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22 marzo 2026

INPS 2026 - Messaggio numero 981 del 20-03-2026 - Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018. A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato. Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

 




 

 

 

INPS 2026 - Messaggio numero 981 del 20-03-2026 - Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018.
A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato.
Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato. 


1. Premessa

 

A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato.

 

Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

 

2. Sintesi del quadro normativo di riferimento

 

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, in via generale dispone che gli aumenti del periodo di servizio previsti dalle norme espressamente richiamate dal medesimo comma, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

 

Il successivo comma 3 del citato articolo 5 stabilisce, inoltre, che gli aumenti dei periodi di servizio, entro il limite massimo di cinque anni, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche con riferimento ai periodi di servizio comunque prestato.

 

Infine, l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 prevede che gli aumenti di servizio maturati entro il 31 dicembre 1997 - con percezione della relativa indennità - sono riconosciuti validi ai fini pensionistici anche qualora eccedenti i cinque anni; in tale ipotesi, i medesimi aumenti non sono ulteriormente incrementabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

 

3. Istruzioni per l’applicazione della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ

 

La sentenza in argomento ha affermato l’applicabilità di un criterio di natura prettamente cronologica, in base al quale la facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 deve essere riconosciuta all’interessato che, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato i cinque anni di maggiorazione, a prescindere dalla loro collocazione temporale, salvo, tuttavia, lo scomputo di un periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se pari a quello oggetto di riscatto e collocato in data successiva allo stesso.

 

Tanto premesso, si precisa che le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data – fattispecie oggetto del contenzioso definito con la citata sentenza – devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.

 

Conseguentemente, dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo.

 

Resta fermo, in ossequio al principio di immodificabilità dei riscatti definiti, che non possono essere oggetto di scomputo le maggiorazioni già riscattate per le quali, alla data di presentazione della domanda in argomento, risulti già pagato il relativo onere.

 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso teorico.

 

L’interessato ha svolto un periodo di servizio comunque prestato ante 1° gennaio 1998, ossia dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985; la maggiorazione riconosciuta ex se dopo il 31 dicembre 1997 è pari a cinque anni.

 

L’interessato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, presenta la domanda di riscatto per il periodo dal 01/01/1980 al 31/12/1985 (pari a 1 anno, ossia a un quinto del periodo richiesto); alla data di presentazione della domanda di riscatto ha già raggiunto il limite quinquennale di valorizzazione.

 

Nel caso riportato, in applicazione del criterio cronologico previsto dalla sentenza della Corte dei Conti in argomento, la domanda deve essere accolta, anche se alla data della domanda di riscatto l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.

 

Ai fini del rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione si deve scomputare 1 anno di maggiorazione già riconosciuta ex se maturata dopo il 31 dicembre 1997, applicando il criterio cronologico inverso (dalla più recente alla più risalente). Pertanto, la maggiorazione riconosciuta è pari a 1 anno riscattato (un quinto del periodo di servizio comunque prestato dal 1980 al 1985) e a 4 anni di maggiorazioni riconosciute ex se, nel rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione.

 

 

4. Indicazioni per l’esercizio della facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza

 

Il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza è, nella generalità dei casi, destinatario dell’indennità pensionabile e, pertanto, beneficiario degli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.

 

La citata disposizione prevede che, ai fini pensionistici, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto è computato con l’aumento di un quinto.

 

Con riferimento alla facoltà di riscatto in argomento, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale e il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in qualità di Amministrazioni datrici di lavoro, hanno chiarito che i periodi svolti in qualità di allievo presso le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare, devono essere qualificati come servizio comunque prestato.

 

Pertanto, il personale interessato può presentare domanda di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, per la maggiorazione di un quinto riferita ai periodi di servizio comunque prestato senza percezione dell’indennità pensionabile, secondo le istruzioni fornite al paragrafo 3 del presente messaggio.

 

 

4.1 Indicazioni per il riscatto del corso di allievo svolto dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Precisazioni

 

Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, limitatamente al periodo relativo al corso di allievo presso le Scuole di polizia collocato temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998, per il quale è già previsto il riscatto oneroso del periodo secondo le indicazioni fornite con la nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010, cui si fa rinvio, non può avvalersi della possibilità di riscatto degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 per il medesimo periodo.

 

Pertanto, la facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 è esclusa per i corsi di allievo collocati temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

 

5. Ulteriori precisazioni

 

Le istruzioni operative illustrate si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

Sulla base di tali indicazioni, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.

 

Resta ferma la facoltà per l’interessato di presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.

 

     Il Direttore Generale     
     
Valeria Vittimberga

 

 




 

 

 


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