Tar 2026 - Il 30 aprile 2026 si registra una pronuncia cautelare del TAR del Lazio in merito alla controversia sulla soppressione di alcune fermate della linea bus 07 nel territorio di Campo Ascolano. La controversia nasce a seguito di una decisione di Roma Capitale di sopprimere alcune fermate, sospinta da divergenze politiche tra Roma Capitale e il Comune di Pomezia, di cui Campo Ascolano fa parte.
2. **Questione sottoposta al giudice amministrativo**
Il ricorso è stato proposto da residenti della zona, rappresentati tra gli altri dal Consigliere comunale di Pomezia, Giacomo OMISSIS. La domanda principale riguarda l’annullamento e/o la sospensione dell’efficacia della soppressione delle fermate, in attesa di una valutazione più approfondita circa l’interesse pubblico coinvolto.
3. **Motivazioni della decisione cautelare**
Il TAR, con ordinanza cautelare, ha accolto le istanze dei ricorrenti sulla base delle seguenti considerazioni:
- **Idoneità del servizio di trasporto**: I giudici hanno riconosciuto che il mantenimento della linea 07 e delle relative fermate è essenziale per garantire la mobilità di studenti e lavoratori che devono raggiungere la ferrovia Roma-Lido, e di conseguenza le destinazioni nel territorio di Roma. La decisione sottolinea l’importanza di preservare un servizio di trasporto pubblico che risponda alle esigenze di spostamento della popolazione locale.
- **Bilanciamento degli interessi**: La decisione si fonda sulla valutazione dell’esigenza di tutela dell’utenza locale rispetto agli interessi di Roma Capitale di riorganizzare il servizio. Il giudice ha ritenuto che l’interesse degli utenti di Campo Ascolano prevalga sulla motivazione di soppressione, che appare “subvalente” (cioè meno rilevante) rispetto alle esigenze di mobilità della popolazione residente.
4. **Decisione cautelare e prescrizioni del giudice**
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo temporaneamente gli effetti della soppressione delle fermate e ordinando a Roma Capitale, tramite il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, di riconsiderare la decisione adottata. In particolare, il tribunale ha concesso venti giorni affinché venga effettuata una “rinnovata valutazione delle esigenze”, con l’obiettivo di mantenere fermate che possano effettivamente servire l’utenza di Campo Ascolano.
5. **Prospettive e iter successivo**
Il procedimento cautelare è stato calendarizzato per una nuova udienza il 10 giugno 2026, durante la quale sarà trattata la domanda di sospensione definitiva o di conferma dell’ordinanza cautelare.
6. **Considerazioni finali**
Questa pronuncia rappresenta un intervento temporaneo volto a tutelare i diritti degli utenti, garantendo un’adeguata valutazione delle esigenze di mobilità locale. La decisione evidenzia come, in ambito di riorganizzazione del trasporto pubblico, i provvedimenti amministrativi debbano essere adottati rispettando il principio di proporzionalità e tenendo conto delle esigenze della collettività.
**In conclusione**, il TAR del Lazio ha adottato una misura cautelare che sospende la soppressione delle fermate della linea bus 07 nel territorio di Campo Ascolano, imponendo a Roma Capitale di riconsiderare le proprie decisioni alla luce delle esigenze di mobilità dei residenti, e garantendo così la tutela dell’interesse pubblico locale in via temporanea, in attesa di una valutazione definitiva sulla questione.
Pubblicato il 29/04/2026
N. 02547/2026 REG.PROV.CAU.
N. 03810/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3810 del 2026, proposto da
XXXXX
contro
- Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Cangiano e Carla Fina, presso le quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Prenestina n. 45, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Verbale prot. QG 66118 del 31 dicembre 2025 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, Direzione Trasporto Pubblico Locale, denominato “verbale della riunione per i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del Municipio X riguardante la sospensione della linea 07 nel periodo invernale”, conosciuto in data 30 gennaio 2026;
- della Disposizione Operativa ATAC n. 3 dell’8 gennaio 2026 avente per oggetto “Sospensione fermate impianti n. 77384 e 30841 in Campo Ascolano per la linea 07” conosciuta in data 30 gennaio 2026;
nonché, per quanto di ragione e per quanto possa occorrere
- della Risoluzione n. 49 del 27 novembre 2025 del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale, conosciuta in data 4 febbraio 2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Atac S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente osservato come il mantenimento della linea 07 è idoneo a consentire a studenti e lavoratori di spostarsi da Campo Ascolano alla ferrovia Roma-Lido per poter, conseguentemente, raggiungere scuole e sedi lavorative nel territorio di Roma;
Dato atto, nel quadro del bilanciamento degli opposti interessi, che l’avversata scelta, riguardante la soppressione di due fermate dell’anzidetta linea nel suddetto territorio, risulta subvalente rispetto alle esigenze di spostamento della popolazione ivi insediata;
Per l’effetto, ritenuto – previa interinale sospensione dell’efficacia degli atti gravati – di rimettere al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale la rinnovata valutazione delle suindicate esigenze, da perseguire mediante il mantenimento di fermate suscettibili di servire l’utenza insediata in Campo Ascolano;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone:
- accoglie l’istanza cautelare; e, per l’effetto, previa interinale sospensione dell’esecuzione degli atti, rimette al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale la nuova valutazione delle esigenze dell’utenza, secondo quanto in motivazione indicato, da compiersi nel termine di giorni 20 (venti) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;
- differisce l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2026 e riserva a tale sede ogni statuizione in ordine alle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento