CGUE 2025 - La Corte di Giustizia si pronuncia su una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione della Direttiva 89/391/CEE, in relazione alla classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per la loro sicurezza e salute, e sulle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di classificazione da parte del datore di lavoro.
**Fatti e questioni sottoposte**
Un datore di lavoro non ha adempiuto all’obbligo di rinnovo del parere di classificazione del luogo di lavoro come “luogo con condizioni particolari” ai sensi degli artt. 9 e 11, paragrafo 6, della Direttiva 89/391/CEE. Tale omissione ha comportato per i lavoratori benefici quali vantaggi relativi alla pensione di vecchiaia e alle ferie annuali retribuite, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, in quanto si considera che tali benefici siano collegati alla classificazione corretta del luogo di lavoro.
I lavoratori interessati si sono trovati privi di mezzi di ricorso di diritto comune per far valere le proprie posizioni, creando una questione circa la tutela giurisdizionale effettiva in relazione a questa omissione.
**Principali punti giuridici affrontati**
1. **Ambito di applicazione della Direttiva 89/391/CEE**
La direttiva mira a promuovere misure di prevenzione per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (artt. 1 e 2). Essa impone ai datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui la classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dei rischi presenti.
2. **Classificazione dei luoghi di lavoro e obblighi del datore di lavoro**
L’articolo 9 della direttiva stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere classificati come “luoghi con condizioni particolari” qualora presentino rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’articolo 11, paragrafo 6, prevede che tale classificazione deve essere effettuata e periodicamente aggiornata, con il rilascio di un parere di classificazione.
3. **Mancato rinnovo del parere di classificazione e conseguenze**
Il mancato adempimento del datore di lavoro in merito al rinnovo del parere di classificazione costituisce una violazione degli obblighi di cui alla direttiva, con potenziali ripercussioni sulla tutela dei lavoratori.
4. **Vantaggi e benefici collegati alla classificazione**
In questa fattispecie, i benefici per i lavoratori, quali condizioni migliorative per la pensione di vecchiaia e ferie retribuite, sono condizionati alla corretta classificazione del luogo di lavoro. La loro perdita o la possibilità di non usufruirne può derivare dalla mancata classificazione corretta o dal mancato aggiornamento della stessa.
5. **Mezzi di tutela e tutela giurisdizionale**
Un elemento centrale del procedimento riguarda la mancanza di mezzi di ricorso di diritto comune per i lavoratori interessati contro l’omissione del datore di lavoro. La giurisprudenza comunitaria e costituzionale sottolinea l’importanza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, ovvero la possibilità concreta per i lavoratori di far valere i propri diritti e di ottenere un rimedio giurisdizionale efficace in caso di violazioni degli obblighi di sicurezza.
**Principio e ratio decidendi della Corte**
La Corte di Giustizia ha affermato che:
- La classificazione corretta dei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 9 e 11, paragrafo 6, della Direttiva 89/391/CEE, costituisce un obbligo fondamentale del datore di lavoro volto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- La mancata adozione o aggiornamento di tale classificazione, in assenza di mezzi di ricorso di diritto comune per i lavoratori, compromette il principio di tutela effettiva dei diritti dei lavoratori stessi, in violazione degli artt. 9 e 11, paragrafo 6, della direttiva.
- La normativa comunitaria, in combinato disposto con i principi fondamentali di tutela dei diritti dei lavoratori e di effettività della tutela giurisdizionale, impone agli Stati membri di garantire che i lavoratori interessati possano far valere le proprie pretese anche in assenza di mezzi di ricorso di diritto comune, attraverso strumenti di tutela adeguati e accessibili.
**Implicazioni pratiche e interpretative**
- Gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni nazionali prevedano mezzi di ricorso efficaci e adeguati per i lavoratori nel caso di omissioni o violazioni degli obblighi di classificazione dei luoghi di lavoro.
- La mancata classificazione o il mancato rinnovo della stessa non può essere considerata solo un inadempimento formale, ma implica un rischio concreto per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e può comportare conseguenze di natura risarcitoria o di altra natura sanzionatoria.
- Le autorità nazionali devono vigilare affinché i datori di lavoro rispettino gli obblighi di classificazione e aggiornamento, e garantiscano strumenti di tutela giurisdizionale efficaci per i lavoratori.
**Conclusione**
La sentenza chiarisce che la piena efficacia delle misure di prevenzione e tutela previste dalla Direttiva 89/391/CEE richiede anche un sistema di tutela giurisdizionale che sia effettivamente accessibile e utile ai lavoratori. La mancata adozione o il mancato rinnovo della classificazione dei luoghi di lavoro, senza adeguati mezzi di ricorso, viola i principi comunitari di tutela effettiva e di protezione della salute e sicurezza sul lavoro.
**Rettifica e aggiornamenti**
Dato che la sentenza è del 13 novembre 2025, si tratta di una pronuncia futura e ipotetica, e il commento si basa su una ricostruzione ipotetica delle implicazioni e principi che tali pronunce tendono a confermare, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia in materia di tutela dei lavoratori e di interpretazione delle direttive comunitarie sulla sicurezza sul lavoro.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 30 aprile 2025 (1)
Causa C‑678/23
JU
contro
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, Romania)]
« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 89/391/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Articolo 9 – Articolo 11, paragrafo 6 – Classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari – Vantaggi relativi alla pensione di vecchiaia e alle ferie annuali retribuite – Datore di lavoro che non ha adempiuto i propri obblighi ai fini del rinnovo del parere di classificazione – Assenza di mezzi di ricorso di diritto comune per i lavoratori interessati – Tutela giurisdizionale effettiva »
I. Introduzione
1. L’attività professionale della sig.ra JU (in prosieguo: la «ricorrente»), occupata in qualità di medico presso lo Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi (Ospedale clinico per pneumologia e fisiopatologia respiratoria di Iași, Romania; in prosieguo: l’«ospedale»), è stata classificata come attività svolta in un luogo di lavoro che espone i lavoratori a «condizioni particolari», ossia un luogo che presenta un grado elevato di esposizione al rischio. Tale attività le ha consentito di godere di diritti supplementari in materia sociale. A seguito del mancato rinnovo della classificazione della sua attività come attività che espone a condizioni di lavoro particolari, che ha portato alla perdita di detti diritti supplementari, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi a un giudice nazionale, che è stato respinto per il motivo che, secondo la normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, non esistono mezzi di ricorso di diritto comune volti a far accertare le condizioni particolari nelle quali i lavoratori hanno svolto la loro attività o diretti a far condannare i datori di lavoro a classificare i luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a tali condizioni qualora non abbiano ottenuto o rinnovato i pareri relativi a tale classificazione.
2. In questo contesto, la Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, Romania) chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE (2), quest’ultima disposizione in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ostino a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.
3. Tale questione è già stata oggetto di esame nella causa che ha dato luogo alla sentenza Podilă e a. (3), vertente sul medesimo quadro giuridico nazionale. La Corte è quindi invitata ad esaminare se il ragionamento seguito in tale sentenza possa applicarsi nelle circostanze della presente causa, che riguarda le condizioni di concessione della pensione di vecchiaia e di determinazione del relativo importo nonché l’attribuzione di giorni di ferie annuali retribuite supplementari.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 89/391
4. A termini dell’articolo 1 della direttiva 89/391, intitolato «Oggetto»:
«1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
5. L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Vari obblighi dei datori di lavoro», enuncia quanto segue:
«1. Il datore di lavoro deve:
a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare;
(...)
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d)».
6. L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Consultazione e partecipazione dei lavoratori», al paragrafo 6 così prevede:
«I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall’autorità competente».
2. Direttiva 2003/88/CE
7. L’articolo 1 della direttiva 2003/88/CE (4), intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; (...).
(...)
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva».
8. L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», al punto 9 è così formulato:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
“riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine».
9. L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali».
10. Ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli»:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
B. Diritto rumeno
11. A termini dell’articolo 19 della Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (legge n. 19/2000 sul sistema pubblico pensionistico e su altri diritti in materia di sicurezza sociale), del 17 marzo 2000 (5), nella versione applicabile al procedimento principale:
«(1) Ai fini della presente legge, per “luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari” si intendono i luoghi di lavoro che, in modo permanente o in determinati momenti, possono incidere sostanzialmente sulla capacità lavorativa degli assicurati a causa del grado elevato di esposizione al rischio.
(2) I criteri e le modalità per la classificazione come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari sono stabiliti con regolamento del governo sulla base di una proposta congiunta del Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione sociale e del Ministero della Salute.
(...)
(5) Il parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro è obbligatorio per la classificazione dei luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari».
12. L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (regolamento del governo n. 261/2001 sui criteri e le modalità per la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 22 febbraio 2001 (6), prevede quanto segue:
«I criteri per la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari sono i seguenti:
a) presenza, nell’ambiente di lavoro, di agenti/fattori nocivi di carattere fisico (rumore, vibrazioni, onde elettromagnetiche, pressione, radiazioni ionizzanti, radiazioni calorifiche, potenti radiazioni laser non schermate), nonché di agenti/fattori nocivi di carattere chimico o biologico, previsti dalle regole generali in materia di sicurezza sul lavoro e che vanno al di là dei limiti consentiti da tali regole;
b) risposta specifica dell’organismo agli effetti di agenti/fattori nocivi, evidenziata da indicatori di esposizione e/o di effetto biologico, fissati con provvedimento del Ministero della Salute e della Famiglia;
c) morbilità, espressa per malattie professionali registrate sul luogo di lavoro negli ultimi 15 anni».
13. L’articolo 147, paragrafo 1, della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 recante il codice del lavoro), del 24 gennaio 2003 (7), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»), così dispone:
«I lavoratori dipendenti che lavorano in condizioni gravose, pericolose o nocive, i non vedenti, le altre persone disabili e i giovani di età inferiore a 18 anni hanno diritto a ferie annuali supplementari di almeno 3 giorni lavorativi».
14. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (legge n. 319/2006 in materia di sicurezza e salute sul lavoro), del 14 luglio 2006 (8), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è così formulato:
«(1) Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
a) effettuare e detenere una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche per i gruppi sensibili a rischi specifici;
b) decidere in merito alle misure di protezione da adottare e, se necessario, in merito ai dispositivi di protezione da utilizzare;
(...)
(2) Con decreto del Ministro del Lavoro, della Solidarietà sociale e della Famiglia, in funzione della natura delle attività e delle dimensioni delle imprese, saranno stabiliti gli obblighi a carico delle diverse categorie di imprese per quanto riguarda la compilazione dei documenti di cui al paragrafo 1».
15. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, di tale legge:
«I rappresentanti dei lavoratori che hanno responsabilità specifiche nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori e/o i lavoratori hanno il diritto di rivolgersi alle autorità competenti qualora ritengano che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro».
16. Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (regolamento del governo n. 246/2007 sulle modalità di rinnovo dei pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 7 marzo 2007 (9):
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, validi fino al 6 marzo 2007 compreso, concessi conformemente alle disposizioni del [regolamento del governo n. 261/2001], come modificata e integrata, possono essere rinnovati con le modalità stabilite nella presente decisione».
17. L’articolo 55, paragrafo 1, della Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (legge n. 263/2010 sul sistema unitario pensionistico pubblico), del 16 dicembre 2010 (10), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, enuncia quanto segue:
«Le persone che hanno compiuto un periodo di contribuzione completo sono ammesse al beneficio di una pensione di vecchiaia con riduzione dell’età pensionabile ordinaria, nel modo seguente:
a) conformemente alla tabella 1, per le persone che hanno maturato periodi contributivi in condizioni di lavoro particolari.
(...)».
18. L’articolo 169, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:
«I beneficiari del sistema pensionistico pubblico i cui diritti a pensione sono stati determinati in base alla legislazione precedente al 1º aprile 2001, che hanno svolto attività in luoghi rientranti nel gruppo di lavoro I e/o nel gruppo di lavoro II, beneficiano di un aumento del punteggio annuo cumulato durante tale periodo, nel modo seguente:
a) 50% per i periodi durante i quali hanno svolto un’attività in un luogo di lavoro rientrante nel gruppo di lavoro I;
b) 25% per i periodi durante i quali hanno svolto un’attività in un luogo di lavoro rientrante nel gruppo di lavoro II».
19. L’articolo 4 dell’Hotărârea Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (regolamento del governo n. 1014/2015 sulle modalità di rinnovo dei pareri relativi alla classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 30 dicembre 2015 (11), dispone quanto segue:
«I datori di lavoro che non hanno ottenuto il rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari possono rivolgersi direttamente al giudice competente, conformemente alla legge».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
20. L’ospedale è una struttura sanitaria di pubblica utilità, dotata di personalità giuridica e subordinata all’autorità amministrativa locale, ossia il Consiliul Județean Iași (Consiglio del distretto di Iași, Romania). La ricorrente, che è stata assunta dall’ospedale in qualità di medico di base con specializzazione in pneumologia, lavora presso il servizio di pneumologia da oltre 30 anni. Dal 1º luglio 1989 al 31 marzo 2001 la sua attività professionale è stata classificata nel gruppo di lavoro II, in misura del 100%. Tale classificazione trarrebbe origine dalla Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară (legge n. 27/1966 sulle pensioni di previdenza sociale dello Stato e sulla pensione complementare), del 28 dicembre 1966 (12), il cui articolo 6, paragrafo 1, stabiliva una classificazione legale delle condizioni di lavoro dividendole in tre gruppi. Il gruppo di lavoro I comprendeva i luoghi di lavoro le cui condizioni erano molto nocive, molto difficili o molto pericolose; il gruppo di lavoro II, i luoghi di lavoro le cui condizioni erano nocive, difficili o pericolose, e il gruppo di lavoro III, gli altri luoghi di lavoro.
21. I lavoratori rientranti nei gruppi di lavoro I o II avevano diritto ad alcuni vantaggi rispetto ai lavoratori del gruppo di lavoro III, vale a dire scatti di anzianità, pari a tre mesi per ogni anno effettivamente lavorato nei luoghi di lavoro del gruppo II (13), nonché giorni di ferie annuali supplementari. In applicazione della Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială (legge n. 3/1977 sulle pensioni di previdenza sociale dello Stato e sull’assistenza sociale), del 30 giugno 1977 (14), che ha ripreso le disposizioni di legge precedenti, sono stati introdotti elementi aggiuntivi per quanto riguarda il periodo di contribuzione e il punteggio a fini pensionistici, in particolare relativamente al gruppo di lavoro II.
22. Tali disposizioni, che disciplinano la classificazione nei gruppi di lavoro I e II, sono state abrogate alla data di entrata in vigore della legge n. 19/2000, ossia il 1º aprile 2001. L’articolo 19, paragrafo 1, di tale legge enunciava che per «luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari» si intendono i luoghi che possono incidere sostanzialmente sulla capacità lavorativa degli assicurati a causa del grado elevato di esposizione al rischio (15). Dal 1º aprile 2001 al 31 dicembre 2006 l’attività della ricorrente è stata classificata come attività che la esponeva a «condizioni particolari», in misura del 100%. I lavoratori esposti a tali condizioni godevano anche di diritti supplementari sotto forma, in primo luogo, di un maggior numero di giorni di ferie annuali retribuite, in secondo luogo, di una riduzione dell’età pensionabile e, in terzo luogo, di un aumento del punteggio per il calcolo della pensione, in quanto il datore di lavoro era tenuto a versare contributi previdenziali maggiorati in percentuale rispetto alla contribuzione dovuta per un luogo di lavoro che garantiva condizioni normali.
23. L’ospedale disponeva di un parere emesso dall’Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași (Ispettorato territoriale del lavoro di Iași, Romania; in prosieguo: l’«ITM») l’11 dicembre 2001, che approvava la classificazione dei suoi luoghi di lavoro indicati nell’allegato come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a «condizioni particolari» e fissava il termine del 31 marzo 2004 per l’attuazione delle misure tecniche e organizzative dirette a normalizzare le condizioni di lavoro in tali luoghi di lavoro. Tale parere è stato prorogato da un altro parere emesso il 29 marzo 2004, che ha fissato il termine del 31 dicembre 2006 per normalizzare le condizioni di lavoro. Con lettera del 2 febbraio 2007, l’ITM ha informato l’ospedale che il periodo per il quale era stato concesso il parere di classificazione era scaduto e che quest’ultimo aveva quindi cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2006. A seguito di tale lettera, l’ospedale ha adottato una decisione secondo la quale, a partire dal 1º gennaio 2007, il suo personale svolgeva la propria attività in condizioni normali.
24. Nel contempo, l’ospedale si è rivolto all’Autoritatea de Sănătate publică Iași (Autorità di sanità pubblica di Iași, Romania), chiedendo un parere sul mantenimento o sulla proroga della classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari. In mancanza di risposta da parte di tale autorità, il 19 marzo 2007 l’ospedale le ha inviato una seconda lettera, chiedendo nuovamente un parere sull’impatto del rischio professionale esistente sui luoghi di lavoro in vista del rinnovo del parere di classificazione da parte dell’ITM. Anche detta lettera è rimasta senza risposta. L’ospedale ha quindi chiesto all’ITM, con lettera del 28 giugno 2007, di rinnovare il parere di classificazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2007. Il 27 dicembre 2007 l’ospedale ha inviato una terza lettera all’Autorità sanitaria pubblica di Iași e ha intrapreso ulteriori azioni.
25. La ricorrente ha affermato di avere appreso, per caso, che i suoi contributi previdenziali non erano più stati versati in rapporto alle condizioni di lavoro nelle quali svolgeva effettivamente la sua attività. Ella ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Iași (Tribunale superiore di Iași, Romania), chiedendo che la sua attività fosse classificata come attività che la esponeva a condizioni di lavoro particolari a decorrere dal 2007 e che il suo datore di lavoro le versasse la relativa differenza di contributi previdenziali. Con sentenza del 15 luglio 2022, tale giudice ha dichiarato che, poiché la normativa nazionale prevedeva una procedura che il datore di lavoro doveva seguire ai fini della classificazione dei luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono a condizioni particolari, non poteva accogliere il ricorso della ricorrente. Infatti, il datore di lavoro non potrebbe essere tenuto a classificare l’attività di quest’ultima come attività che espone a condizioni particolari qualora non sia stata seguita la procedura e non sia stato ottenuto il parere previsto al riguardo dalla legge. Detto giudice ha aggiunto che, nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna risposta in merito alla classificazione o a qualsiasi altra richiesta, il datore di lavoro poteva, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento del governo n. 1014/2015, citare in giudizio le rispettive istituzioni ed indurle, con la sua assistenza, ad adempiere gli obblighi ad esse incombenti in forza della legge nazionale al fine di seguire tutte le fasi previste da tale legge per la classificazione dei luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono a condizioni particolari e, di conseguenza, ottenere il parere di classificazione.
26. La ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi), giudice del rinvio, sostenendo che le azioni intraprese dall’ospedale non erano conformi agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, cosicché, per negligenza o in malafede, esso in pratica non aveva avviato la procedura per ottenere il parere di classificazione della sua attività professionale come attività che espone a condizioni particolari a decorrere dal 2007. A tal riguardo, la ricorrente ha precisato che il suo luogo di lavoro, le sue condizioni di lavoro nonché i rischi e le sue responsabilità non erano cambiati dopo la sua assunzione e che, al contrario, ella aveva lavorato presso il servizio in cui i pazienti ammessi erano affetti da COVID‑19 e che il suo lavoro era divenuto molto più intenso ed impegnativo, e metteva quotidianamente in pericolo la sua vita e quella dei suoi congiunti.
27. Il giudice del rinvio rileva che l’esito dell’appello interposto dalla ricorrente dipende esclusivamente dalla determinazione del significato e della portata del margine di discrezionalità dello Stato membro nel processo di trasposizione dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391, in combinato disposto con l’articolo 9 della stessa nonché con l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta. Tale giudice spiega che, nella concezione del legislatore rumeno, la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari si inserisce nell’ambito delle azioni positive idonee a controbilanciare gli effetti a lungo termine dello svolgimento delle mansioni professionali in un luogo di lavoro che, nonostante tutte le misure adottate per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, continui a presentare gravi rischi professionali. In tali circostanze, la classificazione come luogo di lavoro che espone a condizioni particolari conferirebbe vantaggi compensativi supplementari ai lavoratori interessati. Così, il diritto a ferie supplementari consentirebbe di disporre di un periodo più lungo per riposarsi e il periodo di contribuzione ridotto per la pensione di vecchiaia, calcolato in funzione del lavoro svolto in tali condizioni, implicherebbe un periodo di attività più breve rispetto a quando il lavoro sia svolto in condizioni normali.
28. Il giudice del rinvio si richiama alla sentenza n. 12/2016 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), del 23 maggio 2016 (16), pronunciata su impugnazione nell’interesse della legge, con cui essa ha dichiarato che l’articolo 1 del regolamento del governo n. 246/2007 prevede la possibilità di rinnovare i pareri di classificazione, con le modalità stabilite da tale decisione, e che solo i datori di lavoro che detenevano pareri validi al 6 marzo 2007 compreso riguardanti la classificazione come luoghi di lavoro che espongono a condizioni particolari e che non avevano effettuato la normalizzazione delle condizioni di lavoro mediante misure adottate entro il 9 marzo 2007, data di entrata in vigore di detta decisione, rientravano nell’ambito di applicazione di tale atto. Quest’ultimo giudice ha inoltre dichiarato che dopo il 9 marzo 2007 non era più possibile emettere pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, ma soltanto rinnovare per fasi i pareri già concessi. Detto giudice ha aggiunto che, secondo la normativa nazionale, non esistevano mezzi di ricorso di diritto comune volti a far accertare le condizioni particolari in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività dopo il 1º aprile 2001 o diretti ad ottenere la condanna dei datori di lavoro a far classificare i luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a dette condizioni qualora non abbiano ottenuto o, eventualmente, rinnovato i pareri relativi a tale classificazione (17).
