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16 giugno 2026

Il recente intervento dell’INAIL, formalizzato con le circolari n. 26 e n. 27 del 9 giugno 2026, costituisce un atto di attuazione rilevante della disciplina sulla tutela economica in favore dei lavoratori vittime di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e dei titolari dell’assegno di incollocabilità.

 


 

 

Il recente intervento dell’INAIL, formalizzato con le circolari n. 26 e n. 27 del 9 giugno 2026, costituisce un atto di attuazione rilevante della disciplina sulla tutela economica in favore dei lavoratori vittime di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e dei titolari dell’assegno di incollocabilità. 

La rivalutazione disposta si colloca nel quadro normativo seguente.
Riferimenti normativi principali
•    Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante la riforma delle prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale, e successive modificazioni; norme inerenti la gestione delle prestazioni INAIL.
•    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche), contenente la disciplina generale dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
•    Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (provvedimento di adeguamento annuale) che, ai sensi della normativa vigente e su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, dispone la variazione percentuale degli importi delle prestazioni in relazione alla variazione dell’indice ISTAT.
•    Norme sulla indicizzazione delle prestazioni: legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive disposizioni che definiscono modalità di rivalutazione delle prestazioni pubbliche in funzione dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT).
•    Statuto e regolamenti interni INAIL, nonché la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL che ha approvato la proposta di adeguamento trasmessa al Ministero del Lavoro.
Commento tecnico-giuridico
La rivalutazione dell’assegno di incollocabilità, pari all’1,4% in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT tra il 2024 e il 2025, è stata disposta con decorrenza dal 1° luglio 2026. In attuazione del decreto ministeriale emanato in esecuzione della proposta deliberata dal Consiglio di amministrazione INAIL, l’importo mensile è stato aggiornato a 312,55 euro.
Sul piano giuridico, il procedimento è conforme alle competenze previste:
•    l’articolazione del ruolo dell’INAIL nella gestione delle prestazioni assicurative, e la sua autonomia amministrativa, trova fondamento nel D.P.R. n. 1124/1965 e nello Statuto INAIL;
•    la determinazione della misura della rivalutazione in relazione all’indice ISTAT è coerente con le disposizioni legislative che legano l’adeguamento delle prestazioni pubbliche all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
•    la procedura seguita — deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL e decreto ministeriale di approvazione — rispetta il necessario prescritto formale per l’adozione dell’adeguamento.
Aspetti amministrativi e operativi
La circolare n. 26 precisa che la Direzione centrale INAIL eseguirà le operazioni di conguaglio con il pagamento del rateo di agosto 2026. Tale modalità di erogazione è compatibile con le prassi operative dell’Istituto e con gli obblighi di pubblica amministrazione in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i beneficiari.
Si raccomanda agli operatori coinvolti (uffici liquidazione, consulenti del lavoro, enti convenzionati) di:
•    verificare la corretta applicazione dell’adeguamento agli interessi dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda eventuali arretrati e la determinazione degli importi netti;
•    controllare gli effetti fiscali e contributivi connessi alle variazioni di importo, alla luce della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;
•    conservare la documentazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL e del decreto ministeriale di approvazione, utili per eventuali verifiche e per la necessaria tracciabilità amministrativa.
Osservazioni di merito
Sebbene l’aumento percentuale sia moderato, l’adeguamento è rilevante per soggetti che percepiscono prestazioni di importo contenuto. L’uso dell’indice ISTAT garantisce criteri oggettivi e replicabili nel tempo; tuttavia, per una completa tutela dei percettori potrebbe essere utile valutare interventi normativi o amministrativi che tengano conto di specifiche condizioni di vulnerabilità sociale o famigliari.
Fonti e documentazione utile
•    Circolari INAIL n. 26 e n. 27 del 9 giugno 2026.
•    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
•    Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
•    Testi e delibere del Consiglio di amministrazione INAIL relative alla proposta di adeguamento.
•    Rilevazioni ISTAT sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (2024–2025).

NELLA PIATTAFORMA TELEGRAM SONO SCARICABILI 7 ALLEGATI FACENTI RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA 

 

https://t.me/InfoLpd/1816  

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