Tar 2026 - La Provincia di Viterbo aveva impugnato, nel febbraio 2024, la Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), pubblicate dal Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di contestarne l’idoneità di 21 aree del suo territorio come possibili siti per il deposito nazionale delle scorie radioattive. La Provincia sosteneva che tali atti fossero viziati per vari motivi, tra cui la mancata partecipazione degli enti territoriali interessati alla fase di elaborazione delle carte, la presunta errata classificazione dei rifiuti radioattivi e l’assenza di atti definitivi che stabilissero l’effettiva individuazione del sito.
Il procedimento amministrativo di individuazione del sito per il deposito nazionale è disciplinato in particolare dal D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 15, e dalle relative Linee guida del Ministero dell’Ambiente, che prevedono un procedimento articolato in più fasi: dalla proposta alla individuazione definitiva, con coinvolgimento degli enti locali e procedure di valutazione ambientale.
**Decisione del TAR e motivazioni**
Il TAR del Lazio, con la sentenza del 30 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia di Viterbo, ritenendo che lo stesso fosse prematuro e privo di attuale interesse giuridico all’impugnazione.
Le motivazioni principali del provvedimento sono le seguenti:
1. **Carattere meramente preparatorio delle carte**: Il TAR ha evidenziato che la CNAPI e la CNAI sono atti di natura preparatoria, strutturati come proposte e non come decisioni definitive. La CNAPI, in particolare, rappresenta una proposta di aree potenzialmente idonee, ma non costituisce un atto con efficacia vincolante, né un atto amministrativo definitivo che disponga l’individuazione del sito.
2. **Mancanza di atti definitivi e di certezza sull’esito**: Il procedimento di individuazione del sito non è ancora concluso, e non sono stati adottati atti definitivi di individuazione, come il decreto ministeriale di approvazione della CNAI. Pertanto, non sussiste un interesse attuale e concreto alla impugnazione, poiché l’atto impugnato (la CNAPI) non rappresenta ancora una decisione definitiva che possa influire sul territorio della Provincia.
3. **Proposta come fase endoprocedimentale**: La CNAPI ha carattere di atto preparatorio e non di atto con effetti esterni immediati. La stessa viene considerata parte di un procedimento in corso di completamento, e la sua impugnazione anticipata si tradurrebbe in un’azione prematura e priva di conseguenza pratica.
4. **Inammissibilità derivante dall’assenza di interesse attuale**: La giurisprudenza amministrativa stabilisce che l’interesse all’impugnazione deve essere attuale, ovvero riferibile ad atti ancora in fase di attuazione o di efficacia immediata. La sentenza sottolinea che, prima che il procedimento sia concluso e siano adottati atti definitivi, l’interesse della parte ricorrente a impugnare è meramente eventuale e non attuale.
5. **Riserva di azione futura**: La sentenza conclude che la Provincia di Viterbo, se lo riterrà opportuno, potrà proporre azione di annullamento successivamente, in presenza di atti definitivi che dispongano l’insediamento del deposito sul proprio territorio. In altre parole, il ricorso può essere proposto solo contro atti con efficacia immediata e che determinano effetti concreti e diretti sulla sfera giuridica della ricorrente.
**Principi giuridici applicati**
- La natura degli atti preparatori e la loro inidoneità a determinare effetti immediati;
- La necessità di un interesse attuale e concreto per l’interponente, ai sensi dell’art. 112 c.p.a.;
- La distinzione tra atti di pianificazione/preparatori e atti decisivi e vincolanti;
- La possibilità di impugnare esclusivamente atti definitivi che producano effetti immediati sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente.
**Conclusioni**
Il TAR del Lazio, con la sentenza del 30 aprile 2026, ha confermato l’inammissibilità del ricorso della Provincia di Viterbo contro le carte CNAPI e CNAI, ritenendo che tali atti siano ancora di natura preparatoria e non determinino effetti concreti e attuali sulla situazione del territorio. La decisione si inserisce nel più ampio principio di tutela dell’ordine procedimentale e della certezza del diritto, evitando che si propongano impugnative premature che possano rallentare o ostacolare il normale iter procedimentale di individuazione del sito.