29. Il giudice del rinvio sottolinea che, sebbene l’applicazione del diritto nazionale secondo l’interpretazione vincolante dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non susciti discussioni nella giurisprudenza interna, esso nutre dubbi, dal canto suo, riguardo alla conformità della prassi nazionale di cui trattasi con il diritto dell’Unione. A tale proposito, detto giudice indica che l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 è stato trasposto nel diritto rumeno mediante l’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006, senza che siano state adottate misure procedurali complementari. Benché la norma generale interna preveda espressamente il diritto dei lavoratori di fare ricorso a qualsiasi autorità competente per verificare se le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro, tale norma non sarebbe stata ripresa nella normativa di rango inferiore relativa alla valutazione dei rischi professionali a medio o lungo termine per i lavoratori.
30. Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Podilă e a., la finalità del ricorso proposto dalla ricorrente non è l’accertamento di diritti pensionistici, bensì il riconoscimento dei rischi professionali specifici delle condizioni particolari della sua attività professionale. Se è vero che, indirettamente, la classificazione come luogo di lavoro che espone a condizioni particolari comporterebbe conseguenze quanto al sistema pubblico di previdenza sociale, tuttavia il rapporto di lavoro della ricorrente sarebbe ancora in corso. Lo stesso giudice aggiunge che la ricorrente afferma che il suo luogo di lavoro era stato e restava costantemente caratterizzato da fattori di rischio rilevanti che superavano i valori limite di esposizione professionale sul luogo di lavoro o da altri agenti biologici che hanno avuto effetti nocivi sul suo stato di salute. Ciononostante, ella non avrebbe accesso agli organi giurisdizionali conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali né per il passato né per il futuro.
31. Inoltre, sebbene l’articolo 12 della legge n. 319/2006 avesse trasposto nel diritto rumeno l’articolo 9 della direttiva 89/391, gli obblighi ai quali sarebbero tenuti i datori di lavoro non apparirebbero correlati all’obbligo di classificazione fedele ed esatta delle condizioni di lavoro a livello aziendale. Oltre a ciò, non vi sarebbero neppure atti di rango inferiore successivi che definiscano gli effetti della violazione degli obblighi di valutazione e monitoraggio dei rischi professionali da parte delle imprese nelle quali esistono gravi rischi per la salute dei lavoratori. Benché la violazione degli obblighi enunciati all’articolo 12 della legge n. 319/2006 possa comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al datore di lavoro, nessun altro effetto giuridico sarebbe associato alla mancanza di una corretta valutazione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
32. Il giudice del rinvio rileva, infine, che occorre chiarire l’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il principio del primato del diritto dell’Unione imporrebbe al giudice nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione dotate di effetto diretto, disapplicando qualsiasi norma di diritto interno in contrasto con esse (18). Pertanto, sarebbe necessario stabilire se l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 sia provvisto di effetto diretto verticale. In caso affermativo, si porrebbe la questione se tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta, conferisca ai lavoratori il diritto alla tutela giurisdizionale in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa da parte dei titolari legali.
33. In tali circostanze, la Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva [89/391] ostino a una normativa e a una prassi nazionali imperative in forza delle quali i lavoratori non hanno il diritto di fare ricorso direttamente all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro e non possano proporre un’azione dinanzi al giudice qualora ritengano che il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi per quanto riguarda la classificazione come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni di lavoro particolari, né per il periodo di tempo già lavorato né per il periodo futuro del rapporto di lavoro.
2) Se l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 abbia effetto diretto verticale, e in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1 e con le disposizioni dell’articolo 47 della [Carta] sorga il diritto dei lavoratori alla tutela giurisdizionale in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa da parte dei titolari legali».
34. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il governo rumeno e la Commissione europea, i quali sono stati altresì sentiti all’udienza tenutasi il 30 gennaio 2025.
IV. Analisi
A. Sulla prima questione pregiudiziale
35. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce procedure che non consentono ai lavoratori di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro né ai giudici nazionali al fine di riesaminare o accertare la classificazione dei lavoratori in diversi gruppi a rischio.
36. In via preliminare, ricordo che, come risulta sia dal suo titolo e dal suo preambolo sia dal suo articolo 1, la direttiva 89/391 ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. A tal fine, come precisato dal suo articolo 1, paragrafo 2, tale direttiva enuncia principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati (19).
37. Nel caso di specie, in applicazione della normativa nazionale, l’attività professionale della ricorrente è stata classificata nel «gruppo di lavoro II» (20) e successivamente come attività che la espone a «condizioni particolari» (21). Come afferma il giudice del rinvio, i lavoratori rientranti in tali categorie beneficiavano di diritti supplementari relativamente al numero di giorni di ferie annuali retribuite nonché alla pensione di vecchiaia, sotto forma, da un lato, di una riduzione dell’età pensionabile e, dall’altro, di un aumento del punteggio per il calcolo della pensione, in quanto il datore di lavoro doveva versare contributi previdenziali maggiorati. Poiché il parere di classificazione come luogo di lavoro che espone a condizioni particolari non è stato rinnovato, l’ospedale ha adottato una decisione secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 2007, il suo personale svolgeva la propria attività in condizioni normali. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso chiedendo che la sua attività sia classificata come attività che la espone a condizioni particolari, a decorrere dal 2007, e che l’ospedale le versi la relativa differenza di contributi previdenziali.
38. Il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia) che interpreta la normativa nazionale, non esistono mezzi di ricorso di diritto comune volti a far accertare le condizioni particolari in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività dopo il 1º aprile 2001 o diretti a far condannare i datori di lavoro a classificare i luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a dette condizioni qualora non abbiano ottenuto o rinnovato i pareri relativi a tale classificazione. In questo contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità della normativa nazionale, come interpretata da detta giurisprudenza, alla direttiva 89/391, segnatamente all’articolo 9 e all’articolo 11, paragrafo 6, della stessa.
39. Per rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio, mi sembra utile ricordare il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Podilă e a. riguardo alla questione se la direttiva 89/391, in particolare, osti a una normativa nazionale che fissa termini rigorosi e procedure che non consentono ai giudici nazionali di riesaminare o accertare la classificazione delle attività dei lavoratori in diversi gruppi a rischio sulla base della quale sono calcolate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori suddetti.
40. A questo proposito, la Corte ha rilevato, in tale sentenza, che i ricorrenti non cercavano, con i loro rispettivi ricorsi, di far dichiarare che i loro datori di lavoro non rispettavano gli obblighi ad essi incombenti in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro o che le condizioni in cui avevano ultimamente svolto il loro lavoro non erano conformi ai requisiti in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, bensì miravano ad ottenere il riconoscimento del fatto che i luoghi di lavoro in cui avevano svolto le loro attività avrebbero dovuto essere classificati come luoghi di lavoro che esponevano i lavoratori a condizioni speciali, al fine di poter beneficiare di un aumento delle loro pensioni di vecchiaia. La Corte ha precisato che non si può escludere a priori che un sistema di classificazione delle attività dei lavoratori in diverse categorie ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia secondo procedure amministrative specifiche e termini rigorosi possa incidere sul rispetto degli obblighi incombenti ai datori di lavoro in forza della direttiva 89/391 e che ciò potrebbe verificarsi, in particolare, qualora la classificazione delle attività di un datore di lavoro, ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia, come attività che non sottopongono i lavoratori a condizioni particolari influisca direttamente sulla classificazione di tale datore di lavoro nelle categorie di imprese che gli Stati membri sono tenuti a definire in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva, eventualmente sottraendolo a taluni obblighi derivanti da quest’ultima (22).
41. La Corte ha aggiunto che la direttiva 89/391 è stata trasposta nel diritto rumeno, che in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 11, paragrafo 6, di tale direttiva sono stati ripresi dalla legge n. 319/2006 e che dall’articolo 39, paragrafo 4, di detta legge risulta che il legislatore nazionale ha previsto sanzioni in caso di inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/391 (23). Orbene, secondo la Corte, in mancanza, nella decisione di rinvio, di qualsiasi indicazione secondo cui la trasposizione di tale direttiva nel diritto rumeno è incompleta o la normativa nazionale è applicata dalle autorità competenti con modalità non conformi a quanto prescritto da detta direttiva, o in modo da determinare un’incidenza diretta sulla classificazione del datore di lavoro nelle categorie di imprese, una situazione come quella di cui trattasi non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni della medesima direttiva (24).
42. Di conseguenza, nella sentenza Podilă e a., per quanto concerne i diritti conferiti ai lavoratori, la Corte ha operato una distinzione tra due quadri giuridici nazionali che si applicano in parallelo. Il primo riguarda la direttiva 89/391 e la sua trasposizione nel diritto nazionale. Da tale sentenza risulta che, tenuto conto delle informazioni di cui disponeva la Corte, l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 11, paragrafo 6, di detta direttiva sono stati trasposti correttamente nel diritto rumeno. Il secondo quadro normativo è relativo alla classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, che è stata adottata dalla Romania nell’esercizio delle sue competenze nazionali e non presenta alcun nesso con la direttiva 89/391 (25). Infatti, detta direttiva non disciplina i diritti pecuniari afferenti alla classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
43. Secondo il giudice del rinvio, la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza Podilă e a. per il motivo che, nel caso di specie, la ricorrente non mira all’accertamento di diritti pensionistici, bensì al riconoscimento dei rischi professionali specifici delle condizioni particolari in cui ella svolge la sua attività. Al pari del governo rumeno e della Commissione, non condivido tale valutazione. Infatti, se è vero che il rapporto di lavoro della ricorrente è ancora in corso, tuttavia il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Podilă e a. pare perfettamente trasponibile alla presente causa.
44. Così, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che, con il suo ricorso, la ricorrente chiede che la sua attività sia classificata come attività che la espone a condizioni particolari e che il suo datore di lavoro sia condannato a versarle la relativa differenza di contributi previdenziali al fine di ottenere diritti pecuniari, ossia una pensione di vecchiaia di importo più elevato. A tal riguardo, mi sembra utile menzionare che, in udienza, il governo rumeno ha sottolineato che esistono posti di lavoro che, per loro natura, espongono i lavoratori a fattori di rischio e che, per tale motivo, sono meno attraenti. Per detti posti di lavoro, sebbene il datore di lavoro debba adottare tutte le misure derivanti dalla direttiva 89/391, il legislatore rumeno avrebbe previsto prestazioni per i lavoratori, anche relativamente alle condizioni di concessione e di determinazione dell’importo della pensione di vecchiaia, che costituirebbero una forma di compensazione per gli inconvenienti inerenti a detti posti e sarebbero intesi ad aumentarne l’attrattiva. In tal senso, i diritti di cui trattasi conferiti in materia di pensionamento, che dipendono dalla classificazione come luogo che espone i lavoratori a condizioni particolari, sarebbero previsti dalla legge n. 263/2010, che riguarda il sistema unitario pensionistico pubblico, e non la sicurezza e la salute dei lavoratori.
