Translate

10 gennaio 2026

Tar 2026 - Il ricorrente, parte attrice nel procedimento TAR 2026, ha formulato diverse censure riguardanti la normativa e le misure adottate in materia di obbligo vaccinale e sanzioni connesse, in particolare in relazione alle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare e alle normative emergenziali sul contenimento del SARS-CoV-2.

 

 

Tar 2026 - Il ricorrente, parte attrice nel procedimento TAR 2026, ha formulato diverse censure riguardanti la normativa e le misure adottate in materia di obbligo vaccinale e sanzioni connesse, in particolare in relazione alle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare e alle normative emergenziali sul contenimento del SARS-CoV-2.

**Sintesi delle principali doglianze e motivazioni del ricorso:**

1. **Violazione del quadro normativo militare (articoli 858, 885, 893, 914-917 e 1357 d.lgs. n. 66/2010):**

Il ricorrente sostiene che la normativa introdotta dall’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, avrebbe creato una nuova fattispecie sanzionatoria totalmente estranea alle specifiche discipline dello status militare. Secondo la parte ricorrente, tale misura avrebbe l’effetto di sospendere il diritto al trattamento economico e al computo pensionistico, in contrasto con le norme speciali che regolano lo status del personale militare, dove la sospensione è prevista con trattamento economico e contributivo.

2. **Mancata previsione di ricollocamento in mansioni alternative:**

Il ricorrente contesta l’assenza nel quadro normativo di una possibilità di ricollocamento in mansioni diverse, che siano prive di contatti interpersonali con soggetti fragili o di rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, garantendo la conservazione della retribuzione anche per i non vaccinati "per scelta". La doglianza evidenzia come una interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe prevedere tale possibilità, e critica l’Amministrazione per aver omesso di adottare tale soluzione.

3. **Sproporzionalità e mancanza di adeguatezza della misura:**

Infine, il ricorrente lamenta che la misura dell’obbligo vaccinale, così come prevista dall’art. 4-ter del D.L. 44/2021, sarebbe sproporzionata rispetto alla situazione epidemiologica al momento dell’adozione. Denuncia che successivamente, con il D.L. 24/2022, si sarebbe introdotta una misura alternativa, quale il “green pass base”, che avrebbe reso la misura originaria meno proporzionata e meno ragionevole. La parte ricorrente invoca il principio di proporzionalità e ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché il rispetto del diritto europeo, in particolare dell’articolo 4 della Direttiva 2000/78/CE, che tutela contro le discriminazioni fondate su convinzioni personali e orientamenti.

**In sintesi:**

Il ricorso mira a contestare la legittimità e proporzionalità delle misure di sospensione e sanzione previste per il personale militare in relazione all’obbligo vaccinale, evidenziando come tali misure possano essere in contrasto con le norme speciali sullo status militare, con i principi costituzionali di proporzionalità e di tutela delle libertà individuali, e con la normativa europea in materia di discriminazioni.



 

Nessun commento:

Posta un commento