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01 maggio 2026

Tar 2026 - Il presente commento analizza nel dettaglio l’atto di impugnazione proposto dal Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri - OMISSIS - avverso il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, datato 17 febbraio OMISSIS, con cui gli è stata irrogata una sospensione disciplinare di tre mesi. La decisione amministrativa deriva dagli esiti di un procedimento disciplinare avviato a seguito di comportamenti contestati al militare, che sono altresì oggetto di procedimento penale presso la Procura Militare di Roma.

 

 

 

Tar 2026 - Il presente commento analizza nel dettaglio l’atto di impugnazione proposto dal Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri - OMISSIS - avverso il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, datato 17 febbraio OMISSIS, con cui gli è stata irrogata una sospensione disciplinare di tre mesi. La decisione amministrativa deriva dagli esiti di un procedimento disciplinare avviato a seguito di comportamenti contestati al militare, che sono altresì oggetto di procedimento penale presso la Procura Militare di Roma.

**1. Contesto fattuale e procedurale**

Il ricorrente, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma OMISSIS, è stato destinatario di un provvedimento disciplinare che ha disposto la sospensione dall’impiego per tre mesi, ai sensi dell’articolo 1357, lettera a) del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), con motivazioni che si fondano su comportamenti ritenuti gravemente lesivi dell’immagine e dell’etica militare.

Il motivo centrale del provvedimento risiede in comportamenti attribuiti al Maresciallo nelle date del 21 e 23 agosto OMISSIS, durante i quali, nel corso di discussioni di servizio con il Comandante Interinale, si sarebbe rivolto a lui con toni alterati e proferendo frasi offensive, anche alla presenza di militari di grado inferiore. La gravità di tali comportamenti, attestata attraverso accertamenti istruttori, ha portato all’adozione di un provvedimento disciplinare, anche in considerazione del procedimento penale pendente, avviato dalla Procura Militare di Roma nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS-, con richiesta di rinvio a giudizio per il reato di “insubordinazione con ingiuria aggravata continuata”.

**2. Valutazione della legittimità e delle motivazioni del provvedimento disciplinare**

Il provvedimento impugnato si fonda sull’articolo 1357, lettera a), del COM, che disciplina le sanzioni disciplinari applicabili ai militari, e specificatamente sulla gravità del comportamento del ricorrente, qualificato come “particolarmente biasimevole” e contrario ai principi di lealtà, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dell’uniforme.

Il decreto evidenzia come l’atteggiamento del militare, manifestato attraverso toni alterati e frasi offensive, abbia compromesso l’immagine dell’Arma e il rispetto reciproco tra militari, assumendo, agli occhi dell’amministrazione, una valenza grave, anche alla luce delle risultanze istruttorie e del procedimento penale pendente.

**3. La impugnazione: profili e argomentazioni**

Il Maresciallo - OMISSIS - ha ritualmente notificato ricorso, presumibilmente articolando motivi di illegittimità e di eccesso di potere, che si possono ipotizzare nelle seguenti aree:

- **Violazione di principi di proporzionalità e adeguatezza**: si potrebbe sostenere che la sanzione della sospensione di tre mesi sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati, soprattutto se si considera che si tratta di un comportamento non necessariamente ricadente negli estremi di una condotta talmente grave da giustificare un provvedimento così severo.

- **Incompatibilità tra procedimento penale e sanzione disciplinare**: si può argomentare che il comportamento oggetto di contestazione penale e disciplinare non sia stato ancora accertato con certezza e che, pertanto, l’amministrazione non possa trarre elementi decisivi per adottare sanzioni di carattere disciplinare prima di una definitiva pronuncia penale, in linea con il principio di presunzione di innocenza.

- **Mancanza di elementi probatori sufficienti**: il ricorrente può contestare la fondatezza delle risultanze istruttorie, sostenendo che le prove raccolte non siano sufficienti o siano state acquisite in modo viziato, o che la valutazione delle stesse sia stata errata o parziale.

- **Violazione di principi di lealtà e correttezza**: si potrebbe evidenziare che il comportamento contestato, pur grave, non giustifica la sospensione, e che vi siano modalità alternative di tutela dell’immagine dell’Arma e di risoluzione dei conflitti interni.