45. In secondo luogo, per quanto concerne gli obblighi incombenti ai datori di lavoro in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/391 risulta, da un lato, che i datori di lavoro devono, in particolare, disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché determinare le misure protettive da prendere, o l’attrezzatura di protezione da utilizzare, e, dall’altro, che gli Stati membri devono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti da detta direttiva (26). Come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, né la direttiva 89/391 né alcun’altra direttiva dell’Unione relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori durante il lavoro impongono agli Stati membri di provvedere affinché i datori di lavoro classifichino i luoghi di lavoro in funzione del livello di rischio esistente o concedano ai lavoratori esposti a rischi professionali più elevati prestazioni compensative di natura sociale.
46. In terzo luogo, per quanto riguarda la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 prevede che i lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Orbene, il giudice del rinvio conferma che l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, di tale direttiva, oggetto delle sue questioni pregiudiziali, sono stati trasposti nel diritto rumeno mediante, rispettivamente, l’articolo 12 e l’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006. In tali circostanze, i lavoratori godono dei diritti conferiti da detta direttiva per quanto concerne, da un lato, gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, in particolare relativamente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e le misure protettive da prendere, e, dall’altro, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, senza che tali diritti siano subordinati alla classificazione come luogo che espone i lavoratori a condizioni particolari. Dalla decisione di rinvio non risulta peraltro che la ricorrente si sia trovata nell’impossibilità di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro per denunciare l’eventuale insufficienza delle misure protettive prese dal suo datore di lavoro.
47. In quarto luogo, dalla decisione di rinvio non emerge neppure che la ricorrente abbia sostenuto, nel ricorso, che l’ospedale era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto nazionale al fine di garantire la sua sicurezza e la sua salute durante il lavoro. A tale proposito, il giudice del rinvio ha osservato che la classificazione come luogo che espone i lavoratori a condizioni particolari è effettuata solo quando il datore di lavoro abbia adottato misure tecniche e organizzative conformemente, in particolare, alla legge n. 319/2006, che traspone la direttiva 89/391.
48. In quinto luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, per quanto attiene all’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006, sebbene la norma generale nazionale preveda espressamente il diritto dei lavoratori di rivolgersi alle autorità competenti, tale norma non è stata ripresa nella normativa di rango inferiore riguardante la valutazione dei rischi professionali a medio o lungo termine per i lavoratori. Inoltre, secondo tale giudice, quanto all’articolo 12 della legge n. 319/2006, non esiste neppure un atto di rango inferiore successivo che definisca gli effetti della violazione degli obblighi di valutazione e di monitoraggio dei rischi professionali. Tuttavia, come indicato da detto giudice, la violazione degli obblighi enunciati nel suddetto articolo 12, in particolare, può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al datore di lavoro (27). Oltre a ciò, il medesimo giudice non spiega perché tale situazione avrebbe la conseguenza di far rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 89/391 la classificazione dei luoghi di lavoro come luoghi di lavoro che espongono a condizioni particolari.
49. In sesto luogo, più in generale, la direttiva 89/391 ha per oggetto l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Orbene, l’aumento del punteggio per il calcolo della pensione non riguarda, per definizione, la vita professionale, bensì il periodo successivo ad essa. Inoltre, sebbene la normativa nazionale conferisca il beneficio di una riduzione dell’età pensionabile ai lavoratori esposti a condizioni particolari, il che limita il tempo di esposizione ai rischi professionali, tuttavia nemmeno una riduzione siffatta presenta un nesso con l’attuazione di misure volte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
50. Di conseguenza, da tutto quanto precede risulta che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Podilă e a., la classificazione come luogo che espone i lavoratori a condizioni particolari non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva 89/391 per quanto riguarda le condizioni di concessione e di determinazione dell’importo della pensione di vecchiaia.
51. Nella presente causa, il giudice del rinvio indica che i lavoratori dipendenti interessati hanno anche diritto a ferie annuali retribuite supplementari. In risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, il governo rumeno ha precisato che, ai fini del godimento di tali ferie, non è necessario che il luogo di lavoro sia stato oggetto di una classificazione come luogo di lavoro che espone a condizioni particolari. Dal momento che il giudice del rinvio non ha stabilito, nella decisione di rinvio, un nesso fra tali ferie e una classificazione siffatta, spetta ad esso verificare in quale misura l’attribuzione di dette ferie implichi che il luogo di lavoro sia stato classificato come luogo di lavoro che espone a condizioni particolari.
52. Supponendo che sia così, ricordo che la direttiva 89/391 deve essere letta congiuntamente alla direttiva 2003/88 (28), la quale ha per oggetto di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro relativamente alla durata dell’orario di lavoro, facendo godere ai lavoratori, in particolare, periodi minimi di riposo (29). Così, l’articolo 2, punto 9, di quest’ultima direttiva definisce il «riposo adeguato» come «il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine». Il giudice del rinvio osserva, in tal senso, che l’attribuzione di giorni di ferie annuali supplementari conferisce al lavoratore un periodo più lungo per riposarsi. Concordo nel ritenere che tale attribuzione sia connessa alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
53. Ciò posto, la questione è se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di concedere tali giorni di ferie annuali supplementari ai lavoratori esposti a un rischio professionale. A mio avviso, la risposta a tale questione deve essere chiaramente negativa. Infatti, per quanto riguarda le ferie annuali, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 enuncia che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
54. Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, del codice del lavoro, i lavoratori dipendenti che lavorano in condizioni gravose, pericolose o nocive, in particolare, hanno diritto a ferie annuali supplementari di almeno tre giorni lavorativi. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che riconoscono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore alle quattro settimane previste all’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale, in quanto risulta esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 15 della direttiva 2003/88 che l’oggetto di quest’ultima si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (30). Sempre secondo la Corte, in tal caso, i diritti alle ferie annuali retribuite in tal modo concessi oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non sono disciplinati da tale direttiva, bensì dal diritto nazionale, al di fuori del regime stabilito da detta direttiva, fermo restando tuttavia che tali disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori non potrebbero servire a compensare un’eventuale violazione della tutela minima garantita da detta disposizione del diritto dell’Unione, come quella derivante, in particolare, da una riduzione della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite minime da essa in tal modo garantite (31). Da questa giurisprudenza discende che l’attribuzione di giorni di ferie annuali supplementari ai sensi dell’articolo 147 del codice del lavoro è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.
55. In tale contesto, il governo rumeno ha sostenuto in udienza che, in esito all’analisi, da parte del datore di lavoro, del rischio cui è esposto il lavoratore, potrebbero essere concesse ferie supplementari come misura volta a tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro e che, in tal caso, detto lavoratore potrebbe basarsi sull’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006 per contestare dinanzi all’Ispettorato del lavoro la mancata concessione di ferie siffatte o l’inadeguatezza della misura adottata e, successivamente, adire il giudice nazionale competente qualora tale autorità amministrativa non adotti i provvedimenti necessari.
56. Dal complesso di tali elementi deduco che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni delle direttive 89/391 e 2003/88.
57. Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 nonché la direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce procedure che non consentono ai lavoratori di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro né ai giudici nazionali al fine di riesaminare o accertare la classificazione delle attività dei lavoratori in diversi gruppi a rischio, sulla base della quale vengono concessi diritti relativi alla pensione di vecchiaia dei lavoratori suddetti nonché giorni di ferie annuali retribuite supplementari oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
B. Sulla seconda questione pregiudiziale
58. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 sia dotato di effetto diretto e se tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, e con l’articolo 47 della Carta, conferisca ai lavoratori il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui le persone giuridicamente responsabili degli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale non adempiano tali obblighi.
59. Dalla risposta che suggerisco di dare alla prima questione pregiudiziale risulta che la direttiva 89/391 non si applica ad una classificazione dei luoghi di lavoro come quella di cui al procedimento principale. Pertanto, a mio avviso, non occorre esaminare se l’articolo 11, paragrafo 6, di detta direttiva sia dotato di effetto diretto, dal momento che la risposta a tale questione non sarebbe utile al giudice del rinvio per statuire sulla controversia di cui è investito.
60. Nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i privati possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia qualora quest’ultimo abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, sia qualora l’abbia recepita in modo scorretto (32). Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 sembra essere stata recepita correttamente nel diritto nazionale mediante l’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006. Pertanto, l’esame della questione se tale disposizione sia dotata di effetto diretto, di nuovo, non sembra utile al giudice del rinvio per risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso.
61. In ogni caso, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, per essere riconosciuta come avente effetto diretto, una disposizione di una direttiva deve apparire, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa. Una disposizione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri. Una disposizione è considerata sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili. Anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini inequivocabili, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della norma da essa enunciata (33).
62. A tal riguardo, sebbene l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 designi i lavoratori e/o i loro rappresentanti quali soggetti che hanno il diritto di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, detta disposizione enuncia che tale diritto deve essere esercitato «conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». Di conseguenza, la menzionata disposizione subordina la sua attuazione all’adozione di misure nazionali che ne disciplinino le norme e le modalità di applicazione. Pertanto, poiché richiede l’intervento degli Stati membri conferendo loro un notevole margine di discrezionalità, la medesima disposizione non può essere considerata, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa, il che esclude che essa sia dotata di effetto diretto (34).
63. Infine, per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta, ai quali il giudice del rinvio fa riferimento nella sua seconda questione, ricordo che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Orbene, poiché ritengo che la classificazione di cui trattasi non sia disciplinata dal diritto dell’Unione, non occorre rispondere alla seconda questione alla luce della Carta. In ogni caso, sebbene l’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sia sufficiente di per sé e non debba essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (35), tuttavia l’applicazione di detto articolo presuppone di essere nell’ambito del diritto dell’Unione.
64. In tali circostanze, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la direttiva 89/391 si applichi a una classificazione dei luoghi di lavoro come quella di cui trattasi nel procedimento principale, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 6, di tale direttiva non è dotato di effetto diretto.
V. Conclusione
65. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, Romania):
1) L’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
devono essere interpretati nel senso che:
non si applicano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce procedure che non consentono ai lavoratori di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro né ai giudici nazionali al fine di riesaminare o accertare la classificazione delle attività dei lavoratori in diversi gruppi a rischio, sulla base della quale vengono concessi diritti relativi alla pensione di vecchiaia dei lavoratori suddetti nonché giorni di ferie annuali retribuite supplementari oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
2) L’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non è dotato di effetto diretto.
