**Contesto normativo e principali punti di analisi**
1. **Sistema di pensione anticipata ai sensi dell’art. 24, comma 10, della L. n. 214/2011**:
Questo sistema consente l’accesso alla pensione anticipata a soggetti che non raggiungono ancora l’età prevista per la pensione di vecchiaia, purché abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne.
La normativa prevede che, in questa tipologia di pensione anticipata, possa essere riconosciuta anche la contribuzione figurativa (ovvero i periodi di contribuzione che non derivano da effettive prestazioni lavorative ma sono riconosciuti ai fini contributivi, ad esempio per maternità, servizio militare, disoccupazione, ecc.) come parte integrante del requisito minimo di anzianità contributiva.
2. **Ruolo della contribuzione figurativa**:
La Cassazione chiarisce che la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i requisiti di anzianità contributiva richiesti nel sistema di cui al comma 10. Questo significa che, nel calcolo complessivo, anche i periodi di contribuzione figurativa sono considerati per raggiungere la soglia minima di 42 anni e 1 mese (o 41 anni e 1 mese per le donne), consentendo così l’accesso alla pensione anticipata.
3. **Sistema di pensione anticipata di cui al comma 11**:
La norma prevede anche un sistema alternativo di pensione anticipata, che permette l’accesso anche sulla base di un requisito anagrafico più favorevole, purché sia raggiunta anche una certa anzianità contributiva.
In questa ipotesi, la riduzione dei requisiti di contribuzione è possibile, ma la contribuzione richiesta deve essere “effettiva”, cioè derivante da periodi di attività lavorativa effettiva e non figurativa. La Cassazione sottolinea che, nel sistema di cui al comma 11, la contribuzione figurativa non può concorrere a soddisfare il requisito di anzianità contributiva, poiché si richiede esclusivamente una contribuzione reale.
**Implicazioni pratiche e interpretative**
- La sentenza evidenzia che la distinzione tra i due sistemi (comma 10 e comma 11) è fondamentale per determinare quale tipo di contribuzione può essere considerata ai fini del requisito contributivo: nel primo caso, la contribuzione figurativa può essere utile, nel secondo caso, solo quella effettiva.
- Questo chiarimento è importante per i cittadini che intendono accedere alla pensione anticipata, poiché influisce sulla possibilità di includere periodi figurativi nel conteggio dell’anzianità contributiva, e quindi sulla possibilità di soddisfare i requisiti richiesti.
- La normativa si inserisce nel quadro di una più ampia disciplina volta a favorire l’accesso alla pensione anticipata, anche attraverso strumenti di contribuzione più flessibili, ma con limiti ben definiti in relazione alla natura delle contribuzioni considerate.
**Conclusioni**
La sentenza della Cassazione fa chiarezza sul ruolo della contribuzione figurativa nel sistema di pensione anticipata previsto dall’art. 24, comma 10, della L. n. 214/2011, precisando che può essere utilizzata per raggiungere i requisiti di anzianità contributiva, mentre nel sistema di cui al comma 11 la contribuzione deve essere esclusivamente effettiva. Tale distinzione è essenziale per una corretta interpretazione delle norme e per una corretta pianificazione pensionistica da parte dei lavoratori interessati.
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