- **Presenza di eventuali vizi procedurali**: si può verificare se siano stati rispettati i principi di imparzialità, di opportunità di difesa e di motivazione del provvedimento, nonché la corretta notificazione del ricorso.

**4. Profilo costituzionale e giurisprudenziale**

L’impugnazione si inserisce nel più ampio contesto dei principi costituzionali di tutela della dignità, del diritto al lavoro e alla difesa, nonché del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dei provvedimenti disciplinari. La giurisprudenza amministrativa e militare ha più volte affermato che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dell’illecito e motivate adeguatamente, rispettando le garanzie procedurali.

In particolare, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno sottolineato che le sanzioni disciplinari devono essere adottate nel rispetto dei principi di imparzialità, di buon andamento dell’azione amministrativa e di proporzionalità, con particolare attenzione alla gravità delle condotte contestate e alle circostanze del caso concreto.

**5. Conclusioni**

Il ricorrente, attraverso il proprio ricorso, mira a far valere che la sanzione di sospensione di tre mesi, adottata nei suoi confronti, sia illegittima o eccessiva, o comunque viziata da irregolarità procedurali o di motivazione. La difesa potrà sostenere l’insussistenza di una gravità tale da giustificare una sospensione di tale entità, chiedendo l’annullamento o la riforma del provvedimento.

**6. Considerazioni finali**

Il giudizio di legittimità sulla controversia dipenderà dall’esame dettagliato degli atti istruttori, delle prove acquisite, della motivazione del decreto e delle eventuali difese del ricorrente. La corretta interpretazione delle norme disciplinari e dei principi costituzionali garantirà un’equa valutazione delle ragioni di entrambe le parti, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti del militare.