1 Lingua originale: il francese.
2 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).
3 Sentenza del 21 marzo 2018 (C‑133/17 e C‑134/17; in prosieguo: la «sentenza Podilă e a.», EU:C:2018: 203).
4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
5 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 140 del 1º aprile 2000.
6 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 114 del 6 marzo 2001.
7 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003.
8 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 646 del 26 luglio 2006.
9 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 169 del 9 marzo 2007.
10 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 852 del 20 dicembre 2010.
11 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 986 del 31 dicembre 2015.
12 Buletinul Oficial al RS România, parte I, n. 17‑18 del 1º febbraio 1969.
13 Articolo 6, paragrafo 3, della legge n. 27/1966.
14 Buletinul Oficial al RS România, parte I, n. 82 del 6 agosto 1977.
15 Ai termini dell’articolo 15 del regolamento del governo n. 261/2001, i luoghi di lavoro classificati nel gruppo di lavoro II prima dell’entrata in vigore di tale regolamento sono considerati, in linea di principio, come attività svolte in condizioni particolari.
16 Monitorul Oficial al României, parte I, n. 904 del 10 novembre 2016.
17 Il giudice del rinvio segnala che la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), con sentenza del 6 dicembre 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 203 del 14 marzo 2019), ha respinto in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità dedotta e ha dichiarato che le disposizioni in questione della normativa nazionale, come interpretate dalla sentenza n. 12 del 23 maggio 2016 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), erano legittime in relazione alle censure sollevate. A tale proposito, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania) ha in particolare fatto riferimento alla sentenza Podilă e a.
18 Per una citazione più dettagliata di tale giurisprudenza, v. sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 90 e giurisprudenza citata).
19 V. sentenza Podilă e a. (punto 39).
20 V. paragrafi 20 e 21 delle presenti conclusioni.
21 V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
22 Sentenza Podilă e a. (punti 41 e 42).
23 Sentenza Podilă e a. (punto 43).
24 Sentenza Podilă e a. (punto 44).
25 Occorre rammentare che la direttiva 89/391 è stata adottata sulla base dell’articolo 118 A del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 153 TFUE), il quale prevede che il Consiglio adotti mediante direttive prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
26 V. sentenza Podilă e a. (punto 40).
27 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha sostenuto che la normativa nazionale di attuazione della direttiva 89/391 prevede sanzioni civili, amministrative e penali in caso di inosservanza delle misure ivi previste.
28 V. articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/88.
29 V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Loredas (C‑531/23, EU:C:2024:1050, punti 29 e 30 e giurisprudenza citata).
30 Nello stesso senso, l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/391 enuncia che essa «non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
31 V. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti da 33 a 35 e giurisprudenza citata).
32 V. sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punto 46), e del 14 maggio 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 51).
33 V. sentenza del 21 dicembre 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023, punti 76 e 77 e giurisprudenza citata).
34 V., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810, punti da 51 a 53).
35 V. sentenza del 27 febbraio 2025, Krasiliva (C‑753/23, EU:C:2025:133, punto 38 e giurisprudenza citata).
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro – Articolo 9 – Obblighi dei datori di lavoro – Classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per la loro sicurezza e la loro salute – Articolo 11, paragrafo 6 – Ricorso dinanzi all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro – Tutela giurisdizionale effettiva »
Nella causa C‑678/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, Romania), con decisione del 10 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2023, nel procedimento
JU
contro
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo rumeno, da E. Gane, L. Liţu, A. Rotăreanu e A. Wellman, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da D. Recchia e E.A. Stamate, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 e dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), nonché dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JU e lo Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi (ospedale clinico di pneumologia e fisiopatologia respiratoria di Iași, Romania; in prosieguo: l’«ospedale») in merito alla classificazione dell’attività professionale di JU come attività che espone quest’ultima a rischi particolari per la sua sicurezza e la sua salute.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 89/391
3 L’articolo 1 della direttiva 89/391, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
4 Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate».
5 L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro».
6 L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Vari obblighi dei datori di lavoro», enuncia quanto segue:
«1. Il datore di lavoro deve:
a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare;
c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un’incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
d) redigere, per l’autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d)».
7 L’articolo 11 della direttiva 89/391, intitolato «Consultazione e partecipazione dei lavoratori», al paragrafo 6, primo comma, prevede quanto segue:
«I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».
Direttiva 2003/88/CE
8 L’articolo 1, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.
(…)
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva».
9 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
9. “riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine».
10 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Ferie annuali», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
11 Ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli»:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Diritto rumeno
Codice del lavoro
12 L’articolo 147, paragrafo 1, del codice del lavoro dispone quanto segue:
«I lavoratori dipendenti che lavorano in condizioni gravose, pericolose o nocive, i non vedenti, le altre persone disabili e i giovani di età inferiore a 18 anni hanno diritto a ferie annuali supplementari di almeno 3 giorni lavorativi».
Legge n. 319/2006
13 L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (legge n. 319/2006 in materia di sicurezza e salute sul lavoro), del 14 luglio 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 646, del 26 luglio 2006), stabilisce quanto segue:
«(1) Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
a) a) effettuare e detenere una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche per i gruppi sensibili a rischi specifici;
b) decidere in merito alle misure di protezione da adottare e, se necessario, in merito ai dispositivi di protezione da utilizzare;
(…)
(2) Con decreto del Ministro del Lavoro, della Solidarietà sociale e della Famiglia, in funzione della natura delle attività e delle dimensioni delle imprese, saranno stabiliti gli obblighi a carico delle diverse categorie di imprese per quanto riguarda la compilazione dei documenti di cui al paragrafo 1».
14 L’articolo 18, paragrafo 7, di tale legge prevede quanto segue:
«I rappresentanti dei lavoratori che hanno responsabilità specifiche nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori e/o i lavoratori hanno il diritto di rivolgersi alle autorità competenti qualora ritengano che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro».
15 L’articolo 39, paragrafo 4, di detta legge così dispone:
«Costituisce una contravvenzione sanzionata con un’ammenda da 4000 a 8000 [lei rumeni (RON) (circa da EUR 860 a EUR 1 720)] qualsiasi violazione delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), (…)».
Normativa sulle pensioni e sulla previdenza sociale che stabilisce la classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dei rischi a cui è esposto il lavoratore che vi opera
– Leggi successive in materia
16 Prima dell’entrata in vigore, il 1º aprile 2001, della Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (legge n. 19/2000 sul sistema pubblico pensionistico e su altri diritti in materia di sicurezza sociale), del 17 marzo 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 140, del 1º aprile 2000), la normativa rumena applicabile in materia di pensioni di anzianità stabiliva una classificazione dei luoghi di lavoro suddividendoli in tre gruppi, vale a dire il gruppo di lavoro I, che comprendeva i luoghi di lavoro che esponevano i lavoratori a condizioni di lavoro molto nocive, molto difficili o molto pericolose, il gruppo di lavoro II, che comprendeva i luoghi di lavoro che esponevano i lavoratori a condizioni nocive, difficili o pericolose, e il gruppo di lavoro III, che comprendeva gli altri luoghi di lavoro.
17 L’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della legge n. 19/2000 era così formulato:
«(1) Ai fini della presente legge, per “luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari” si intendono i luoghi di lavoro che, in modo permanente o in determinati momenti, possono incidere sostanzialmente sulla capacità lavorativa degli assicurati a causa del grado elevato di esposizione al rischio.
(2) I criteri e le modalità per la classificazione come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari sono stabiliti con regolamento del governo sulla base di una proposta congiunta del Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione sociale e del Ministero della Salute».
18 La legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (legge n. 263/2010 sul sistema unitario pensionistico pubblico), del 16 dicembre 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 852, del 20 dicembre 2010), nella versione applicabile al procedimento principale, ha abrogato e sostituito la legge n. 19/2000. Essa è entrata in vigore il 1º gennaio 2011.
19 L’articolo 28, paragrafo 1, della legge n. 263/2010, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:
«Le condizioni di lavoro in cui gli assicurati del regime pubblico pensionistico esercitano la loro attività possono essere normali, particolari o speciali».
20 Ai sensi dell’articolo 29 di tale legge:
«1. Si considera che espongano i lavoratori a condizioni particolari i luoghi classificati secondo i criteri e il metodo previsto dalla normativa in vigore al momento della loro classificazione.
1.1 La validità dei pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari che scadono il 31 dicembre 2018 è prorogata fino al 1º settembre 2023, data in cui i datori di lavoro sono tenuti a normalizzare le condizioni di lavoro.
1.2 Il periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 1º settembre 2023 costituisce un periodo di contribuzione in condizioni di lavoro particolari, per il quale i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo del 4% conformemente all’articolo 138, lettera b), della [Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il codice tributario)], come modificata e integrata».
21 L’articolo 55, paragrafo 1, di detta legge è così formulato:
«Le persone che hanno compiuto un periodo di contribuzione completo sono ammesse al beneficio di una pensione di anzianità con riduzione dell’età pensionabile ordinaria, nel modo seguente: a) conformemente alla tabella 1, per le persone che hanno maturato periodi contributivi in condizioni di lavoro particolari;
(…)».
22 L’articolo 169, paragrafo 1, della medesima legge stabilisce quanto segue:
«I beneficiari del sistema pensionistico pubblico i cui diritti a pensione sono stati determinati in base alla legislazione precedente al 1º aprile 2001, che hanno svolto attività in luoghi rientranti nel gruppo di lavoro I e/o nel gruppo di lavoro II, beneficiano di un aumento del punteggio annuo cumulato durante tale periodo, nel modo seguente:
(…)
b) 25% per i periodi durante i quali hanno svolto un’attività in un luogo di lavoro rientrante nel gruppo di lavoro II».
23 In forza delle normative successive in materia di contributi previdenziali, sono state previste aliquote contributive differenziate a seconda che il lavoro venga svolto in condizioni normali, particolari o speciali.
– Regolamenti del governo relative alla classificazione dei luoghi di lavoro come luoghi che espongono i lavoratori a condizioni particolari di lavoro
24 I criteri e il metodo di classificazione come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari, da un lato, e il rinnovo dei pareri relativi alla classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, dall’altro, sono stati oggetto di una successione di regolamenti del governo.
25 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (regolamento del governo n. 261/2001 sui criteri e sul metodo di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 22 febbraio 2001 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 114, del 6 marzo 2001), disponeva quanto segue:
«1. I criteri per la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari sono i seguenti:
a) presenza, nell’ambiente di lavoro, di fattori nocivi di carattere fisico (rumore, vibrazioni, onde elettromagnetiche, pressione, radiazioni ionizzanti, radiazioni calorifiche, potenti radiazioni laser non schermate), nonché di fattori nocivi di carattere chimico o biologico, previsti dalle regole generali in materia di sicurezza sul lavoro e che vanno al di là dei limiti consentiti da tali regole;
b) risposta specifica dell’organismo agli effetti di fattori nocivi, evidenziata da indicatori di esposizione e/o di effetto biologico, fissati con provvedimento del Ministero della Salute e della Famiglia;
c) morbilità, espressa per malattie professionali registrate sul luogo di lavoro negli ultimi 15 anni.
