La sentenza della Cassazione n. 2724 del 2026 affronta un aspetto importante in materia di responsabilità per danni derivanti da randagismo, specificando come si debba qualificare la responsabilità in caso di danni causati da cani randagi, in particolare quando si verifica un incidente come una caduta dalla moto.
**Quadro normativo e principi applicabili:**
- **Art. 2054 c.c.** (Responsabilità per animali): stabilisce la responsabilità del proprietario o detentore dell’animale per i danni causati dall’animale stesso, presupponendo la dimostrazione della provenienza dell’animale e della sua proprietà o detenzione.
- **Art. 2043 c.c.** (Responsabilità aquiliana): disciplina la responsabilità per fatto illecito, ossia quella derivante da comportamento colposo o doloso che cagioni un danno a terzi. La responsabilità è illimitata e richiede che il danneggiato dimostri la colpa del soggetto tenuto all’obbligo di risarcimento.
**Cosa afferma la sentenza:**
Nel caso di danni da randagismo, come una caduta dalla moto causata da un cane randagio, la Cassazione chiarisce che:
- La responsabilità del soggetto che ha il controllo sulla strada o sulla pubblica via (ad esempio, l’ente proprietario o gestore della strada o del territorio) non può essere presunta automaticamente dalla semplice presenza dell’animale sulla pubblica via.
- **Inoltre, il danno derivante da randagismo non si configura come responsabilità oggettiva** ai sensi dell’art. 2054 c.c., ma si applica esclusivamente l’art. 2043 c.c., che impone al danneggiato di dimostrare la colpa dell’ente o del soggetto responsabile.
- **Oneri della prova:** spetta al danneggiato dimostrare che l’ente o il soggetto responsabile abbia omesso di adottare le misure di tutela o di controllo idonee a evitare il danno, e che tale omissione sia stata la causa diretta del danno stesso.
**In sintesi:**
- In caso di danni da randagismo, **la responsabilità non è automatica** e non si presume dalla presenza dell’animale sulla pubblica via.
- **Il danneggiato deve provare la colpa o l’illecito dell’ente o del soggetto responsabile**, applicando la disciplina dell’art. 2043 c.c.
- **Il principio fondamentale** è che la responsabilità si fonda sulla colpa e sulla mancanza di adeguate misure di prevenzione, non sulla semplice presenza dell’animale.
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**Conclusioni pratiche:**
Per chi subisce un danno da randagismo, è importante raccogliere prove che dimostrino:
- La presenza dell’animale sulla pubblica via in modo tale da poter attribuire una responsabilità.
- La mancanza di controlli o misure di prevenzione da parte dell’ente o del soggetto responsabile.
- La relazione causale tra questa omissione e il danno subito.
Per gli enti pubblici o gestori delle strade, la sentenza sottolinea che devono adottare misure concrete di prevenzione, come il controllo delle aree di libertà degli animali, per evitare di essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. in caso di incidenti.
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