domenica non costituisce automaticamente giorno di riposo, poiché la programmazione dei turni può prevedere altre modalità di fruizione del riposo settimanale, anche in giorni diversi.
**Interpretazione delle Norme e della Programmazione**
Viene sottolineato che le norme che regolano il riposo e l’indennizzo dei militari della Guardia di Finanza prevedono che il giorno di riposo “di norma” sia in un giorno festivo, ma questa “normalità” non esclude che, in caso di esigenze operative, la programmazione possa prevedere altre soluzioni. Pertanto, l’indennità di compensazione ha senso solo se si dimostra che le giornate di servizio in giorni di riposo o festività erano frutto di una pianificazione preventiva e modificata per esigenze inderogabili.
**Conclusioni e Risultato Atteso**
Il giudice amministrativo, nel valutare la questione, dovrà accertare se le norme e le circolari sono state correttamente interpretate e applicate, e se le prestazioni di lavoro in giorni di riposo o festività siano state effettivamente programmate e modificate secondo le modalità previste. La mancata corresponsione dell’indennità, in assenza di una corretta programmazione o di una modifica delle turnazioni, può essere qualificata come illegittima e, di conseguenza, si chiede il riconoscimento del diritto e il pagamento delle somme arretrate.
**In sintesi:**
- La controversia riguarda il diritto all’indennità di compensazione per servizi prestati in giorni di riposo o festività.
- La giurisdizione è esclusivamente amministrativa.
- La corretta interpretazione delle norme richiede che le esigenze di servizio siano programmate e modificate per motivi inderogabili.
- La domenica può essere considerata giorno di riposo, ma solo in presenza di una programmazione che lo preveda come tale.
- La mancata corretta programmazione o modifica può comportare il diritto all’indennità, che deve essere riconosciuta e pagata, comprensiva di arretrati.
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