**Implicatione pratica**
La Provincia di Viterbo potrà, qualora si rendano disponibili atti definitivi di individuazione del sito, proporre nuovo ricorso, con un interesse attuale e concreto, contro tali atti, garantendo così il rispetto delle procedure e dei principi di tutela giurisdizionale.
Pubblicato il 29/04/2026
N. 07774/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rosi e Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Rosi in Roma, via G. . Porro 18, come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in Persona del Ministro p.t., Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del Ministro p.t., Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale) .in persona del Ministro p.t, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin) in persona del legale rappresentante p.t. tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Giuseppe De Vergottini, Serena Scarabotti, Elisa Lenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
nei confronti
Comune Usellus, Comune di Trapani, Comune di Genzano di Lucania, Comune di Acquapendente, Comune di Arlena di Castro, Comune di Bagnoregio, Comune di Barbarano Romano, Comune di Bassano in Teverina, Comune di Bassano Romano, Comune di Blera, Comune di Bolsena, Comune di Bomarzo, Comune di Calcata, Comune di Canepina, Comune di Canino, Comune di Capodimonte, Comune di Capranica, Comune di Caprarola, Comune di Carbognano, Comune di Castel Sant'Elia, Comune di Castiglione in Teverina, Comune di Celleno, Comune di Cellere, Comune di Civita Castellana, Comune di Civitella D'Agliano, Comune di Corchiano, Comune di Fabrica di Roma, Comune di Faleria, Comune di Farnese, Comune di Gallese, Comune di Gradoli, Comune di Graffignano, Comune di Grotte di Castro, Comune di Ischia di Castro, Comune di Latera, Comune di Lubriano, Comune di Marta, Comune Montalto di Castro, Comune Monte Romano, Comune di Montefiascone, Comune di Monterosi, Comune di Nepi, Comune di Onano, Comune di Oriolo Romano, Comune di Orte, Comune di Piansano, Comune di Proceno, Comune di Ronciglione, Comune di S.Lorenzo Nuovo, Comune di Soriano Nel Cimino, Comune di Sutri, Comune di Tarquinia, Comune di Tessennano, Comune Tuscania, Comune di Valentano, Comune di Vallerano, Comune di Vasanello, Comune di Vejano, Comune di Vetralla, Comune di Vignanello, Comune di Villa S.Giovanni in Tuscia, Comune di Viterbo, Comune di Vitorchiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 dicembre 2023 e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, riguardo alla “Sottoposizione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” nonché di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e di So.G.I.N.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso introduttivo, notificato il 10 febbraio 2024 e depositato il successivo giorno 22, la Provincia di Viterbo ha impugnato la Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 dicembre 2023, nella parte in cui reputa 21 aree del territorio provinciale idonee per ospitare l’insediamento del Deposito Nazionale delle scorie radioattive, e la CNAPI, ossia del documento recante la proposta concernente la individuazione delle aree in oggetto.
2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31/20210; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento violazione dell’artt. 7 e seguenti della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.; violazione della convenzione Aarhus artt. 4, 5 e 6, recepita dal Consiglio Europeo il 27 febbraio 2005; violazione dell’art. 97 Cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività e di precauzione; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente, comunque perplessa e non adeguata alla delicatezza ed importanza sociale ed ambientale dei provvedimenti in contestazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la formazione della Carta CNAPI sarebbe stata elaborata senza coinvolgere gli enti territoriali interessati nei quali erano state individuate le aree potenzialmente idonee.
Per effetto di tale mancata partecipazione, le aree identificate nella CNAPI sarebbero state valutate potenzialmente idonee “sulla base di cartografia risalente a 30\40 anni fa”, come dimostrerebbero le numerose “osservazioni svolte in particolare per le aree identificate nella provincia di Viterbo e ribadito in sede di Seminario Nazionale”, che mai avrebbero avuto riscontro da parte dell’Ente procedente.