Pubblicato il 07/04/2026
N. 06207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07228/OMISSIS REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7228 del OMISSIS, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. M_D -OMISSIS-REGOMISSIS -OMISSIS-del 17 febbraio OMISSIS, notificato in data 29 marzo OMISSIS, con il quale è decretata la sospensione disciplinare dall''impiego per mesi tre ai sensi dell''art. 1357 lett. a) del d.lgs. 66/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Maresciallo dei Carabinieri -OMISSIS-, all’epoca dei fatti controversi in servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma OMISSIS, ha impugnato il decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare prot. M_D -OMISSIS-REGOMISSIS -OMISSIS-del 17/02/OMISSIS con cui l’Amministrazione, in considerazione del fatto che la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 11/05/OMISSIS, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, aveva chiesto il rinvio a giudizio del militare per il reato di “insubordinazione con ingiuria aggravata continuata” ed esaminati gli atti dell’inchiesta formale avviata in data 18/10/OMISSIS, ha disposto nei riguardi del ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 3, ai sensi dell’articolo 1357, lettera a), cod. ord. mil. con la seguente motivazione:
“Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, il 21 e 23 agosto OMISSIS, allorquando era effettivo alla Stazione Carabinieri di Roma OMISSIS con il grado di Maresciallo, in quei locali, nel corso di discussioni per ragioni di servizio intercorse tra lui e l’allora Comandante Interinale della Stazione, si rivolgeva a questi con toni alterati e proferendo frasi offensive, anche alla presenza di militari inferiori in grado. Tale comportamento, accertato in sede istruttoria e per il quale è pendente procedimento penale, è da ritenersi particolarmente biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di lealtà e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di appartenente all’Arma dei Carabinieri, oltre che fortemente lesivo del prestigio personale dell’Istituzione”.
2. Il gravame risulta affidato alle seguenti censure.
I. Violazione di legge dell’art. 1355, cc. 1 e 2, del d.lgs. 66/2010; difetto di motivazione in riferimento all’art. 1355, cc. 1 e 2, del d.lgs. 66/2010 ed all’art. 3 della l. 241/1990.
In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione delle norme di legge indicate perché ritiene che il provvedimento disciplinare non sia adeguatamente motivato, non essendo a ciò sufficiente né l’indicazione della esistenza della richiesta di rinvio a giudizio né il generico riferimento alla contrarietà della condotta ai doveri di lealtà e rettitudine; invero, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione gli ottimi precedenti di carriera e disciplinari del militare, le memorie difensive presentate in sede di istruttoria e la ragione per la quale, stante un compasso edittale compreso da uno e dodici mesi, ha deciso di determinare la sanzione in tre mesi.
Il ricorrente evidenzia inoltre che la scelta della specie della sanzione appare manchevole anche se si considera che la medesima persona che si suppone offesa dalla condotta contestata non ha optato per la costituzione quale parte civile nel processo penale militare.
II. Eccesso di potere.
L’Amministrazione militare avrebbe poi erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sanzione disciplinare di stato; invero, nell’atto gravato è lo stesso Ministero a riconoscere che la condotta posta in essere dal ricorrente è consistita nell’aver utilizzato parole offensive nei riguardi del suo temporaneo superiore gerarchico, ma tale comportamento, ai sensi dell’art. 751, comma 1, lett. a), n. 16, TUOM avrebbe dovuto al massimo condurre alla consegna di rigore e non invece ad una sanzione più afflittiva.
Nel caso di specie inoltre non si sarebbe verificata alcuna lesione dell’immagine esterna dell’Amministrazione dal momento che la condotta censurata è avvenuta all’interno di una stazione dei Carabinieri (e quindi in un’area non accessibile al pubblico) e non risulta che vi sia stata la diffusione né della violazione disciplinare né della comunicazione di questa alla Procura militare né da parte dei mass media né da parte di alcuna delle persone coinvolte. Né può sostenersi che vi sia stata una lesione dell’immagine interna dell’Amministrazione, in quanto le uniche persone presenti agli eventi contestati erano due colleghi e i fatti contestati non sono di rilevante gravità.
Infine, l’atto impugnato sarebbe viziato per la sproporzione tra la sanzione irrogata, comminata nella misura di 3 mesi, e i fatti contestati.
III. Violazione di legge: violazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010 e dell’obbligo per la P.a. di sospensione pregiudiziale del procedimento amministrativo per comportamenti del militare commessi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Da ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil. perché, a suo dire, l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente sospendere il procedimento disciplinare una volta appurata l’esistenza della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che la condotta censurata sarebbe stata posta in essere dal militare nello svolgimento delle funzioni.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione.
4. All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 08/06/OMISSIS con cui ha respinto l’istanza cautelare per difetto del requisito del fumus boni iuris.
