La recente pronuncia della Cassazione n. 6171/2026 si inserisce nel quadro giurisprudenziale che disciplina l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica, in particolare i messaggi WhatsApp, come fonti di prova nel procedimento penale. La sentenza chiarisce che, ai fini della qualificazione di uno scambio di messaggi digitali come “corrispondenza” tutelata, non è sufficiente la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma occorre valutare anche il carattere temporale e la natura del documento nel suo complesso.
La Cassazione afferma che lo scambio di messaggi WhatsApp, una volta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, non perde di per sé il carattere di corrispondenza tutelata, purché il messaggio conservi la sua natura di documento “storico” nel momento in cui si verifica il passaggio del tempo tale da far perdere al contenuto l’attualità e, conseguentemente, il suo valore di prova immediata. In altre parole, il documento digitale, per essere qualificato come corrispondenza, deve mantenere nel tempo le caratteristiche di attualità e pertinenza rispetto al fatto o al diritto in discussione.
La sentenza sottolinea che un messaggio WhatsApp diventa un documento “storico” quando, decorso un certo lasso temporale, non rappresenta più un’istantanea dell’attualità, ma un elemento di prova che può essere valutato come documento di archivio. La tutela della riservatezza, in questo contesto, si applica fino a quando il contenuto mantiene le caratteristiche di attualità e pertinenza, e non è stato superato il limite temporale che ne sminuisce il valore probatorio.
Per quanto riguarda le immagini catturate come screenshot, la Cassazione ribadisce che queste devono essere acquisite nel rispetto delle formalità di legge. In particolare, i rilievi effettuati dalla polizia devono essere autorizzati dal pubblico ministero (PM) affinché gli screenshot possano essere considerati prova ammissibile. La mancanza di tale autorizzazione comporta l’inutilizzabilità delle immagini, in quanto prive di validità probatoria e potenzialmente illegittime.
Il principio espresso dalla Cassazione implica che i giudici devono valutare con attenzione la natura temporale e la provenienza dei messaggi digitali, considerando anche la loro conservazione e l’autenticità. La necessità di un’autorizzazione del PM per le acquisizioni di screenshot evidenzia l’importanza di rispettare le procedure di legge per evitare che le prove vengano dichiarate inutilizzabili, garantendo così il diritto alla difesa e il rispetto delle garanzie procedurali.
In conclusione, la sentenza n. 6171/2026 rappresenta un importante chiarimento sulla natura della corrispondenza digitale e sulla disciplina della prova nel contesto delle comunicazioni elettroniche. Essa ribadisce che i messaggi WhatsApp, se acquisiti e valutati nel rispetto delle formalità, costituiscono documenti probatori validi fino a quando conservano le caratteristiche di attualità e pertinenza temporale. Al contrario, le immagini non autorizzate sono inutilizzabili, consolidando così il principio di legalità e di tutela dei diritti fondamentali nel procedimento penale.
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**Note:**
- È fondamentale per gli operatori del diritto e le forze di polizia adottare procedure rigorose per l’acquisizione e la conservazione delle prove digitali.
- La sentenza rafforza il ruolo del pubblico ministero come soggetto garante dell’ammissibilità delle prove acquisite nel rispetto delle norme processuali.
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