Tar 2026 -la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, bandito con Codice di concorso 165790/45, in quanto risultata positiva al test antidroga (screening “Drug test”) effettuato il 13.10.2025. Nonostante tale positività, successivamente, un laboratorio chimico-clinico (OMISSIS) ha evidenziato l’esito negativo per le sostanze stupefacenti analizzate (morfina, cocaina, amfetamine, THC, metadone, benzodiazepine, metamphetamine, buprenorfina, MDMA).
Tuttavia, un ulteriore accertamento effettuato dal Centro Ricerche di laboratorio e Tossicologia forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha confermato l’esito positivo in data 24.10.2025. La parte ricorrente ha richiesto, con ricorso ex art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 443/92, un ulteriore accertamento medico di seconda istanza, che si è risolto in una conferma della inidoneità senza ulteriori esami o approfondimenti.
In virtù di tali fatti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione, lamentando che la positività al test antidroga, seppur confermata, non costituisse causa di esclusione prevista dal bando di concorso, che si limitava a menzionare “tossicomanie” come causa di non idoneità, e non la positività occasionale o transitoria.
DIRITTO
1. Violazione dell’art. 123, comma I, lett. b), del D.Lgs. n. 443/1992 e vizi procedurali e di eccesso di potere
Il primo motivo di gravame si fonda sulla presunta violazione delle disposizioni del bando di concorso, che non prevedeva tra le cause di esclusione la positività ai test antidroga in caso di sostanze stupefacenti rilevate in modo occasionale o transitorio. La norma di riferimento, infatti, all’art. 123 del D.Lgs. n. 443/1992, menziona le “imperfezioni e le infermità” come cause di inidoneità, con particolare riferimento alle “tossicomanie”, senza estendere tale causa alla positività occasionale o accidentale ai test di screening.
Tale interpretazione è coerente con il principio generale di diritto penitenziario e amministrativo, secondo cui l’esclusione per motivi di salute o di idoneità psico-fisica deve essere prevista espressamente e in modo chiaro nel bando. La genericità della formulazione “imperfezioni e infermità” non può giustificare un’esclusione automatica per positività a sostanze stupefacenti che non siano riconducibili a tossicomania conclamata; inoltre, il fatto che la positività sia stata confermata da un successivo accertamento non implica automaticamente l’esclusione, in assenza di una norma che la preveda espressamente.
2. Violazione dell’art. 107, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 443/1992 e vizi di istruttoria e sviamento
Il secondo motivo concerne la presunta violazione delle procedure di accertamento del caso, in particolare l’art. 107 del D.Lgs. n. 443/1992, che disciplina la revisione delle esclusioni e prevede un iter procedurale preciso. In particolare, si sostiene che l’amministrazione, in sede di secondo accertamento, avrebbe dovuto procedere a ulteriori approfondimenti e valutazioni mediche, anziché limitarsi a una conferma formale del giudizio di prima istanza, senza svolgere ulteriori accertamenti clinici o analitici.
Tale condotta rappresenta un’evidente violazione del principio di istruttoria completa e di corretta valutazione delle prove, nonché un sviamento dal procedimento previsto dalla norma, che richiede una nuova valutazione medica integrativa e non una mera conferma del giudizio precedente. La mancanza di ulteriori accertamenti e il ricorso a un’interpretazione restrittiva del provvedimento di seconda istanza configurano un vizio di eccesso di potere per illogicità e sviamento.
3. Conseguenze e implicazioni
Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti di esclusione risultano viziati sotto molteplici profili, e quindi devono essere annullati, con conseguente reintegro della ricorrente nel concorso. L’assenza di una norma chiara e specifica che consenta l’esclusione per positività occasionale ai test antidroga, unita alla mancata effettuazione di approfondimenti clinici o tossicologici di secondo livello, determina l’illegittimità dell’atto impugnato.
CONCLUSIONI
Per quanto esposto, si chiede l’accoglimento del presente ricorso, con annullamento dei provvedimenti di esclusione impugnati, e ogni altro provvedimento connesso, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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**Note:**
Il presente commento è di carattere interpretativo e non sostituisce un parere legale specifico. Si consiglia di approfondire la normativa di dettaglio e le pronunce giurisprudenziali sul tema della positività ai test antidroga e delle procedure di revisione nelle procedure concorsuali pubbliche.