La ricorrente pone l’attenzione, tra l’altro, alle osservazioni svolte dalla Regione Lazio in data 14 gennaio 2022 in cui è stata rappresentata l’incompatibilità delle aeree identificate nella provincia di Viterbo perché già interessate da tempo da altra pianificazione di gestione di detto territorio, e dunque “i criteri utilizzati per l’individuazione delle suddette aree non hanno preso a riferimento le peculiarità specifiche del territorio della Provincia di Viterbo, con riferimento ad altri parametri di prioritaria importanza, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio e della valorizzazione dei suoli agricoli destinati a colture di pregio, i vincoli derivanti da beni paesaggistici, la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale e le azioni programmatiche orientate alla valorizzazione delle aree interne dell’Alta Tuscia-Antica Città di Castro”.
In generale, tutti i 67 siti individuati nella CNAPI, tra cui i 22 siti insistenti nella provincia di Viterbo, sarebbero stati identificati su errati presupposti, ossia considerando che il Deposito Nazionale dovesse accogliere solo rifiuti di bassissima, bassa e media attività (e per queste ultime scorie solo alcune tipologie).
2) Violazione dell’art. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31/20210; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014 –riferito alla Carta Nazionale delle aree Potenzialmente idonee; Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività e di precauzione; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente, comunque perplessa e non adeguata alla delicatezza ed importanza sociale ed ambientale dei provvedimenti in contestazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento.
A dire della ricorrente i siti individuati nella CNAPI sarebbero stati identificati considerando che il Deposito Nazionale dovesse accogliere solo rifiuti di bassissima, bassa e media attività, in quanto tale atto è stato predisposto sulla base dei criteri e delle previsioni indicate dalla Guida Tecnica n. 29 del 2014.
Tuttavia, in seguito, con DM del Ministero dell’Ambiente in concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, del 7 agosto 2015, è stata disposta una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Inoltre detto DM prevede all’art. 1 che “La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l’ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future. (...) I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione alla loro origine”.
Il successivo art. 4 identifica la classificazione dei rifiuti radioattivi:
a.- rifiuti radioattivi a vita media molto breve;
b.- rifiuti radioattivi di attività molto bassa;
c.-rifiuti radioattivi di bassa attività;
d.-rifiuti radioattivi di media attività;
e.- rifiuti radioattivi di alta attività.
Il medesimo articolo identifica rifiuti radioattivi di media attività: “In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche.
Nelle more della disponibilità di un impianto di smaltimento in formazione geologica, tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l’impianto di immagazzinamento di lunga durata“.
La permanenza dei rifiuti ad alta attività sia nella sede dei vecchi impianti nucleari che nelle sedi di stoccaggio temporaneo già esistenti sarebbe prevista specificamente dalla successiva Guida Tecnica 30 adottata dall’ISIN.
A dire della ricorrente la sopravvenuta classificazione dei rifiuti avrebbe imposto, proprio per salvaguardare la salute umana e l’ambiente, quanto meno, l‘adozione di una nuova Guida Tecnica, che, in ragione dei principi di precauzione e prudenza, prevedesse criteri ulteriori, per la presenza, seppure in via temporanea ma a lunga durata, di una diversa tipologia di rifiuti, con l’ovvia conseguenza di dover procedere alla redazione di una nuova Carta Nazionale per le aree potenzialmente idonee, fissando criteri del tutto differenti.
Sussisterebbe pertanto la violazione del principio di buon andamento, di effettività e di precauzione, oltre ad una carenza assoluta di motivazione del DM del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente del 30 dicembre 2020 di nulla osta alla pubblicazione della CNAPI, come pure l’atto di adozione del medesimo MASE, di approvazione della CNAI.
La provincia sostiene dunque che, se nel Deposito vi è la presenza di scorie radioattive di media e alta attività, a nulla varrebbe la semplice affermazione, che saranno i rifiuti stessi saranno stoccati in via temporanea.
3) Violazione degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. n. 31 del 2010 e ss. modificazioni ed integrazioni; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014;Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione e di sussidiarietà; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente e comunque perplessa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento; violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. Apparente partecipazione al procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria, altro profilo.
La CNAPI sarebbe stata redatta in sei mesi e inviata da SOGIN a ISPRA nel gennaio 2015, e da quanto sarebbe emerso durante il Seminario Nazionale, sembrerebbe che la CNAPI abbia avuto degli aggiornamenti, ma né SOGIN, né l’ISIN avrebbero prodotto la relativa documentazione.
