La sentenza della Cassazione n. 6192 del 2026 fornisce un importante chiarimento riguardo alla configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente in relazione a condotte di guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica. Di seguito un commento analizzando i profili principali della pronuncia, il quadro giurisprudenziale pregresso e le implicazioni pratiche.
**1. Contesto normativo e giurisprudenziale**
L’articolo 186 del Codice della Strada disciplina le infrazioni relative alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La norma prevede, tra l’altro, aggravanti che si configurano se l’alterazione ha causato un incidente stradale.
In passato, la giurisprudenza di legittimità ha spesso interpretato l’aggravante in modo estensivo, ritenendo che non fosse necessario dimostrare che l’incidente fosse direttamente causato dalla condotta di guida in stato di alterazione, purché questa fosse comunque presente e riconducibile alla condotta del soggetto.
**2. La pronuncia della Cassazione n. 6192/2026**
La sentenza in esame si distingue per aver precisato che l’aggravante di aver provocato un incidente non può essere automaticamente integrata dal solo fatto che si sia verificato un incidente stradale, senza che questo sia direttamente riconducibile alla condotta di guida in stato di alterazione.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha affermato che:
- La mera presenza di un incidente stradale, senza prova che la condotta di guida alterata abbia effettivamente provocato o contribuito a causarlo, non costituisce di per sé un’aggravante.
- È necessario dimostrare un nesso causale tra l’alterazione del conducente e l’evento incidentale, al fine di configurare l’aggravante prevista dall’articolo 186 C. d. S.
**3. Implicazioni pratiche**
Questo pronuncia ha rilievo pratico poiché:
- In ambito processuale, il pubblico ministero e le parti devono fornire elementi probatori che colleghino direttamente la condotta di guida alterata all’incidente, piuttosto che limitarsi alla constatazione dell’evento accidentale.
- La sentenza limita una interpretazione troppo estensiva dell’aggravante, rafforzando il principio di causalità e di specificità della condotta.
**4. Valutazione sulla prova di causalità**
Per la corretta applicazione della norma, è fondamentale:
- Accertare che l’incidente sia stato causato, almeno in parte, dalla condotta di guida in stato di alterazione.
- Utilizzare elementi di prova quali referti medici, testimonianze, perizie tecniche e analisi della dinamica dell’incidente.
**5. Conclusioni**
La Cassazione n. 6192/2026 chiarisce un importante principio: l’aggravante di aver provocato un incidente in presenza di guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica richiede la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la condotta alterata e l’evento incidentale. La semplice presenza di un incidente, senza tale dimostrazione, non basta a integrare l’aggravante.
**Riassunto**
- L’incidente di per sé non integra automaticamente l’aggravante.
- È necessario dimostrare che la condotta di guida alterata abbia effettivamente causato o contribuito all’incidente.
- La pronuncia rafforza il principio di causalità e la necessità di prove concrete.
Questo orientamento rappresenta un passo importante per garantire un’interpretazione più rigorosa e giustamente proporzionata delle aggravanti in materia di guida in stato di ebbrezza, tutelando i diritti dell’imputato e garantendo una giusta valutazione delle prove in giudizio.
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