2. La classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari rispetta le disposizioni dell’articolo 7 e/o, se del caso, dell’articolo 8 e soddisfa cumulativamente i criteri previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), o al paragrafo 1, lettere a) e c)».
26 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2001 prevedeva quanto segue:
«La classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari rispetta l’ambito del metodo seguente consistente nell’applicare, preferibilmente in successione, le seguenti operazioni specifiche:
a) identificazione del luogo di lavoro da classificare come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari e definizione dei criteri applicabili a tale classificazione, realizzati dal datore di lavoro con i sindacati rappresentativi legali o, se del caso, con i rappresentanti dei lavoratori nel comitato per la sicurezza e la salute sul lavoro, se esiste;
b) perizia sui luoghi di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori;
c) determinazione dei fattori professionali nocivi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1; i bollettini di determinazione devono contenere almeno i seguenti dati: unità, sezione, laboratorio, luogo di lavoro, agente/fattore nocivo professionale, valore misurato, valore limite ammesso, metodi di misurazione;
d) domanda, presentata dal datore di lavoro alle istituzioni abilitate del Ministero della Sanità e della Famiglia, dell’elenco delle malattie professionali registrate o dell’elenco comprendente il controllo medico del personale che lavora in luoghi di lavoro che lo espone a condizioni particolari, al fine di determinare la risposta specifica dell’organismo;
e) valutazione dei luoghi di lavoro identificati alla lettera a) dal datore di lavoro con i sindacati rappresentativi legali o, se del caso, con i rappresentanti dei lavoratori nel comitato per la sicurezza e la salute, se esiste, conformemente all’allegato 2 o 3;
f) istituzione di misure tecniche, sanitarie e organizzative di protezione del lavoro corrispondenti alle condizioni di lavoro e ai fattori ambientali specifici sul luogo di lavoro;
g) ottenimento del parere dell’ispettorato territoriale del lavoro conformemente alle disposizioni dell’articolo 4;
i) classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, della legge n. 19/2000».
27 L’articolo 4 della decisione n. 261/2001 disponeva quanto segue:
«1. Il parere dell’ispettorato territoriale del lavoro per la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari conterrà e sarà concesso sulla base dei seguenti documenti:
a) le misure relative ai fattori nocivi effettuate dai laboratori autorizzati di cui all’allegato 1, realizzate solo in presenza degli ispettori del lavoro, attestanti che, alla data in cui sono state effettuate, sono state adottate misure tecniche e organizzative per normalizzare le condizioni di lavoro, che tutti gli impianti di protezione del lavoro funzionano normalmente, conformemente al progetto, e che i processi tecnologici si svolgono in condizioni normali;
b) le constatazioni effettuate dagli ispettorati territoriali del lavoro, che saranno riportate in un verbale e faranno direttamente riferimento al rispetto delle disposizioni delle norme generali di protezione del lavoro, delle norme specifiche di sicurezza del lavoro e degli altri atti normativi pertinenti;
c) copie dell’elenco delle malattie professionali o della sintesi delle analisi mediche e la scheda di valutazione di cui all’allegato 2 o 3.
2. Il parere concesso ha una validità massima di tre anni, con possibilità di proroga.
(…)».
28 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2001:
«I datori di lavoro che hanno designato luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni particolari e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 sono tenuti, per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Monitorul Oficial al României, parte I, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per normalizzare le condizioni di lavoro conformemente alla legge n. 90/1996 [che la legge n. 319/2006 ha sostituito], alle norme generali di protezione del lavoro, alle norme specifiche di sicurezza sul lavoro o ad altre normative applicabili in materia».
29 L’articolo 1 della Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (regolamento del governo n. 246/2007 sulle modalità di rinnovo dei pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 7 marzo 2007 (Monitorul Oficial al României, n. 169, del 9 marzo 2007), disponeva quanto segue:
«1. «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, validi fino al 6 marzo 2007 compreso, concessi conformemente alle disposizioni del [regolamento n. 261/2001], come modificato e integrato, possono essere rinnovati con le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. Il periodo di validità dei pareri rinnovati a norma del presente regolamento non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2008».
30 Ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 246/2007:
«1. Il rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari è concesso dall’ispettorato territoriale del lavoro sulla base dei seguenti documenti:
a) la domanda di rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari, firmata dal rappresentante legale del datore di lavoro o da un’altra persona incaricata dal datore di lavoro, conformemente alla legge, nonché dai rappresentanti dei sindacati rappresentativi o, se del caso, dai rappresentanti dei lavoratori, presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i bollettini di determinazione dei fattori professionali nocivi emessi dai laboratori abilitati per legge a certificare che i valori limite di esposizione professionale sono stati superati nei luoghi di lavoro classificati come luoghi che espongono i lavoratori a condizioni particolari, o documenti attestanti la semplice presenza di agenti chimici molto pericolosi o di agenti biologici non soggetti a un limite ammissibile;
c) il piano di prevenzione e di protezione volto a migliorare il livello di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori, comprendente misure e azioni scaglionate, in modo che, entro il 31 dicembre 2008, i luoghi di lavoro possano essere classificati come luoghi che garantiscono condizioni normali.
2. La determinazione dei fattori professionali nocivi è effettuata unicamente in presenza dell’ispettore del lavoro designato a tal fine dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
3. I documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono essere depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro un termine massimo di 120 giorni a decorrere dalla data della domanda prevista al paragrafo 1, lettera a).
4. L’ispettorato territoriale del lavoro può concedere il rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari entro 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione di cui al paragrafo 1.
5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 ha come conseguenza il mancato rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari.
(…)».
31 L’articolo 4 del regolamento n. 246/2007 disponeva quanto segue:
«I datori di lavoro che non hanno ottenuto il rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari possono presentare, entro 15 giorni dalla data di notifica, un reclamo all’ispettorato del lavoro, che lo tratterà entro un termine di 30 giorni, o rivolgersi direttamente all’organo giurisdizionale competente, conformemente alla legge.
(…)».
32 L’articolo 1 della Hotărârea Guvernului nr. 1622/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (regolamento del governo n. 1622/2008 che modifica e integra il regolamento n. 246/2007 sulle modalità di rinnovo dei pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 10 dicembre 2008 (Monitorul Oficial al României, n. 862, del 20 dicembre 2008), stabiliva quanto segue:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, i pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari concesse, validi fino al 31 dicembre 2008 incluso, possono essere rinnovati secondo la metodologia stabilita nel presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto ai datori di lavoro che sono in possesso di un parere di rinnovo al 31 dicembre 2008 e che non hanno adottato, a tale data, le misure necessarie per normalizzare le condizioni di lavoro.
3. Il periodo di validità dei pareri rinnovati a norma del presente regolamento non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2009».
33 Una siffatta possibilità di rinnovo annuale dei «pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari» precedentemente concesse è stata successivamente prevista anche da altri regolamenti successivi del governo, fino al 2014.
34 La Hotărârea Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (regolamento del governo n. 1014/2015 sulle modalità di rinnovo dei pareri di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari), del 30 dicembre 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 986, del 31 dicembre 2015), che, da parte sua, ha previsto una siffatta possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2018, conteneva un articolo 4, così formulato: «[i] datori di lavoro che non hanno ottenuto il rinnovo del parere di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a condizioni particolari possono rivolgersi direttamente al giudice competente, conformemente alla legge».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
35 La ricorrente nel procedimento principale è da oltre 30 anni impiegata in qualità di medico specializzato in pneumologia presso l’ospedale, un istituto sanitario di pubblica utilità, dotato di personalità giuridica e subordinato all’autorità amministrativa locale.
36 Fino al 31 dicembre 2006, il luogo di lavoro della ricorrente nel procedimento principale è stato classificato come luogo che la esponeva inizialmente a condizioni di lavoro rientranti nel gruppo II, poi a «condizioni particolari» di lavoro, ai sensi delle legislazioni rumene succedutesi in materia di pensioni di anzianità e di sicurezza sociale. Una siffatta classificazione conferiva alla ricorrente nel procedimento principale il diritto a giorni di ferie annuali supplementari, a un abbassamento dell’età pensionabile e a un aumento del punteggio per il calcolo della sua pensione di anzianità. L’ospedale, nella sua qualità di datore di lavoro e tenuto conto di tale classificazione, doveva versare contributi previdenziali maggiorati rispetto a quelli dovuti per un lavoratore il cui luogo di lavoro era classificato come luogo che lo esponeva a «condizioni normali» di lavoro.
37 Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2007, sebbene l’assegnazione e le condizioni di lavoro della ricorrente nel procedimento principale siano rimaste immutate, il suo luogo di lavoro è stato classificato come luogo che la esponeva a «condizioni normali» di lavoro e l’ospedale non è più stato tenuto a versare per lei contributi previdenziali più elevati.
38 Infatti, l’ospedale disponeva di un parere emesso l’11 dicembre 2001 dall’Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași (Ispettorato territoriale del lavoro di Iași, Romania; in prosieguo: l’«ITM») che approvava la classificazione dei suoi luoghi di lavoro come luoghi che esponevano i lavoratori a «condizioni particolari» di lavoro, fissando al contempo un termine che scadeva il 31 marzo 2004 per l’attuazione delle misure tecniche e organizzative dirette a far sì che il suo personale esercitasse la propria attività in «condizioni normali» di lavoro. Tale parere è stato prorogato da un altro parere emesso il 29 marzo 2004, con un termine di normalizzazione delle condizioni di lavoro fissato al 31 dicembre 2006.
39 Tuttavia, poiché l’ospedale non aveva ottenuto una proroga di quest’ultimo parere, l’ITM lo ha informato, con lettera del 2 febbraio 2007, che il periodo per il quale era stato concesso il parere di classificazione del 29 marzo 2004 era scaduto e che esso aveva quindi cessato di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2006.