A tenore del motivo, sarebbe stato necessario, ad esempio, che SOGIN spiegasse quali aree sono state valutate e quali quelle scartate, e documentasse la comparazione tra aree escluse e aree indicate nella CNAPI; tanto più che, dalle 67 aree originarie potenzialmente idonee si è giunti a considerare 51 aree idonee, senza che, in tesi, venissero rese note le motivazioni di detta riduzione.
4) Violazione degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. n. 31 del 2010 e ss. modificazioni ed integrazioni; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione e di sussidiarietà; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente e comunque perplessa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento; violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. apparente partecipazione al procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria, altro profilo.
La ricorrente Provincia insiste nell’addurre che non sarebbero state tenute in considerazione le ragioni di carattere ambientale, paesaggistico e sociale che renderebbero inidonei all’adibizione a deposito dei siti individuati nell’ambito del proprio territorio, alcuni dei quali interessati da procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
5) Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione; Violazione dei principi di trasparenza, e concorrenzialità; violazione degli artt 101 e ss. TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea); violazione delle direttive n. 2004/18/CE relativa “al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” e n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 “relativa ai servizi del mercato interno” –così come modificate dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014cosiddetta Bolkestein; eccezione di costituzionalità degli artt. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31 del 2010 e ss.ii.mm, rispetto agli artt. agli artt. 3, 11, 41, 76, 97 e 117 Cost.
La ricorrente evidenzia che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D. Lgs.31 del 2020, sarebbe rimasto irrisolto l’interrogativo circail soggetto (ossia: se debba essere Sogin o altro soggetto che assumerà la gestione del Deposito Nazionale, che garanzie esso dovrebbe prestare, e quale sia il “criterio di autonomia finanziaria prospettata”.
Peraltro, la ricorrente assume che nella circostanza risulterebbe violata la Direttiva CE/123/2006, che avrebbe imposto il divieto di procedere all’assegnazione di rapporti concessori senza una procedura ad evidenza pubblica.
3. – Con motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2025 e depositati il successivo 7 di febbraio, la medesima Provincia ha impugnato altresì il rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, riguardo alla “Sottoposizione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” trasmessole in data 26 novembre 2024 nella parte in cui ha inteso convalidare la proposta di CNAI pubblicata dal medesimo Ministero in data 13 dicembre 2023.
I motivi sono i seguenti.
1) Violazione degli artt. 22 e ss. della L. n 241 del 1990 e ss.mm.ii.; violazione dell’art. 13 d. Lgs. 152/2006; violazione dell’art. 5 D.Lgs 33/2013, violazione della convenzione Aarhus artt. 4, 5 e 6, recepita dal Consiglio Europeo il 27 febbraio 2005; violazione dell’aret. 3 L. n. 241 del 1990, violazione degli artt. 7 e ss. della LO. N. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà; violazione degli artt. 97, 5 e 118 Cost. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e leale collaborazione tra Amministrazioni; eccesso di potere per sviamento e violazione del giusto procedimento, comportamento perplesso delle Amministrazioni convenute.
Con tale primo motivo aggiunto, la Provincia di Viterbo propone –in realtà- domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 comma II c.p.a. ad atti di cui le è stata negata l’ostensione a seguito di apposita istanza da essa presentata in data 13 dicembre 2024, ovvero al Rapporto Ambientale, alla proposta di CNAI e al parere formulato dall’ISIN.
2) Violazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 31 del 2010, eccezione di competenza della società SOGIN; violazione dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006; violazione degli artt. 97, 5 e 118 Cost. violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, leale collaborazione tra Amministrazioni e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione e contestuale violazione degli artt. 7 e seguenti della L.n. 241 /1990, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per carenza dei presupposti.
La Provincia contesta il Rapporto preliminare nella parte in cui il MASE, al punto 3.1.4, pag. 28, del medesimo Rapporto , afferma: “Per quanto attiene agli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare, coincidendo di fatto con criteri della GT n. 29, in questa fase del processo di localizzazione il loro raggiungimento può considerarsi attuato con la definizione della proposta di CNAI.