5. Successivamente, il ricorrente ha depositato in atti la sentenza n. -OMISSIS- del 13/09/OMISSIS con cui il Tribunale Militare di Roma, nell’ambito del procedimento penale che lo interessava, lo assolveva dal reato ascrittogli perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.; il ricorrente ha altresì allegato la nota del 30/05/2024 con cui il Comando Legione Carabinieri Lazio – Ufficio Personale comunicava che il “Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, salvo diverso avviso del Ministero della Difesa interessato al riguardo, ha concordato l’intendimento di definire la posizione disciplinare dell’interessato senza l’adozione di provvedimenti, archiviando la pratica”.
Il Collegio, ritenuto necessario, ai fini della decisione del giudizio, chiedere documentati chiarimenti all’Amministrazione circa il reale contenuto della succitata nota, al fine di appurare se con la stessa l’Amministrazione avesse inteso (o meno), così come preteso da parte ricorrente, disporre il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, ha adottato l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 18/10/2024; la richiesta veniva reiterata con ordinanza n. -OMISSIS-del 18/11/2025.
In data 29/12/2025 il Ministero resistente ha depositato in atti una relazione in cui ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, con la succitata nota non si sia voluto ritirare in autotutela il provvedimento impugnato col presente ricorso, ma semplicemente evidenziare che, successivamente alla ricezione della sentenza penale, non si erano ritenuti sussistenti i presupposti di legge per la riapertura del procedimento disciplinare e per l’inflizione di una nuova sanzione.
6. Da ultimo, all’udienza pubblica del 18/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e da respingere per le ragioni di seguito esposte.
8. In via preliminare, il Collegio, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione resistente, non ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Infatti, a fronte di una parziale ambiguità della nota del 30/05/2024 con cui veniva comunicato che il “Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, salvo diverso avviso del Ministero della Difesa interessato al riguardo, ha concordato l’intendimento di definire la posizione disciplinare dell’interessato senza l’adozione di provvedimenti, archiviando la pratica”, è stato senza ombra di dubbio chiarito che l’unico intento dell’Amministrazione militare nel momento in cui ha adottato la nota era quello di non aprire un nuovo procedimento disciplinare nei riguardi del militare, ma non già di annullare in autotutela la sanzione gravata col presente ricorso.
9. Passando all’esame delle censure attoree, il Collegio, per ragioni di ordine logico-giuridico, ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil. perché, secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente sospendere il procedimento disciplinare una volta appurata l’esistenza della richiesta di rinvio a giudizio.
Il richiamato art. 1393, comma 1, stabilisce che:
“Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare”.
L’Amministrazione militare, pertanto, in applicazione del principio di autonomia tra processo penale e procedimento disciplinare, ben poteva avviare quest’ultimo anche in pendenza del processo penale; inoltre, così come correttamente eccepito in sede di memorie difensive, l’obbligo per l’Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare già avviato in attesa della sentenza penale sussiste, alla luce del terzo periodo del comma in esame, solamente quando i fatti o i comportamenti contestati siano stati posti in essere dal militare “nello svolgimento delle proprie funzioni” e “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.
9.1 Ebbene, al di là del rilievo che la censura attorea è volta unicamente a provare che i fatti contestati fossero stati compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni, mentre alcun cenno viene fatto relativamente alla circostanza che il comportamento censurato fosse stato posto in essere in adempimento di obblighi e doveri di servizio, il Collegio rileva che tale secondo requisito di legge è del tutto insussistente.
Come evidenziato in sede interpretativa, infatti, le ipotesi di obbligo di non avviare ovvero di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di un processo penale delineate, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del citato comma 1 dell’articolo 1393 costituiscono “… due norme di eccezione rispetto alla norma generale …” (enunciata nel primo periodo del medesimo articolo, laddove è sancita l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale) “… le quali, dunque, comportano la sospensione (o il non avvio) del procedimento disciplinare” e, pur risultando accomunate dal medesimo effetto e dalla correlata ratio (quella, nello specifico, di “… demandare per intero ad un organo terzo e imparziale (i.e. l’Autorità Giudiziaria) l’accertamento dei fatti”), rispondono sul piano logico-sistematico ad esigenze di tutela non integralmente coincidenti (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 23 giugno 2025, n. 5452, punto 7.1).
La giurisprudenza amministrativa intervenuta sul tema, infatti, ha precisato che “Nella prima ipotesi di eccezione, ciò che rileva - e che rende doveroso per l’amministrazione di non procedere disciplinarmente - è l’impossibilità o l’estrema difficoltà di raccogliere tutti gli elementi idonei a sostenere una contestazione disciplinare …”, risiedendo la ratio dell’introdotta eccezione nella circostanza che “… il legislatore intende evitare … un procedimento disciplinare o non destinato a concludersi per difetto di elementi suffraganti la responsabilità, ovvero concluso con un provvedimento viziato per difetto di istruttoria o di motivazione”.