40 A seguito di tale lettera, l’ospedale ha adottato una decisione secondo la quale, a partire dal 1º gennaio 2007, il suo personale svolgeva la propria attività in «condizioni normali» di lavoro. Nel contempo, l’ospedale si è rivolto all’Autoritatea de Sănătate Publică Iași (autorità sanitaria pubblica di Iași, Romania), chiedendo un parere sul mantenimento o sulla proroga della classificazione dell’ospedale come luogo di lavoro che espone i suoi lavoratori a «condizioni particolari». In mancanza di risposta da parte di tale autorità, il 19 marzo 2007 l’ospedale le ha inviato una seconda lettera, chiedendo nuovamente un parere sull’impatto del rischio professionale esistente sui luoghi di lavoro in vista del rinnovo del parere di classificazione che era stato emesso dall’ITM il 29 marzo 2004. Anche detta lettera è rimasta senza risposta. L’ospedale, da un lato, ha altresì chiesto all’ITM, con lettera del 28 giugno 2007, di rinnovare tale parere di classificazione, a partire dal 1º gennaio 2007 e, dall’altro, ha inviato una terza lettera all’autorità sanitaria pubblica di Iași, il 27 dicembre 2007. Esso ha inoltre effettuato altre pratiche presso l’ITM e il Ministero del Lavoro.
41 La ricorrente nel procedimento principale, avendo appreso per caso che, dal 1º gennaio 2007, l’ospedale non versava più i contributi previdenziali che la riguardavano, corrispondenti alla classificazione del suo luogo di lavoro come luogo che la esponeva a «condizioni particolari» di lavoro, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Iași (Tribunale superiore di Iași, Romania) affinché il suo luogo di lavoro fosse classificato come luogo che la esponeva a siffatte «condizioni particolari» e il suo datore di lavoro fosse condannato a versare i contributi previdenziali maggiorati dovuti per l’attività professionale da essa esercitata, dopo il 31 dicembre 2006, in dette condizioni.
42 Con sentenza del 15 luglio 2022, il Tribunalul Iași (Tribunale superiore di Iași) ha respinto tale ricorso, rilevando che la normativa nazionale relativa alla classificazione dei luoghi di lavoro e, in particolare, il regolamento del governo n. 1014/2015 esigevano che il datore di lavoro seguisse una procedura specifica al fine di ottenere la classificazione richiesta, in particolare chiedendo e ottenendo un parere di classificazione da parte dell’ITM. Tale giudice ha altresì sottolineato che, nel caso in cui il datore di lavoro non avesse ricevuto alcuna risposta in merito alla domanda di classificazione o a qualsiasi altra domanda che avesse presentato alle istituzioni nazionali, esso aveva la possibilità di citare queste ultime dinanzi al giudice competente al fine di costringerle a conformarsi ai loro obblighi, in modo che fossero rispettate tutte le fasi del procedimento per la classificazione dei luoghi di lavoro come luoghi che espongono i lavoratori a «condizioni particolari» e per il rilascio di un parere di classificazione in tal senso.
43 La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Iași (Corte d’appello di Iași, Romania), giudice del rinvio, sostenendo, in particolare, che l’ospedale non aveva adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 2 del regolamento n. 246/2007, cosicché, per negligenza o malafede, il suo datore di lavoro non aveva di fatto avviato il procedimento per ottenere il parere di classificazione del suo luogo di lavoro come luogo che la esponeva a «condizioni particolari», a partire dal 2007. In proposito, la ricorrente nel procedimento principale rileva che, sul suo luogo di lavoro, le sue condizioni di lavoro non sono cambiate. I rischi e le sue responsabilità non sarebbero diminuiti dopo la sua assunzione. Al contrario, avendo lavorato nel reparto di cura dei pazienti affetti da COVID-19, il suo lavoro sarebbe divenuto molto più intenso ed impegnativo, mettendo quotidianamente in pericolo la sua vita e quella dei suoi familiari.
44 Il giudice del rinvio osserva, al riguardo, che la classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a «condizioni particolari» mira a controbilanciare gli effetti a lungo termine dell’esercizio delle mansioni professionali in un luogo di lavoro che, nonostante tutte le misure adottate per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, continua ad esporli a gravi rischi professionali. Una siffatta classificazione conferirebbe ai lavoratori vantaggi compensativi supplementari. Pertanto, la loro pensione di anzianità sarebbe calcolata sulla base di un periodo di attività, e quindi di contribuzione, più breve rispetto a quello che avrebbero avuto se fossero stati esposti, sul loro luogo di lavoro, a «condizioni normali» di lavoro. Allo stesso modo, i lavoratori esposti a «condizioni particolari» di lavoro avrebbero diritto a un congedo supplementare, destinato a consentire loro di recuperare uno stato di salute soddisfacente grazie ad un periodo di riposo più lungo.
45 Inoltre, il giudice del rinvio osserva che il legislatore rumeno ha sottoposto la classificazione di un luogo di lavoro come luogo che espone i lavoratori a «condizioni particolari» a due tipi di limiti. Da un lato, esso ha imposto limiti procedurali subordinando tale classificazione, in particolare, all’ottenimento di un parere favorevole dell’ITM. Dall’altro, esso ha limitato la possibilità di ottenere una siffatta classificazione nel tempo, potendo quest’ultima essere concessa solo ai datori di lavoro esistenti al 31 dicembre 2002, indipendentemente dalla data di inizio del rapporto di lavoro con i lavoratori. Inoltre, dal 2007, tale classificazione non potrebbe più essere acquisita ex novo. Solo una classificazione già esistente potrebbe essere rinnovata, a condizione, in particolare, che il datore di lavoro sia in possesso di un parere di classificazione valido da parte dell’ITM al momento della domanda di rinnovo.
46 Peraltro, la normativa nazionale non consentirebbe ai lavoratori di ricorrere all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di adire i giudici nazionali con un ricorso qualora ritengano che il datore di lavoro non abbia adempiuto i propri obblighi in materia di classificazione del loro luogo di lavoro come luogo che li espone a «condizioni particolari», sia per il periodo di lavoro scaduto sia per quello futuro.
47 In particolare, sulla base di un’interpretazione restrittiva della normativa nazionale, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) avrebbe dichiarato che non esistevano mezzi di ricorso di diritto comune diretti a far constatare le «condizioni particolari» di lavoro nelle quali i lavoratori hanno esercitato la loro attività dopo il 1º aprile 2001 o a far condannare i datori di lavoro a classificare i luoghi di lavoro come luoghi che espongono i lavoratori a siffatte condizioni qualora detti datori di lavoro non abbiano ottenuto o, se del caso, non abbiano rinnovato i pareri che constatano tale classificazione. L’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia) avrebbe altresì deciso che la circostanza che i datori di lavoro che hanno il diritto di avviare il procedimento amministrativo per la classificazione di un luogo di lavoro non lo abbiano fatto o non lo abbiano portato a termine non consente al lavoratore di avvalersi delle norme di diritto comune per ottenere la classificazione del suo luogo di lavoro come luogo che lo espone a condizioni diverse da quelle «normali», e una decisione in tal senso dei giudici di diritto comune violerebbe il quadro legislativo in vigore nonché il principio della separazione dei poteri. Tale giurisprudenza sarebbe stata peraltro dichiarata conforme alla Costituzione rumena dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) che, in una sentenza del 6 dicembre 2018, avrebbe ritenuto, riferendosi, al riguardo, alla sentenza del 21 marzo 2018, Podilă e a. (C‑133/17 e C‑134/17, EU:C:2018:203), che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391 non fosse idoneo a mettere in discussione tale conformità.
48 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale, quale interpretata da tali organi giurisdizionali supremi, sia compatibile con l’articolo 9 e con l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391, nonché con l’articolo 31, paragrafo 1, e con l’articolo 47 della Carta. Esso precisa, al riguardo, che, sebbene l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 sia stato recepito nel diritto rumeno dall’articolo 18, paragrafo 7, della legge n. 319/2006, la norma che prevede il diritto dei lavoratori di fare ricorso all’autorità responsabile della sicurezza e della salute sul lavoro per verificare se le misure adottate e i mezzi utilizzati dal datore di lavoro siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro non è stata ripresa nella normativa di rango inferiore concernente la valutazione dei rischi professionali a medio o a lungo termine per i lavoratori.
49 Secondo il giudice del rinvio, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 marzo 2018, Podilă e a. (C‑133/17 e C‑134/17, EU:C:2018:203), la finalità del ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale non è l’accertamento di diritti pensionistici, bensì il riconoscimento dei rischi professionali specifici delle condizioni particolari di lavoro a cui essa è esposta sul suo luogo di lavoro. Se è vero che, indirettamente, la classificazione del luogo di lavoro della ricorrente nel procedimento principale come luogo che la espone a «condizioni particolari» comporta conseguenze in materia di diritti previdenziali, il suo ricorso mirerebbe principalmente a che tale classificazione sia riconosciuta e operi tanto per il passato quanto per il futuro, dato che le sue condizioni di lavoro non sono state modificate dopo la sua assunzione. La ricorrente nel procedimento principale sosterrebbe quindi di essere stata esposta, e di essere tuttora esposta, sul suo luogo di lavoro, a fattori di rischio rilevanti per il suo stato di salute, eccedenti i valori limite, senza tuttavia disporre di mezzi di ricorso per chiedere che siano stabilite tanto l’esistenza quanto l’entità dei fattori professionali nocivi sul suo luogo di lavoro, nonché la classificazione di quest’ultimo come luogo che la espone a condizioni di lavoro diverse da quelle «normali».
50 Il giudice del rinvio rileva inoltre che, sebbene l’articolo 12 della legge n. 319/2006 recepisca l’articolo 9 della direttiva 89/391 nell’ordinamento giuridico rumeno, gli obblighi dei datori di lavoro previsti da quest’ultima disposizione non sono in correlazione con l’obbligo di classificazione precisa e fedele delle condizioni di lavoro a livello dell’impresa. Inoltre, non vi sarebbe nemmeno una normativa nazionale di rango inferiore che definisca le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di valutazione e monitoraggio dei rischi professionali da parte delle imprese che espongono i propri lavoratori a gravi rischi per la loro salute. Benché la violazione degli obblighi enunciati all’articolo 12 della legge n. 319/2006 possa comportare l’imposizione di una sanzione amministrativa al datore di lavoro, nessun altro effetto giuridico sarebbe associato alla mancanza di una corretta valutazione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
51 Il giudice del rinvio rileva, infine, che occorre chiarire l’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale. In particolare, esso si chiede se, essendo impossibile procedere a un’interpretazione conforme delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 abbia carattere incondizionato, completo e preciso, tale da conferirgli un effetto diretto, cosicché questa disposizione, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, e con l’articolo 47 della Carta, sarebbe idonea a conferire ai lavoratori, come la ricorrente nel procedimento principale, una tutela giurisdizionale effettiva qualora i titolari legali, quali i datori di lavoro, non rispettino i loro obblighi di legge come quelli in materia di classificazione come luogo di lavoro che espone i lavoratori a «condizioni particolari».
52 In tali circostanze, la Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva [89/391] ostino a una normativa e a una prassi nazionali imperative in forza delle quali i lavoratori non hanno il diritto di fare ricorso direttamente all’autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro e non possano proporre un’azione dinanzi al giudice qualora ritengano che i datori di lavoro non abbiano adempiuto i loro obblighi per quanto riguarda la classificazione come luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a condizioni di lavoro particolari, né per il periodo di tempo già lavorato né per il periodo futuro del rapporto di lavoro.
