Tar 2026 - Niente stop alle trasferte! I tifosi della Roma pronti a sostenere la squadra ovunque
Il 20 gennaio 2026, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto con il quale ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi della AS Roma, in conseguenza di scontri verificatisi in autostrada tra supporter giallorossi e tifosi della Fiorentina. Contestualmente, il prefetto di Udine ha adottato un provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio friulano e ha vietato la vendita di biglietti ai residenti nel Lazio in vista dell'incontro Udinese-Roma del 2 febbraio.
2. **Procedimento e decisione cautelare**
Il ricorso è stato presentato presso il Tar del Lazio, che ha adottato un decreto cautelare monocratico, ovvero una decisione adottata da un singolo giudice, in questo caso dalla prima sezione ter del Tribunale amministrativo.
3. **Motivazioni del Tar**
Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione urgente del provvedimento ministeriale e prefettizio, motivando che:
- **Prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza**: Il giudice ha ritenuto che, in questa fase cautelare, prevale l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza, come perseguito dall'amministrazione con i provvedimenti impugnati. In altre parole, la tutela della sicurezza pubblica ha priorità rispetto alla possibilità di trasferte dei tifosi.
- **Inadeguatezza della tutela parziale**: La sospensione dei provvedimenti solo nei confronti dei ricorrenti (cioè dei tifosi residenti nel Lazio) non sarebbe praticabile, poiché le posizioni delle persone coinvolte sono strettamente interconnesse e non scindibili in questa fase sommaria di giudizio. La natura collettiva e di categoria dei provvedimenti impone un trattamento unitario.
- **Impossibilità di apprezzare il fumus boni iuris**: La decisione cautelare si basa su una valutazione di urgenza e di probabilità di merito; il Tar ha osservato che, in questa fase, non è possibile apprezzare pienamente la fondatezza del ricorso (il cosiddetto "fumus boni iuris"), poiché si tratta di una fase cautelare e sommaria.
4. **Implicazioni della decisione**
- **Nessuna sospensione immediata**: La richiesta di sospensione del provvedimento è stata respinta, e l'udienza collegiale di merito è stata fissata per il 17 febbraio 2026.
- **Rispetto della tutela dell'ordine pubblico**: Il giudice ha dato priorità alla tutela della sicurezza pubblica, ritenendo che i provvedimenti adottati dall'amministrazione siano proporzionati e giustificati in questa fase di emergenza.
5. **Valutazioni di diritto**
- **Potere cautelare del Tar**: Il Tar del Lazio, nell'ambito delle sue competenze, può adottare misure cautelari per sospendere provvedimenti amministrativi impugnati, ma in questa fase ha ritenuto di non farlo, considerando la delicatezza della situazione e l'interesse pubblico alla sicurezza.
- **Principio di proporzionalità**: La decisione si fonda sulla valutazione di proporzionalità tra restrizioni imposte e obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, un principio fondamentale dei provvedimenti cautelari in diritto amministrativo.
- **Interesse collettivo e individuale**: Il giudice ha sottolineato che, data la natura collettiva delle restrizioni, non è possibile distinguere tra i soggetti coinvolti in questa fase, rafforzando la necessità di un trattamento uniforme.
6. **Conclusioni**
Il provvedimento del Tar del Lazio del 2026 si inserisce nel contesto di misure di sicurezza emergenziali adottate dall'amministrazione pubblica. La decisione di respingere la sospensione cautelare si basa sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e sull'impossibilità di distinguere tra soggetti in questa fase sommaria. La trattazione collegiale del ricorso è prevista per il 17 febbraio 2026, momento in cui si approfondirà la fondatezza del ricorso nel merito.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00593/2026 REG.PROV.CAU.
N. 01115/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Salvatore, Lorenzo Cupaioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Prefettura - U.T.G. Udine, Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, non costituiti in giudizio;
nei confronti
A.S. Roma S.r.l., Soccer S.r.l., Udinese Calcio S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, con cui è stato disposto, per i tifosi della A.S. Roma, il c.d. divieto di trasferta di cui all’art. 7-bis.1, della l. n. 401 del 1989;
- del consequenziale decreto del Prefetto di Udine del 27 gennaio 2026, meramente attuativo del predetto provvedimento della determinazione n. 3 del 2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella parte in cui si legge che «è stata rinviata alle valutazioni dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza l’adozione del provvedimento di cui all’art. 7-bis.1»;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi tra cui in particolare eventuali informative delle forze dell’ordine, eventuali provvedimenti del CASMS, ancorché non conosciuti e non richiamati nel provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuta oltremodo prevalente, in questa fase cautelare monocratica (che, peraltro, non consente di apprezzare in maniera adeguata il fumus boni iuris di quanto prospettato in sede di ricorso), l’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica per come perseguita dall’amministrazione intimata con il provvedimento ministeriale impugnato, adottato ai sensi dell’art. 7 bis.1 della legge 401 del 1989, e con il conseguente atto prefettizio;
- che una eventuale sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati nei confronti dei soli ricorrenti non sarebbe nemmeno ipotizzabile, non essendo scindibili in questa fase di cognizione alquanto sommaria le singole posizioni di coloro che comunque sono ricompresi nella categoria interessata dai predetti provvedimenti (ovvero i residenti nella Regione Lazio);
P.Q.M.
Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2026.
Il Presidente
Daniele Dongiovanni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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