Dunque il MASE avrebbe sottratto dalla procedura VAS gli “obiettivi operativi per la sicurezza nucleare”, sul presupposto che detti obbiettivi coinciderebbero di fatto con criteri della GT n. 29, e dunque in questa fase del processo di localizzazione il loro raggiungimento potrebbe considerarsi attuato con la definizione della proposta di CNAI.
La tesi di fondo della ricorrente è, invece, che gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare non possano essere dati per raggiunti sul semplice presupposto che essi coincidono con i criteri dettati dalla GT n. 29 e, quindi, sarebbero da ritenersi attuati per le aree indicate nella proposta CNAI.
Sotto altro profilo, la scelta operata dal MASE di sottrarre dalla procedura di VAS gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare sarebbe viziata per carenza dei presupposti, oltre che per contraddittorietà e illogicità, tenuto conto che tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni hanno evidenziato che tutte le aree erano prive di condizioni per poter affermare la sussistenza dei requisito della sicurezza nucleare; e ciò, sebbene SOGIN e il MASE affermino - in tesi senza darne contezza - di aver valutato tutte le osservazioni svolte e che sarebbero poi senza nulla dire affermano che sono stati “aggiunti nuovi parametri e adottato nuove metodologie di classificazione”.
I restanti motivi aggiunti ripercorrono quelli proposti nel ricorso introduttivo.
4. - Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni statali, che, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto l’impugnazione della CNAI pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica non rivestirebbe carattere di immediata lesività, atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 27, commi 5 bis e seguenti del D.lgs. n. 31 del 2010, con la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente della CNAI non si esaurisce il procedimento di individuazione delle aree idonee per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico, in quanto prima di ciò vi sarebbe una fase di autocandidatura di Enti non compresi nella proposta di CNAI, che deve essere valutata ed approvata dal Ministero e che, quindi, potenzialmente potrebbe modificare la precedente individuazione.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando altresì l’inammissibilità per genericità del motivo relativo alla presunta inadeguatezza finanziaria di SO.G.I.N. all’eventuale compito di gestore del Deposito Nazionale.
5. – Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, ripercorrendo le tappe del procedimento che ha condotto agli atti impugnati, ed evidenziando di avere, in tale ambito, “contestato che i criteri utilizzati per l’individuazione delle suddette aree non hanno considerato le peculiarità specifiche del territorio della Provincia di Viterbo, quali quelle del paesaggio e della valorizzazione dei suoli agricoli destinati a culture di pregio; ha evidenziato che non vi è stata alcuna considerazione dei vincoli paesaggistici gravanti nelle aree, che vede la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale, aree per le quali la Regione ha, nel corso degli anni, disposto alcune azioni programmatiche orientate alla valorizzazione delle stesse.”
6. – In vista della camera di consiglio del 24 settembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza di accesso ex art. 116 comma II c.p.a., ha depositato una memoria anche SOGIN, la quale ha precisato che l’accesso richisto dalla Provincia di Viterbo sarebbe stato –quanto ai documenti non ancora ostesi alla medesima- soltanto differito “al momento in cui verrà aperta la Consultazione pubblica prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, che rappresenta la successiva fase della VAS tuttora in corso”; a questo fine ha citato la precedente giurisprudenza del Tribunale che ha ritenuto che sia la proposta di CNAPI sia la proposta di CNAI, hanno “carattere meramente preparatorio, privo di rilevanza esterna e relativo ad un segmento procedimentale in corso di completamento”.
Nel merito dell’impugnazione, inoltre, la resistente ha dato atto di avere il compito di realizzare e gestire il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi prodotti in Italia.
Ha ricordato che la selezione delle aree potenzialmente idonee è stata effettuata tenendo conto di criteri connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche, naturalistiche e antropiche dei territori, utilizzando, come previsto dalla Guida n. 29, dati immediatamente disponibili, già esistenti, raccolti in modo sistematico anche laddove i medesimi potevano essere ritenuti non del tutto esaustivi, affermando che in questo modo è stato escluso dalle aree potenzialmente idonee il 99% del territorio nazionale, e che sono quindi stati fatti salvi gli ulteriori approfondimenti e fermo restando che nelle fasi successive, laddove si fossero verificate ipotesi di incertezza, sarebbe stato poi applicato il cd. principio di precauzione.
