Tar 2026 - Il ricorso in esame verte sulla domanda di accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt. 32, 2050 e 2087 cod. civ., per omissione di informazione riguardo ai rischi connessi all’uso di Uranio Impoverito (UI) in scenari di guerra, e per il conseguente risarcimento dei danni patiti dal militare.
Le norme invocate sono di particolare rilevanza:
- Art. 32 Cost.: tutela della salute come diritto fondamentale e interesse costituzionalmente protetto.
- Art. 2050 cod. civ.: obbligo di risarcimento per fatto illecito, incluso quello derivante da omissione di misure di tutela.
- Art. 2087 cod. civ.: obbligo di diligenza e di adottare tutte le cautele necessarie in relazione alle attività svolte, specialmente quando queste comportano rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti pubblici.
2. Analisi della responsabilità del Ministero della Difesa
Ai fini della responsabilità del Ministero, occorre verificare:
a) L’esistenza di un comportamento omissivo concreto, ovvero l’omissione di informare il militare sui rischi derivanti dall’uso di UI.
b) La liceità di tale omissione e la violazione di doveri di diligenza e precauzione, in relazione alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al momento dei fatti.
c) La riconducibilità del danno subito dal militare alla condotta omissiva del Ministero, ovvero il nesso causale tra omissione e danno.
Nel caso di specie, la parte ricorrente deduce che il Ministero ha omesso di fornire informazioni adeguate sui rischi sanitari collegati all’uso di Uranio Impoverito, nonostante fosse a conoscenza di tali rischi, o avrebbe dovuto conoscerli in ragione delle proprie competenze tecniche e scientifiche.
3. La responsabilità per omissione e il danno subito
Ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., anche l’omissione di un obbligo di tutela può costituire fatto illecito, se questa omissione ha causato un danno ingiusto. La responsabilità del Ministero, quindi, si configura qualora sia accertato che:
- l’obbligo di informare era in capo all’Amministrazione;
- tale obbligo non è stato assolto;
- l’omissione ha determinato un danno alla salute del militare;
- sussiste il nesso causale tra omissione e danno.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per prevenire danni ai propri dipendenti, anche nella fase di informazione e formazione.
4. La quantificazione del danno e la richiesta di risarcimento
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento di un danno complessivo di euro 5.000.000,00, comprensivo di danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. La liquidazione di tale somma deve essere effettuata sulla base della gravità del danno subito, delle sue conseguenze sulla vita del militare e delle circostanze di fatto.
Il giudice valuterà inoltre se il danno lamentato sia effettivamente imputabile alla condotta omissiva del Ministero e se siano stati correttamente quantificati gli elementi di danno, secondo i principi di giustizia e di equità.
5. Conclusioni e considerazioni finali
In conclusione, la fattispecie in esame si configura come responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione, derivante da omissione di adempimento di obblighi di informazione e di tutela, ai sensi degli artt. 2050 e 2087 cod. civ. La prova della colpa, del nesso causale e della quantificazione del danno saranno elementi decisivi per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Il giudice, nell’ambito del procedimento, dovrà altresì considerare le eventuali difese dell’Amministrazione, nonché eventuali cause di esclusione o di attenuazione della responsabilità, e valutare attentamente la documentazione prodotta dalle parti, in particolare le evidenze scientifiche e le relazioni tecniche relative ai rischi dell’Uranio Impoverito.
In definitiva, la domanda del ricorrente appare fondata sui principi di responsabilità civile per danni da fatto illecito e sulla tutela costituzionale della salute, e merita un’attenta valutazione sotto il profilo giuridico e probatorio.
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