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19 giugno 2026

Cassazione 2025 - L’evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante il ruolo del preposto si inserisce nel contesto più ampio della responsabilità datoriale in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riferimento alle mansioni operative affidate al preposto, la questione centrale concerne la possibilità di attribuire tali compiti a questa figura e le condizioni che ne rendono lecita e conforme alla normativa vigente.

 

 

 

Cassazione 2025 - L’evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante il ruolo del preposto si inserisce nel contesto più ampio della responsabilità datoriale in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riferimento alle mansioni operative affidate al preposto, la questione centrale concerne la possibilità di attribuire tali compiti a questa figura e le condizioni che ne rendono lecita e conforme alla normativa vigente.

Inoltre, si esamina la recente pronuncia della Cassazione (omissis/2025) che analizza il rapporto tra carenza organizzativa e responsabilità del datore di lavoro, in particolare quando questa carenza pregiudica le funzioni di prevenzione e sicurezza.

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### 2. Le Mansioni Operative Affidate al Preposto: Possibilità e Condizioni

#### 2.1. La figura del Preposto e le sue funzioni

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro), all’art. 2, comma 1, lettera "s", definisce il preposto come la persona che, in ragione della propria funzione, sovraintende all’effettivo esercizio delle attività, dirigendo e vigilando sui lavoratori.

Il ruolo del preposto si caratterizza quindi come funzione di supervisione e controllo, con compiti di attenta sorveglianza e di intervento immediato in caso di irregolarità.

#### 2.2. Mansioni operative e la loro attribuzione al preposto

Secondo la normativa e la prassi giurisprudenziale, il preposto può essere incaricato di alcune mansioni operative, purché queste siano compatibili con il ruolo di supervisione e vigilanza.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

- È possibile affidare al preposto anche funzioni di tipo operativo, purché queste siano compatibili con il suo ruolo di controllo e sorveglianza.
- Le mansioni operative devono essere del tutto coerenti con le funzioni di vigilanza e non devono comportare un cambiamento sostanziale del ruolo del preposto.

#### 2.3. Le condizioni per un affidamento legittimo e sicuro

Perché le mansioni operative affidate al preposto siano legittime e conformi alla normativa, devono sussistere alcune condizioni fondamentali:

- **Compatibilità con la funzione di vigilanza**: le mansioni operative assegnate devono essere tali da non compromettere il ruolo di controllo e sorveglianza del preposto.
- **Formazione adeguata**: il preposto deve ricevere una formazione specifica, anche sulla natura delle mansioni operative affidate, per garantire la corretta esecuzione e la tutela della sicurezza.
- **Clara distinzione di ruoli**: le mansioni operative devono essere attribuite in modo tale da non creare confusione tra funzioni di comando e di controllo.
- **Responsabilità definita**: la delega di funzioni operative deve essere formalizzata, eventualmente con appositi atti di incarico, e la catena di responsabilità deve risultare chiaramente individuata.

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### 3. La Sentenza Cassazione omissis/2025: Quando la Carenza Organizzativa Determina la Colpa del Datore di Lavoro

#### 3.1. Sintesi della pronuncia

La recente pronuncia della Cassazione (omissis/2025) si inserisce nel filone giurisprudenziale che sottolinea come la responsabilità del datore di lavoro possa essere determinata non solo dalla violazione di specifici obblighi, ma anche dalla mancanza di un’efficace organizzazione del lavoro.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che:

- La carenza organizzativa, ovvero l’insufficiente pianificazione e coordinamento delle attività di prevenzione, può costituire una causa di responsabilità del datore di lavoro.
- Quando l’organizzazione del lavoro è carente, i soggetti incaricati di funzioni di vigilanza e controllo, come il preposto, possono trovarsi in difficoltà nel svolgere adeguatamente i loro compiti.
- La colpa del datore di lavoro può emergere quando si dimostra che la carenza organizzativa ha reso impossibile o più difficile la prevenzione di eventi dannosi.

#### 3.2. Implicazioni della pronuncia

La sentenza sottolinea che:

- La responsabilità del datore di lavoro si estende anche a quei casi in cui la mancanza di un’organizzazione efficace abbia contribuito a un infortunio.
- La presenza di un’organizzazione inadeguata può essere considerata una causa di colpa grave, anche in assenza di dolo o colpa diretta.

#### 3.3. Impatto sulla gestione delle mansioni operative affidate al preposto

In questo contesto, il ruolo del preposto diventa centrale: se le mansioni operative sono affidate senza un’adeguata organizzazione, o se si trascura di fornire al preposto gli strumenti e le risorse necessarie, si può ritenere che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le misure organizzative efficaci, configurando così una sua responsabilità.

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### 4. Conclusioni

- **Affidamento delle mansioni operative al preposto**: È possibile, purché si rispettino i limiti della compatibilità con il ruolo di vigilanza e si garantisca una formazione adeguata, nonché una chiara distinzione tra funzione di controllo e funzione operativa.

- **Condizioni per la legittimità**: La delega di funzioni operative deve essere formalizzata, e il preposto deve operare in un contesto organizzativo che favorisca la sicurezza e la prevenzione.

- **Responsabilità del datore di lavoro**: La recente sentenza Cassazione evidenzia che la responsabilità può derivare anche da una carenza organizzativa, che compromette l’efficacia delle funzioni di prevenzione e controllo affidate ai preposti. Quando si dimostra che questa carenza ha contribuito all’evento dannoso, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per colpa grave.
 



 

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