Pubblicato il 09/04/2026
N. 06419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02233/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati xx
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 4.12.2025, trasmesso con nota del 9.12.25, prot. n. -OMISSIS- (all. 1), portante l’esclusione della parte ricorrete dal concorso per il reclutamento di complessivi n. 3.246 allievi agenti del Cor-po Polizia Penitenziaria - indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, per non idoneità conseguente a positività a THC ai sensi dell’art. 123, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 443/1992;
- delle graduatorie definitive del concorso per esami e titoli a complessivi n. 3.246 (n. 2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo Polizia Penitenziaria - indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, approvate con provvedimento Direttore Generale del Personale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 18.12.2025;
- ove occorra, del giudizio di “non idoneità” espresso dalla Commissione medica di seconda istanza dell’Amministrazione Penitenziaria, di cui all’art. 107, comma 4, D.lgs. n. 443/92, comunicato con nota del 2.12.25 (all. 14 e 17);
- ove occorra, del provvedimento del Presidente della Commissione accertamenti psico-fisici dell’Amministrazione penitenziaria del 21.10.2025, comunicato il 22.10.25, portante il giudizio di “non idoneità” per positività alla marijuana;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestata Corte chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, di cui funditus in epigrafe, di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di un numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (Cod. id. concorso 165790/45) in quanto il campione di urina prelevato in data 13.10.2025 risultava positivo allo screening “Drug test” nonostante risultasse invece, il giorno successivo, presso il laboratorio di analisi chimico cliniche -OMISSIS- S.r.l., negativo per “Morfina-oppiacei; cocaina, amphetamine, thc cannabinoidi, metadone, benzodiazepine, metamphetamine, buprenorfina, mdma”. Campione di urina originario che, a sua volta, veniva nuovamente sottoposto dal Centro Ricerche di laboratorio e Tossicologia forense del Dipartimento di P.S. ad analisi di conferma con esito positivo in data 24.10.2025. Mentre la convocazione richiesta, con ricorso ex art 107 comma 3 del D.Lgs. n. 443/92, “per essere sottopost(o) ad ulteriore accertamento da parte della Commissione medica di seconda istanza”, si risolveva in una mera conferma documentale del giudizio di inidoneità senza ulteriori accertamenti;
- che in punto di diritto parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) “Violazione dell’art. 123, comma I, lett. b), del D.lgs. n. 443/1992. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per violazione art. 12, comma 7 del Bando di concorso. Eccesso di potere per carente istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza ed incongruità dell’azione amministrativa” atteso che il bando di concorso non prevedeva in alcuna norma che una positività a sostanze stupefacenti potesse essere causa di esclusione ma si limitava a stabilire che “Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni”, ossia “tossicomanie” e non la occasionale positività ad una sostanza stupefacente, ove anche confermata; 2) “Violazione art. 107, co. III, IV e V, D.lgs. n. 443/92. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti. Eccesso di potere per carente istruttoria. Eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà” atteso che, a seguito di ricorso, non era stato svolto alcun altro accertamento mentre la citata norma prevedeva espressamente che si provvedesse non già a una mera nuova valutazione della decisione assunta dalla commissione di prima istanza, ma un “nuovo accertamento”;
Vista la memoria di costituzione di mero stile depositata in atti dall’amministrazione resistente;
Dato avviso alle parti, all’udienza dell’11.3.2026, di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto di dover respingere il ricorso perché manifestamente infondato. In tal senso deve rilevarsi, infatti, che non risulta condivisibile l’interpretazione offerta dalla parte ricorrente dell’art. 107, comma terzo, del D.Lgs. n.443/1992, secondo la qual a seguito di ricorso occorre sempre ripetere le analisi cliniche delle urine. Il comma primo della citata disposizione, rubricato “accertamento dei requisiti psico-fisici”, stabilisce che tale accertamento si compone di una dell’“esame clinico generale” e delle “prove strumentali e di laboratorio”. Ora, la ripetizione di queste ultime, in base al canone della credibilità logica cui deve essere ispirata l’azione amministrativa, deve ritenersi necessaria sia quanto le prime analisi non siano state riconfermate con una seconda analisi svolta sullo stesso campione, per cui non ricontrollate, sia allorquando vi è discordanza tra gli esiti delle prime e seconde analisi. Non vi è alcuna ragione, invece, per ripetere nuovamente le analisi per la terza volta, posto che in tal caso l’accertamento che la Commissione deve svolgere nuovamente è la lettura delle analisi come riconfermate (anche perché altrimenti vi sarebbe un inutile aggravio del provvedimento amministrativo). Il che è quanto avvenuto nella fattispecie. Il fatto poi che la valutazione svolta dalla Commissione adita in sede di reclamo sia stata a valutazione “vincolata” dipende invero dal tipo di accertamento proprio della fattispecie, ossia la presenza di residui legati all’uso di marijuana, e non già invece - come normativamente possibile - a valutazioni discrezionali quali la “le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria”. Alcun dubbio, invece, sul fatto che “anche un singolo e risalente episodio di uso di sostanze stupefacenti è causa (praticamente vincolante) di esclusione dal concorso: l’Amministrazione non deve affatto dimostrare che esista un uso abituale di sostanze per procedere all’esclusione dal concorso” atteso che “ la giurisprudenza è tendenzialmente costante nell’affermare che anche un unico episodio accertato di consumo di droghe non considerate “pesanti” può giustificare il provvedimento di esclusione da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, avuto riguardo alle funzioni esercitate dalle stesse e sulla base della considerazione che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità (Consiglio di Stato, II, 4 marzo 2021, n. 1848 e 11 ottobre 2021, n. 6791 e 12 ottobre 2021, n. 6862)” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato n. 1956 del 11.3.2026).
Spese di lite compensate, tenuto conto che l’amministrazione resistente si è costituita mediante deposito di mera memoria di stile senza articolare alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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