Viceversa, “Nella seconda ipotesi di eccezione … ciò che rileva non è una “difficoltà istruttoria” (che ben può non esservi), quanto la circostanza particolare che le condotte astrattamente costitutivi di illecito disciplinare sono commesse «nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio»”; in tale caso, “il legislatore intende evitare che la “sovrapposizione” di diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto (il quale può, sotto diversi parametri, contemporaneamente costituire - in via potenziale - sia illecito penale sia illecito disciplinare) porti l’amministrazione ad una valutazione “viziata” del fatto medesimo, potendo essa ritenerlo un profilo, per così dire, connesso e dunque giustificato dal dovere d’ufficio, laddove invece l’accertamento in sede penale e la riconosciuta penale responsabilità del militare recidono il “legame” ipotizzabile tra svolgimento della funzione e atti o comportamenti che - così diversamente contestualizzati - ben possono configurare illecito disciplinare” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5452/2025, cit., e Cons. St., sez. IV, sent. 26 febbraio OMISSIS, n. 1672, ivi espressamente richiamata; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 20 aprile OMISSIS, n. 4006).
Nello specifico, “… il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe […] essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 25 luglio 2025, n. 6652, in specie punto 8).
9.2 Le ipotesi eccezionali in rilievo divergono, inoltre, quanto alla natura della correlata attività rimessa all’autorità preposta alla valutazione disciplinare rispetto all’effetto – di sospensione (o non avvio) del procedimento disciplinare – configurato in via normativa, nonché alla conseguente perimetrazione del sindacato ammesso in sede giudiziale sui correlati atti adottati dalla procedente Amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sul tema, infatti, nel premettere che “… la disciplina normativa innanzi ricordata prevede, quali eccezioni alla regola di promovimento del procedimento disciplinare, due casi nei quali l’amministrazione può ricorrere al non avvio ovvero alla sospensione del procedimento e precisamente quelli previsti dal co. 1, secondo periodo dell’art. 1393; ed un caso in cui l’amministrazione è tenuta a non avviare o a sospendere (e cioè l’ipotesi indicata dal co. 1, terzo periodo)”, ha precisato – alla luce del tenore testuale della disposizione normativa in rilievo, nelle corrispondenti parti – che “mentre i primi due casi sollecitano una valutazione dell’amministrazione in ordine alla opportunità di non avviare o sospendere il procedimento disciplinare, adottando gli atti conseguenti, il terzo caso (quello, cioè, previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 1393), costituisce una ipotesi (pur sempre di eccezione ma) di non avvio ovvero di sospensione “obbligatoria” del procedimento, sol che si riscontri che gli atti o i comportamenti astrattamente integranti gli estremi sia dell’illecito penale che dell’illecito disciplinare siano stati compiuti o tenuti “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 8 maggio OMISSIS, n. 4603, in specie punto 4.2; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. 26 novembre 2024, n. 9506, in specie punti 8.1. e 8.2, nonché TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 3 dicembre OMISSIS, n. 12504, punto 3).
Dalla differente connotazione dell’attività rimessa alla procedente Amministrazione rispetto alla verifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti individuati in via normativa nell’ambito delle contemplate fattispecie eccezionali discende, per l’effetto, sul piano dei vizi configurabili e della correlata delimitazione del sindacato ammesso in sede giudiziale, che “… - mentre nelle ipotesi di eccezione di cui al co. 1, secondo periodo art. 1393, il provvedimento disciplinare adottato potrà risultare viziato da eccesso di potere riferito alle figure sintomatiche relative al difetto di valutazione (in primis, al difetto di istruttoria), come conseguenza di una errata valutazione circa la (non) complessità del fatto ovvero della sufficienza degli elementi conoscitivi a sua disposizione; - nella ipotesi di eccezione di cui all’art. 1393, co. 1, terzo periodo, l’errata valutazione in ordine alla riconducibilità di fatti e comportamenti allo svolgimento delle funzioni proprie del militare “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”, renderà il provvedimento adottato illegittimo per violazione di legge, avendo l’amministrazione, in sostanza, contravvenuto ad una ipotesi “vincolata” di sospensione o non avvio del procedimento disciplinare” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4603/OMISSIS, cit., in specie punto 4.3).
A proposito di tale ultima ipotesi, la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio OMISSIS n.1672), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha già avuto modo di osservare che l’ipotesi di sospensione obbligatoria in parola è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’ “adempimento di obblighi e doveri di servizio”; il che, così come avvenuto nella fattispecie esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato richiamata “porta quasi automaticamente ad escludere dalle ipotesi in cui l’art. 1393 indica la necessità della sospensione del procedimento penale tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) - non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio”.
Nel caso di specie, è evidente – e, come detto, nemmeno specificatamente contestato da parte ricorrente – che l’aver rivolto frasi ingiuriose al proprio temporaneo superiore gerarchico non possa essere considerato comportamento posto in essere nell’adempimento di un obbligo ovvero nei doveri di servizio.
La censura deve quindi respinta perché infondata.