Essa ha poi esposto la scansione procedimentale dell’adozione della decisione sulla definitiva localizzazione del Deposito Nazionale, che sarà effettuata dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
Ha in particolare precisato che con il D.L. n. 181/2023, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore in data 9 dicembre 2024, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2024, il legislatore ha modificato l’iter previsto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010, introducendo, per quanto qui rileva, mediante i commi da 5 bis a 5septies, una ulteriore fase endoprocedimentale, costituita dalla pubblicazione da parte del MASE dell’elenco delle aree presenti nella Proposta di CNAI, passaggio che ha determinato l’apertura della fase delle autocandidature, aperte, peraltro, anche a siti non inseriti nella predetta proposta.
Non essendovi state autocandidature, la proposta di CNAI è stata quindi sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), all’interno della quale è prevista una nuova fase di consultazione dei soggetti coinvolti, i cui risultati devono essere integrati nella proposta.
Tale proposta, una volta conclusasi la fase della VAS disciplinata dai commi da 5 a 5 septies dell’articolo 27 sopra richiamato, dovrà essere approvata di concerto dai Ministeri competenti con proprio decreto.
Successivamente la Carta nazionale delle aree idonee, con il rispettivo ordine di idoneità, sarà pubblicata sui siti dei Ministeri interessati, di ISIN e di So.GIN. (comma 6 dell’art. 27 del d.lgs. 31/2010).
Dovrà poi seguire l’avvio di trattative bilaterali per la localizzazione del Parco Tecnologico e, in caso di mancato accordo, la decisione sulla definitiva localizzazione del Deposito Nazionale passerà ad un Comitato interministeriale ed infine al Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.
A dire della resistente, pertanto, solo a tale punto il procedimento potrà dirsi realmente concluso e il provvedimento potrà avere un effetto lesivo sulla Provincia ricorrente, ove fossero definitivamente prescelte aree ricadenti nel territorio di sua competenza.
Da tanto seguirebbe la carenza di interesse all’impugnazione per mancanza di lesività degli atti impugnati, oltre che la sua infondatezza.
7. – Con ordinanza n. 17340\2025 la Sezione ha disposto che l’istanza di accesso proposta dalla Provincia di Viterbo nel primo motivo aggiunto dovesse essere decisa unitamente al merito del ricorso, come consentito dall’art. 116 comma II c.p.a.
8. – In vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, le parti hanno scambiato le memorie ex art. 73 c.p.a.
8.1. - La ricorrente Provincia ha ripercorso le censure proposte, soprattutto ribadendo che la Guida Tecnica n. 29 (“Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”) sarebbe stata concepita per individuare siti idonei a un deposito avente caratteristiche, finalità e rischi coerenti esclusivamente con tali tipologie di rifiuti, e non di rifiuti di media ed alta attività; ed evidenziando, peraltro, nell’ottobre 2020, quindi circa due mesi prima della pubblicazione della CNAPI, l’ISIN ha emanato la Guida Tecnica n. 30, recante: “Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato”, che avrebbe dovuto trovare applicazione nella circostanza.
Anche con riguardo alla esclusione della procedura di VAS, la Provincia sottolinea che essa dovrebbe avere natura preventiva, valutare alternative, impatti e rischi e non potrebbe limitarsi a recepire presupposti già cristallizzati, pena lo svuotamento della sua funzione essenziale e la violazione dei principi di precauzione, partecipazione informata e trasparenza.
Ancora, la ricorrente sostiene che il Parere CTVA n. 7 del 4 agosto 2025 avrebbe sollevato svariati rilievi sul il Rapporto Preliminare “sia dal punto di vista delle informazioni fornite sia della completezza istruttoria necessaria per una valutazione adeguata da parte dei soggetti competenti in materia ambientale”, e che detto parere avrebbe confermato espressamente tutte le criticità sollevate dalla Provincia di Viterbo nel presente giudizio, richiedendo che la VAS tenga conto delle Guide Tecniche 29 e 30, che siano valutate tutte le alternative e che siano resi conoscibili criteri e metodologie adottati.
