Tar 2026 - La sentenza del TAR affronta il caso di una candidata esclusa da un concorso per entrare nella Guardia di Finanza a causa di un tatuaggio visibile durante le accertamenti sanitari. La decisione si inserisce nel contesto delle norme che regolano i requisiti di idoneità fisica e morale richiesti per l’accesso ai Corpi Armati dello Stato, e più in particolare, nel rispetto delle disposizioni del bando di concorso.
FATTI SALIENTI
- La candidata ha partecipato al concorso, sottoponendosi ai controlli medici.
- Durante la visita, è stato riscontrato un tatuaggio visibile con l’uniforme.
- È stato inoltre evidenziato un quadro di “personalità non perfettamente armonica”.
- La candidata ha dichiarato di aver avviato il trattamento di rimozione del tatuaggio, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’esclusione.
- La Commissione ha escluso la candidata in base al bando, che prevede l’esclusione in presenza di tatuaggi visibili con l’uniforme.
ARGOMENTI DELLA CANDIDATA E CONTROVERSIA
1. **Contestazione circa l’estetica e la lesione dell’immagine**: La candidata ha sostenuto che il tatuaggio non fosse deturpante e che fosse già in fase di rimozione.
2. **Contestazione circa la tempistica della rimozione**: La candidata ha affermato di aver avviato il trattamento, ma il tribunale ha chiarito che la verifica deve essere effettuata al momento della verifica medica, non successivamente.
3. **Questioni di discrezionalità e regole di concorso**: La normativa e il bando prevedono criteri oggettivi e non discrezionali per l’esclusione.
ANALISI GIURIDICA
1. **Normativa di riferimento**
- **Bando di Concorso**: Stabilisce che i tatuaggi visibili con l’uniforme costituiscono causa di esclusione, senza possibilità di valutazioni discrezionali sul decoro o sul significato estetico.
- **Principio di trasparenza e oggettività**: Le regole devono essere applicate in modo uniforme e senza interpretazioni soggettive.
- **Normativa sulla selezione fisica e morale**: Impone che i requisiti siano verificati al momento della domanda o della visita medica.
2. **Il principio della verifica al momento della prova**
- La sentenza sottolinea che la condizione di esclusione si verifica se il tatuaggio è visibile al momento della verifica. La presenza di trattamento in corso non è rilevante se, al momento della verifica, il tatuaggio è ancora visibile.
- La giurisprudenza amministrativa afferma che i requisiti devono essere presenti al momento della verifica, garantendo parità tra candidati.
3. **La regola dell’esclusione automatica e oggettiva**
- La presenza di tatuaggi visibili con l’uniforme, come previsto dal bando, comporta un’esclusione automatica e non discrezionale.
- La funzione di questa norma è di mantenere l’immagine e l’ordine pubblico, senza valutazioni soggettive sulla “bellezza” o “decoro”.
4. **Il caso della rimozione del tatuaggio e il principio della “doppia motivazione”**
- La candidata sostiene di aver avviato la rimozione, ma la verifica si applica al momento della visita medica.
- La giurisprudenza chiarisce che, anche in presenza di trattamenti in corso, se il tatuaggio è ancora visibile, la causa di esclusione permane.
- La “doppia motivazione” del provvedimento — l’aspetto estetico e quello della personalità — non è rilevante, dato che la presenza del tatuaggio visibile da sola è sufficiente a giustificare l’esclusione.
5. **L’assenza di discrezionalità e il rispetto delle regole di concorso**
- La legge e il bando stabiliscono criteri oggettivi, e la commissione non può discostarsi da essi.
- La verifica sulla visibilità del tatuaggio è agevole e soggetta a controlli diretti, senza margine di interpretazione soggettiva.
CONCLUSIONI
La decisione del TAR si fonda su principi di trasparenza, oggettività e rispetto delle regole di concorso. La presenza di un tatuaggio visibile al momento della verifica costituisce causa di esclusione, indipendentemente dal fatto che la candidata abbia avviato trattamenti di rimozione. La normativa e le regole del bando non prevedono margini di discrezionalità, e la condizione di visibilità del tatuaggio al momento della verifica è determinante. La sentenza conferma quindi la legittimità dell’esclusione, rafforzando il principio che le regole devono essere rispettate in modo rigoroso per garantire equità e uniformità nel processo selettivo.
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