10. Sempre da un punto di vista procedurale, il Collegio rileva che il fatto che il processo penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non fa sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo di riconsiderare la vicenda da un punto di vista disciplinare.
L’art. 1393, comma 2, infatti, stabilisce che:
“Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.
E, secondo la granitica giurisprudenza in materia, l’art. 131-bis c.p. prevede una “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” e non una vera e propria “assoluzione”, con la conseguenza che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto “postula l’accertamento dell’illecito penale e la responsabilità dell’imputato” (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2025, n. 22356; id.: Sez. Un. 6 aprile 2016, n. 13681); il che vale ad escludere che l’Amministrazione fosse tenuta a riaprire il procedimento disciplinare in senso favorevole al militare.
11. I primi due motivi di ricorso possono, infine, essere trattati congiuntamente, dal momento che con gli stessi il ricorrente nella sostanza ritiene viziato il provvedimento gravato per carenza di una adeguata motivazione.
11.1 Ebbene, a tal proposito, il Collegio innanzitutto rileva che nel fare espresso riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 11/05/OMISSIS e soprattutto agli atti della inchiesta formale avviata in data 18/10/OMISSIS, il provvedimento impugnato indica con esattezza e in maniera diffusa quali sono stati i comportamenti e le violazioni contestate.
Nella relazione finale, invero, l’Ufficiale Inquirente, dopo aver riepilogato i fatti contestati, con specifico riferimento alle deduzioni difensive, ha evidenziato che:
a) le condotte contestate sono “di rilevante gravità, tese a minare il ruolo e la delicata funzione del Comandante della Stazione", ma non anche a ledere il prestigio dell'Istituzione, con conseguente inconferenza sul punto delle censure attoree;
b) le condotte contestate integrano altresì una violazione dei doveri attinenti al giuramento dal momento che con lo stesso "il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate" non solo "con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane" ma anche "con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali ......".
c) vi è stata anche una violazione dei doveri attinenti al grado, dal momento che, ai sensi dell’art. 713, comma 3, TUOM "Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione".
11.2 Ciò posto, deve essere osservato, in primo luogo, che non sussiste la dedotta violazione dell’art. 751, comma 1, lett. a, n. 16, TUOM, ai sensi del quale “Possono essere puniti con la consegna di rigore: 16) i comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria”; invero la tesi attorea secondo la quale tali comportamenti potrebbero essere puniti solamente con la sanzione della consegna di rigore e non anche con la più grave sanzione di stato non coglie nel segno dal momento che è lo stesso art. 751, comma 4, a prevedere che “Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II”. In altri termini, è la medesima norma regolamentare a prevedere che i comportamenti tenuti possono essere puniti nei casi meno gravi con la sola consegna di rigore, che è una sanzione disciplinare di corpo, mentre nelle ipotesi più gravi tali condotte sono sanzionabili mediante provvedimenti disciplinari di stato (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 13 novembre 2024, n. 20193); e l’Amministrazione ha ritenuto che ricorresse quest’ultima evenienza, sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali che possono essere sindacate solamente se irragionevoli ovvero arbitrarie, circostanza questa né dedotta né verificatasi nella presente controversia.
11.3 Quanto alla paventata violazione dell’art. 1355, commi 1 e 2, cod. ord. mil. - ai sensi del quale “1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa” e “2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato” – e al dedotto eccesso di potere per la sproporzione tra la sanzione irrogata e i fatti contestati, il Collegio ritiene sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “(...) le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. Quindi il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112; Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5969; Sez. II, 21 marzo OMISSIS, n. 2004; Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013; Sez. IV, 29 marzo OMISSIS, n. 2629)” (Cons. Stato, Sez. II, 31 marzo OMISSIS, n. 3326).
Il Collegio, infatti, non ritiene la motivazione del provvedimento nella parte in cui il comportamento censurato è stato ritenuto essere “particolarmente biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di lealtà e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di appartenente all’Arma dei Carabinieri, oltre che fortemente lesivo del prestigio personale dell’Istituzione” né illogica né arbitraria; al contrario, le frasi rivolte dal ricorrente al suo superiore gerarchico di fronte alla presenza di due colleghi si rivelano essere indubbiamente lesive della dignità personale di altro militare, senza che a nulla possa rilevare la circostanza che non vi sia stata la costituzione di parte civile della persona offesa nell’ambito del procedimento penale.
Anche il primo e il secondo motivo di ricorso sono pertanto infondati.
12. Dall’infondatezza delle censure proposte discende il rigetto del gravame.
13. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione alla luce della natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta        Giovanni Iannini
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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