8.2. – Le Amministrazioni statali resistenti hanno contestato, già nella propria memoria conclusiva, il significato critico che la ricorrente annette al Parere CTVA n. 7 del 4 agosto 2025, evidenziando che quest’ultimo si sarebbe limitato a riportare tutte le osservazioni svolte nel corso del complesso procedimento, ma non le avrebbe avallate.
8.3. – La memoria conclusiva di SOGIN ricalca le precedenti difese della società, cui aggiunge che la fase partecipativa sarebbe stata ampiamente svolta in sede di Seminario Nazionale (sicchè sarebbe venuto meno l’interesse all’accesso della ricorrente, che ha già formulato delle osservazioni in quella sede; peraltro il parere reso da ISIN sarebbe superato dala già avvenuta verifica nucleare) e che non vi sarebbe lo snaturamento della procedura di VAS adombrato in memoria dalla ricorrente, in quanto sarebbe la stessa disciplina legislativa della VAS a prevedere la possibilità di visionare tutta la documentazione nella successiva fase della Consultazione pubblica, solo all’esito della quale verrà redatta la versione definitiva del Rapporto ambientale.
8.4. – In sede di repliche ex art. 73 c.p.a., la ricorrente ha affermato l’attualità del proprio interesse all’impugnazione della CNAPI e della CNAI, in quanto tali atti esprimerebbero scelte definitive e non più reversibili ossia l’individuazione delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ed in particolare le 22 aree individuate nella provincia di Viterbo, nonché l’individuazione delle aree idonee (CNAI) ed in particolare le 21aree individuate nella provincia di Viterbo;, oltre che la dichiarata conclusione della verifica di sicurezza nucleare e la conseguente esclusionedi tale verifica dal perimetro valutativo della VAS.
Ha poi contestato l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse all’accesso, in quanto l’art. 14 d.lgs. 152/2006 non sospenderebbe l’accesso, ma prevedrebbe una fase ulteriore di consultazione pubblica, e inoltre il diniego ostacolerebbe l’esercizio delle funzioni istituzionali della Provincia stessa.
In generale, proprio in quanto le decisioni finali non sarebbero state assunte, permarrebbe l’interesse all’accesso agli atti su cui esse dovranno fondarsi.
Nel merito, poi, la Provincia ha contestato le ultime difese delle resistenti affermando la differenza tra lo smaltimento (cui, nelle tesi delle resistenti, i rifiuti nucleari sarebbero destinati, con la conseguente idoneità dei siti individuati alla luce della Guida tecnica n. 29) e il loro stoccaggio temporaneo, la cui durata, a dire della ricorrente, assommerà comunque a moltissimi anni.
8.5. – Le Amministrazioni intimate e SOGIN, in sede di repliche, hanno ribadito le difese già svolte in rito e in merito.
9. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
DIRITTO
1. L’azione di annullamento non può trovare accoglimento, in quanto essa si palesa -come da eccezioni delle resistenti- inammissibile per difetto di attuale interesse all’impugnazione, in consonanza con le sentenze del Tribunale n. 14776/2025 e n. 23886/2025 sulla medesima materia.
In quei condivisibili precedenti è stato innanzitutto ricostruito il procedimento relativo all’approvazione della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, delineato dall’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, i cui passaggi possono essere sinteticamente riepilogati nei termini seguenti:
- “la So.G.I.N. s.p.a. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico proponendone contestualmente un ordine di idoneità … nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso” (comma 1);
- “la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità …, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della SoGIN SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale … Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza … La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” (comma 3);
- “la SoGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico …” (comma 4);
- “la SoGIN SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico” (comma 5);
- “il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della SoGIN SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia” (comma 6).
E dunque, la CNAPI deve essere considerata -per l’appunto- come semplice proposta, avente carattere meramente preparatorio, priva di rilevanza esterna e relativa ad un segmento procedimentale in corso di completamento, non essendo ancora intervenuta da parte dei Ministeri competenti l’adozione della CNAI mediante apposito decreto.
Ne consegue, pertanto, che l’ impugnazione di tale atto si palesa inammissibile per carenza di interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’annullamento di esso.
2. - Tanto vale anche per l’impugnazione, recata dal ricorso in esame, della Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 dicembre 2023, nella parte in cui reputa 21 aree del territorio provinciale idonee per ospitare l’insediamento del Deposito Nazionale delle scorie radioattive.
Difatti, prima che il procedimento sia concluso, non vi è alcuna certezza sul fatto che, all’esito di esso, sarà effettivamente selezionato anche uno soltanto di questi siti, con la conseguenza che l’interesse a impugnare non è attuale, e resta meramente incerto.
La Provincia, se ancora lo riterrà rispondente ai propri interessi, potrà proporre azione di annullamento (solo) contro gli atti che effettivamente disporranno l’insediamento del Deposito sul proprio territorio.
3. Quanto all’accesso, come detto, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la Provincia di Viterbo deduce, in sintesi:
a) che al punto 2.2.5 del rapporto preliminare, nella parte delle “attività concluse” rubricato “Aggiornamento della formulazione della proposta di Ordine di idoneità” si legge quanto segue: “Sulla base delle osservazioni pervenute in fase di consultazione, Sogin S.p.A. ha modificato la proposta di Ordine di Idoneità presentata in sede di pubblicazione della CNAPI, aggiungendo nuovi parametri e adottando nuove metodologie di classificazione”;
- che tali nuovi parametri e metodologie di classificazione non sarebbero stati resi noti alla Provincia prima dell’espressione del parere di sua competenza;
b) che con riferimento al parere formulato dall’ISIN, il diniego di accesso è stato motivato sulla base della considerazione per cui ”… la citata Autorità di regolamentazione, ai sensi dell’art. 27, comma 5-septies, sarà chiamata da questo Ministero ad esprimersi sulla proposta di CNAI elaborata da Sogin all’esito della procedura di VAS”, e dunque il parere non era stato ancora espresso al momento dell’istanza;
- che, invece, secondo la ricorrente il parere di ISIN sarebbe già stato espresso a quella data, atteso che nel rapporto preliminare, al punto 2.2.4., rubricato “Espressione del parere tecnico ISIN sulla proposta CNAI” viene affermato che “il parere sarebbe stato trasmesso al Ministero il 30 ottobre 2023”.
Alla luce di tanto la ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’accesso agli atti richiesti con la richiamata istanza e la condanna delle Amministrazioni resistenti e della società SOGIN per quanto di propria competenza, all’ostensione della suindicata documentazione.
3.1. - Per questa fase del giudizio, SO.GI.N., con memoria, ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza di accesso per difetto di interesse, non essendosi ancora concluso il procedimento cui gli atti richiesti afferiscono, nonché la sua infondatezza sotto il profilo dell’accesso documentale (trattandosi di attività di pianificazione, esclusa da tale forma di accesso dall’art. 24 comma I lettera c) L. 241\1990), che di quello civico, connotato da discrezionalità (ai sensi dell’art. 5 bis D.lgs. n. 33\2013), che, ancora, della –pure invocata- convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (il cui art. 4, al comma 3 lettera c, prevede la possibilità di diniego di accesso in caso di “documenti ancora in corso di elaborazione”).
3.2. - Anche il Ministero intimato ha resistito con memoria, adducendo anche la segretezza e non ostensibilità del parere ISIN, sul quale poi ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all’ostensione.
4. L’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti comporta quella della domanda di accesso, che è stata formulata in corso di causa con finalità difensive correlate al presente giudizio.
Entro questi limiti, tracciati dalla parte ricorrente con la propria domanda giudiziale nello svolgimento del primo motivo aggiunto, è chiaro, infatti, che la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale a coltivarlo contagia la domanda di accesso strumentale alla soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in causa (tale dovendosi ritenere anche il riferimento fugace all’accesso civico, che, per giurisprudenza della Sezione, non può costituire un surrogato di quello documentale).
Del resto, le amministrazioni resistenti si sono limitate a differire l’accesso in sede di consultazione pubblica, sicché la Provincia sarà in condizione di acquisire i documenti richiesti al tempo in cui essi dovessero rendersi effettivamente utili a fini difensivi.
4. – La peculiarità della questione e la circostanza per cui il giudizio vede diversi Enti pubblici contrapposti tra di loro induce alla compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l’istanza di accesso ex art. 116 comma II di cui al primo motivo aggiunto;
- dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Marco Bignami
IL SEGRETARIO
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