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18 febbraio 2026

Tar 2026 - Il pronunciamento del TAR è relativo alla posizione di un agente della Polizia di Stato in aspettativa e illustra un'importante e articolata questione di natura legale e disciplinare, che può essere analizzata nei seguenti punti:

 

 

Tar 2026 - Il pronunciamento del TAR è relativo alla posizione di un agente della Polizia di Stato in aspettativa e illustra un'importante e articolata questione di natura legale e disciplinare, che può essere analizzata nei seguenti punti:
 
1. **Contesto e fatti principali**:
   - L'agente si trovava in aspettativa, ma non per motivi di malattia, bensì per infermità, e quindi non era soggetto a obblighi di visita fiscale a sorpresa.
   - Allo stesso tempo, si trovava sul natante per ragioni di pratiche assicurative relative alla moglie, titolare di agenzia.
   - Era stato sanzionato disciplinarmente per mancata visita fiscale, ma il TAR ha annullato tale sanzione.
 
2. **Aspetti rilevanti della decisione del TAR**:
   - La decisione si fonda sul fatto che, in considerazione dello stato di aspettativa per infermità (e non per malattia lavorativa), l'agente non era obbligato alla visita fiscale a sorpresa.
   - Pertanto, la sanzione disciplinare basata sulla sua assenza o sulla presenza in determinati luoghi senza autorizzazione specifica è risultata infondata.
 
3. **Questioni di diritto affrontate**:
   - **Obblighi durante l'aspettativa**: La normativa disciplina chiaramente che durante specifici tipi di aspettativa (ad esempio per infermità non legata a malattia professionale), l'agente può essere esentato da obblighi di controllo come le visite fiscali a sorpresa.
   - **Incompatibilità e attività svolte**: Resta comunque aperto il tema delle attività svolte dall'agente durante l'aspettativa, in particolare se queste siano compatibili con il suo status e se siano state autorizzate o meno.
   - **Attività non autorizzate e incompatibilità**: La presenza sul natante per pratiche assicurative potrebbe essere considerata attività incompatibile o non autorizzata, a seconda delle norme interne e delle disposizioni disciplinari. Tuttavia, questa non è stata sufficiente a giustificare la sanzione, dato che il motivo principale dei ricorso è stato l'illegittimità della visita fiscale.
 
4. **Implicazioni pratiche e interpretative**:
   - La decisione sottolinea che l'assenza in determinate circostanze (come l'aspettativa per infermità) non può automaticamente comportare sanzioni disciplinari, specie se non si sono violate specifiche norme o obblighi.
   - La tutela del diritto del dipendente a non essere sottoposto a visite fiscali a sorpresa in determinate condizioni è riconosciuta come un principio fondamentale, a meno che non sussistano motivi specifici di controllo e di autorizzazione.
 
5. **Conclusioni** e **nodo ancora aperto**:
   - La questione delle attività svolte durante l'aspettativa rimane delicata: anche se la visita fiscale è stata ritenuta illegittima, potrebbe esserci comunque una valutazione sulle attività svolte e sulla loro compatibilità con il ruolo pubblico.
   - L'elemento delle attività non autorizzate potrebbe costituire un'altra violazione disciplinare, che però necessita di una valutazione separata e approfondita, e che potrebbe portare a conseguenze diverse rispetto alla questione della visita fiscale.
 
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**In sintesi**, il TAR ha chiarito che un agente in aspettativa per infermità non è soggetto all'obbligo di visite fiscali a sorpresa, e pertanto la sanzione disciplinare legata a tale obbligo è stata annullata. Tuttavia, resta aperto il tema delle attività svolte durante l'aspettativa e della loro eventuale incompatibilità o non autorizzazione, che richiederebbero ulteriori approfondimenti e verifiche conformemente alle norme interne e alle disposizioni di legge applicabili.


 
 

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