Tar 2026 - Il presente atto mira ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di trasferimento d’autorità adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, firmato dal Comandante in Seconda e notificato al ricorrente in data 23 settembre 2025 (prot. n. OMISSIS/2025 del 19 settembre 2025). Il provvedimento trasferisce il ricorrente dal Comando Regionale Lazio al Comando Regionale OMISSIS – Stazione Navale OMISSIS.
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**2. Fondamento giuridico dell’impugnazione**
L’impugnazione si basa sulla violazione di principi fondamentali in materia di trasferimenti d’autorità e sulla mancanza di presupposti di legittimità del provvedimento, nonché sulla illegittimità di esso sotto il profilo sostanziale e procedurale.
**3. Motivazioni dell’istanza di annullamento**
**a) Infondatezza del presupposto di incompatibilità ambientale**
Il provvedimento si fonda sulla presunta incompatibilità ambientale derivante da un alterco tra il ricorrente e un superiore gerarchico, che avrebbe reso necessario il trasferimento per garantire il sereno svolgimento delle attività di reparto.
Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, 1 febbraio 2024, n. 1015) chiarisce che:
- *Il trasferimento d’autorità non è un provvedimento sanzionatorio*, bensì uno strumento volto a risolvere situazioni di incompatibilità ambientale, senza che tale situazione possa necessariamente derivare da condotte ascrivibili al militare coinvolto.
- Pertanto, il trasferimento, anche per incompatibilità ambientale, non può essere adottato sulla base di mere ipotesi o presunzioni, ma deve essere supportato da elementi concreti e specifici, che nel caso di specie risultano carenti.
**b) Mancanza di elementi di prova adeguati**
L’istruttoria condotta dal Collegio ha evidenziato che il motivo principale del trasferimento si sostanzia in un alterco tra il ricorrente e un superiore gerarchico, in un procedimento penale ancora pendente, nel quale il ricorrente è accusato di reati di disobbedienza aggravata e insubordinazione con violenza.
Tuttavia:
- La semplice esistenza di un alterco, senza ulteriori elementi di gravità o di pericolosità concreta, non costituisce di per sé motivo legittimo per un trasferimento d’autorità.
- La pendenza di procedimento penale non può di per sé giustificare un provvedimento di trasferimento, in quanto tale pendenza è parte di un procedimento che deve essere ancora definito e non può assumere il carattere di una condizione impeditiva o di incompatibilità per l’esercizio delle funzioni del militare.
**c) Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza**
Il trasferimento d’autorità, quale misura restrittiva o limitativa dell’autonomia del militare, deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che impongono che ogni misura restrittiva sia proporzionata alla finalità perseguita e non sproporzionata rispetto alle circostanze.
Nel caso di specie, non risultano elementi che giustifichino un trasferimento immediato e definitivo, considerato che:
- La natura del motivo (alterco) è di natura disciplinare e non penale, e comunque non si evidenziano elementi di gravità tali da rendere necessario un trasferimento immediato.
- La misura adottata appare sproporzionata rispetto alle circostanze e alla mancata dimostrazione di un pericolo concreto o di una situazione di incompatibilità insanabile.
**d) Violazione del diritto di difesa e di motivazione**
Il provvedimento impugnato non risulta sufficientemente motivato, in quanto non si evidenziano nel dispositivo elementi concreti che giustifichino il trasferimento né si dà conto di un’adeguata analisi delle circostanze.
Inoltre, il ricorrente non ha avuto modo di partecipare ad un’istruttoria approfondita, né di esporre le proprie ragioni, violando così il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
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**4. Conclusione**
A seguito delle suddette considerazioni, si ritiene che il provvedimento di trasferimento sia:
- Carente di presupposti di legittimità, in quanto basato su motivazioni inconsistenti e non supportate da elementi concreti.
- Viziato da violazioni procedurali, inclusa la mancata motivazione adeguata e il mancato rispetto del diritto di difesa.
Pertanto, si chiede che l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento venga accolta e che, nel merito, venga pronunciato l’annullamento del medesimo per manifesta illegittimità, con ogni più opportuna pronuncia.
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**5. Richiesta**
In conclusione, si chiede:
- La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 54 c.p.a., considerata l’urgenza e il rischio di pregiudizio irreparabile;
- L’annullamento del provvedimento di trasferimento d’autorità del 19 settembre 2025, con ogni conseguente effetto di legge.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00966/2026 REG.PROV.CAU.
N. 14236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14236 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del Comandante in Seconda, prot. n. OMISSIS/2025 del 19 settembre 2025, notificata a mezzo PEC in data 23 settembre 2025, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal Comando Regionale Lazio al Comando Regionale OMISSIS - Stazione Navale OMISSIS, con effetto immediato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in particolare:
a) della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0242404/2025 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al trasferimento d'autorità;
b) della nota del Comando Regionale Lazio n. OMISSIS del 16 aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato;
c) del parere favorevole del Comandante Interregionale dell'Italia Centrale, di cui al foglio n. OMISSIS del 11 giugno 2025, parimenti richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Giuseppe Grauso;
Osservato che, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato “il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rilevando la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte «ascrivibili» al militare” (Cons. Stato, Sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1015).
Ritenuta, ad una analisi propria della presente fase cautelare, l’istanza priva dei necessari presupposti di fondatezza, tenuto conto che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale gravato – come emerso dalla relazione istruttoria disposta dal Collegio – risulta giustificato dalla sussistenza di una situazione impeditiva del sereno svolgimento delle attività del reparto di appartenenza desumibile da
- un alterco intercorso tra il ricorrente ed altro Luogotenente, suo superiore gerarchico, che ha condotto ad un procedimento penale – ancora pendente – nel quale il ricorrente è accusato del reato di cui agli artt. 173 e 47 n. 2 c.p.m.p. (“Disobbedienza aggravata”) e art. 186, comma 1, c.p.m.p. (“Insubordinazione con violenza”) e il citato superiore è accusato della fattispecie di cui all'art. 195, comma 1, c.p.m.p. (“Violenza contro un inferiore”);
- una serie di ulteriori comportamenti del ricorrente, ritenuti dall’amministrazione inopportuni, che hanno portato ad una situazione di disagio del personale sia della stazione navale ove i due prestano il loro servizio che dei reparti navali dipendenti fuori Sede, direttamente constatata dal Comandante del OMISSIS di OMISSIS;
Ritenuta altresì, prima facie, non abnorme o palesemente arbitraria la scelta dell’amministrazione di non procedere al trasferimento del superiore gerarchico del ricorrente in ragione
- della carenza di Ispettori con la medesima specializzazione dello stesso presso la citata stazione navale, il cui incarico contribuisce al regolare svolgimento dell'attività di navigazione e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comando Generale;
- dell’imminente collocamento in congedo dello stesso;
Osservato che l’insussistenza del fumus boni iuris rende irrilevante qualsiasi analisi circa la sussistenza del periculum in mora;
Conseguentemente, escluso che il ricorso si presti, nel quadro della delibazione sommaria propria della presente fase, a positivo apprezzamento;
Ritenuto pertanto di dover rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e gli ulteriori soggetti citati;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Francesco Mele
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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