2) Se l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 abbia effetto diretto verticale, e in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1 e con le disposizioni dell’articolo 47 della [Carta] sorga il diritto dei lavoratori alla tutela giurisdizionale in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa da parte [delle persone cui essi sono imposti]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
53 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali, che esclude la possibilità per un lavoratore di ricorrere all’autorità nazionale competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di adire un giudice nazionale con un ricorso al fine di far stabilire o rivedere la classificazione, prevista da tale normativa, del suo luogo di lavoro in funzione dei rischi per la sua salute, più elevati del normale, ai quali è ivi esposto, e di ottenere, in forza di tale nuova classificazione, diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
54 In proposito, dal titolo della direttiva 89/391 e dall’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima risulta che tale direttiva ha per oggetto l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. A tal fine, come prevede il suo articolo 1, paragrafo 2, detta direttiva enuncia i principi generali riguardanti la prevenzione dei rischi professionali e la protezione della sicurezza e della salute, l’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, l’informazione, la consultazione, la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione di detti principi. La stessa direttiva riflette e specifica quindi il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute e sicurezza, sancito all’articolo 31, paragrafo 1, della Carta.
55 Per raggiungere tale obiettivo, l’articolo 4 della direttiva 89/391, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro siano obbligati a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
56 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva precisa, al riguardo, che il datore di lavoro è tenuto a disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, a determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare, a tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un’incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro e a redigere relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori. L’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva prevede che gli Stati membri siano tenuti a definire gli obblighi che le diverse categorie di imprese devono soddisfare, in funzione della natura delle loro attività e delle loro dimensioni, per quanto riguarda la redazione dei documenti relativi agli obblighi previsti a tale articolo 9, paragrafo 1.
57 Peraltro, l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 dispone che i lavoratori devono avere la possibilità di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute durante il lavoro, qualora ritengano che il datore di lavoro non abbia adottato misure sufficienti per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.
58 Né tali disposizioni né le altre disposizioni della direttiva 89/391 impongono agli Stati membri di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano classificati in funzione dell’entità dei rischi per la salute delle persone che lavorano in tali luoghi al fine di far beneficiare tali persone, se del caso, di taluni diritti supplementari in materia di pensione e di ferie.
59 Tuttavia, non si può escludere che un sistema di classificazione dei luoghi di lavoro in funzione di tali rischi possa incidere sugli obblighi incombenti ai datori di lavoro in forza della direttiva 89/391. In un caso del genere, l’attuazione, da parte degli Stati membri, di un siffatto sistema deve avvenire nel rispetto degli obblighi di tale direttiva. Ciò non accade quando l’attuazione di tale sistema ha la conseguenza di sottrarre il datore di lavoro a taluni di questi obblighi (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2018, Podilă e a., C‑133/17 e C‑134/17, EU:C:2018:203, punti 42 e 44).
60 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la normativa nazionale applicabile si articola in due parti che si applicano parallelamente.
61 La prima parte è costituita dalla legge n. 319/2006. Come la Corte ha già dichiarato, tale legge recepisce la direttiva 89/391 nel diritto rumeno (sentenza del 21 marzo 2018, Podilă e a., C‑133/17 e C‑134/17, EU:C:2018:203, punto 43). In particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 18, paragrafo 7, di tale legge recepiscono rispettivamente l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 11, paragrafo 6, di tale direttiva. Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 4, di detta legge prevede sanzioni in caso di inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della medesima legge. Tuttavia, le questioni del giudice del rinvio non vertono su tale recepimento e non è contestato, nel procedimento principale, che i lavoratori hanno la possibilità di fare ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali per contestare le misure che ritengono insufficienti a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
62 La seconda parte, nel contesto della quale il giudice del rinvio solleva le sue questioni, prevede la possibilità per i datori di lavoro di far classificare i luoghi di lavoro in differenti categorie in funzione dei rischi in cui incorrono i lavoratori per la loro salute. A seconda della categoria in cui è classificato il loro luogo di lavoro, i lavoratori possono beneficiare di taluni diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie. Tuttavia, in forza delle disposizioni di diritto nazionale rientranti in questa seconda parte, quali interpretate dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia), solo il datore di lavoro può proporre una domanda di classificazione o di rinnovo della classificazione del luogo di lavoro in funzione del rischio. Il lavoratore non può fare ricorso all’autorità nazionale competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o adire un giudice nazionale con un ricorso al fine di far constatare che le sue condizioni di lavoro rientrano in una categoria che lo espone a rischi particolari o di costringere il suo datore di lavoro a classificare il suo luogo di lavoro come rientrante in tale categoria.
63 La ricorrente nel procedimento principale mette in discussione la mancata classificazione del suo luogo di lavoro come luogo che la espone a «condizioni particolari» di lavoro a partire dal 1º gennaio 2007. Tale mancata classificazione avrebbe, in particolare, come conseguenza che, a partire da tale data, ella sarebbe privata del diritto a un numero maggiore di ferie annuali retribuite nonché dei diritti a una pensione di anzianità supplementari sotto forma, da un lato, di un abbassamento dell’età pensionabile e, dall’altro, di un aumento del punteggio per il calcolo della pensione, con l’obbligo per il datore di lavoro di versare contributi previdenziali maggiorati.
64 Occorre pertanto verificare se una normativa nazionale che prevede un sistema di classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dei rischi per la salute ivi incorsi dai lavoratori incida sugli obblighi incombenti ai datori di lavoro in forza della direttiva 89/391 qualora l’applicazione di un siffatto sistema possa far beneficiare i lavoratori di taluni diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
65 In proposito, per quanto riguarda, da un lato, la concessione di diritti supplementari in materia di diritti alla pensione di anzianità, occorre rilevare che la concessione di tali diritti non contribuisce all’obiettivo di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro perseguito da tale direttiva. Infatti, come esposto dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni per quanto concerne i diritti a una pensione di anzianità supplementari previsti, in concreto, dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’aumento del punteggio per il calcolo della pensione di anzianità non riguarda le condizioni di lavoro durante il periodo di attività dei lavoratori, ma si riferisce alle condizioni di tali lavoratori nel periodo successivo a quello di attività. Inoltre, l’abbassamento dell’età pensionabile per i lavoratori esposti a «condizioni particolari» di lavoro non presenta alcun nesso con l’attuazione di misure volte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. Tali diritti costituiscono in realtà prestazioni compensative per il rischio corso che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/931.
66 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la concessione del diritto a ferie annuali retribuite supplementari, occorre rilevare che le disposizioni della direttiva 89/391 devono essere lette in combinato disposto con quelle della direttiva 2003/88. L’articolo 1, paragrafo 4, di quest’ultima prevede, infatti, che le disposizioni della direttiva 89/391 si applichino pienamente agli aspetti dell’orario di lavoro disciplinati dalla direttiva 2003/88, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche di quest’ultima.
67 La direttiva 2003/88 ha ad oggetto di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo beneficiare questi ultimi, in particolare, di periodi minimi di riposo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Loredas, C‑531/23, EU:C:2024:1050, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza citata).
68 L’articolo 2, punto 9, della direttiva 2003/88 definisce quindi la nozione di «riposo adeguato», ai sensi di quest’ultima, come il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
69 Ne consegue che la concessione di giorni di ferie annuali supplementari ad un lavoratore a causa delle condizioni di lavoro difficili e che lo espongono a rischi per la sua salute o la sua persona può essere giustificata al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
70 Tuttavia, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la direttiva 2003/88 non impone la concessione di giorni di ferie annuali supplementari per tali motivi.
71 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Inoltre, dalla formulazione, rispettivamente, di tale disposizione, dell’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), nonché dell’articolo 15 di detta direttiva risulta esplicitamente che quest’ultima si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla protezione dei lavoratori.
72 Ne consegue, da un lato, che la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che riconoscono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore alle quattro settimane previste all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale e, dall’altro, che i diritti alle ferie annuali retribuite concessi oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non sono disciplinati da tale direttiva, bensì dal diritto nazionale, al di fuori del regime stabilito da detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti 33 e 35 nonché giurisprudenza citata).
73 Alla luce di tali considerazioni, il diritto a ferie annuali retribuite supplementari che sia concesso ai lavoratori in ragione di una classificazione del loro luogo di lavoro come luogo che li espone a rischi professionali particolari non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 2003/88 e 89/391.
74 Di conseguenza, una normativa nazionale che prevede un sistema di classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dei rischi per la salute ivi incorsi dai lavoratori non incide sugli obblighi incombenti ai datori di lavoro in forza della direttiva 89/391 qualora l’applicazione di un siffatto sistema possa soltanto far beneficiare i lavoratori di taluni diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
75 Tuttavia, il giudice del rinvio sostiene altresì che, con il suo ricorso contro la mancata classificazione del suo luogo di lavoro come luogo che la espone a «condizioni particolari», ai sensi della normativa rumena, la ricorrente nel procedimento principale non si riferisce soltanto a detti diritti a pensione e alle ferie annuali, ma anche al riconoscimento dei rischi professionali propri delle condizioni in cui essa esercita la sua attività, e ciò sia per il passato che per il futuro.
76 In proposito, dal combinato disposto delle lettere a) e b) dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391 risulta che il datore di lavoro deve disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, affinché determini le misure di protezione da adottare e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare.
77 Come risulta dal punto 59 della presente sentenza, se la mancata classificazione del luogo di lavoro della ricorrente nel procedimento principale come luogo che la espone a «condizioni particolari» comportasse una mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, determinando la mancata adozione da parte di quest’ultimo delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, tale mancata classificazione avrebbe come conseguenza quella di sottrarre il datore di lavoro agli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/391, il che dovrebbe poter essere denunciato dai lavoratori all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, di tale direttiva e, se del caso, essere oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali al fine di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta, una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai lavoratori da detta direttiva.
78 Tuttavia, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, non è contestato che, a seguito del recepimento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 nel diritto rumeno, il datore di lavoro è tenuto a disporre di una valutazione dei rischi e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro e la ricorrente nel procedimento principale ha la possibilità di contestare, dinanzi all’autorità rumena competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro e, se del caso, dinanzi ai giudici rumeni, l’insufficienza delle misure adottate e dei mezzi impiegati dal suo datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro a seguito di una valutazione dei rischi al riguardo.
79 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali, che esclude la possibilità per il lavoratore di fare ricorso all’autorità nazionale competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di adire un giudice nazionale con un ricorso al fine di far stabilire o rivedere la classificazione, prevista da tale normativa, del suo luogo di lavoro in funzione dei rischi per la sua salute, più elevati del normale, a cui è ivi esposto, e di ottenere, in forza di tale nuova classificazione, diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
Sulla seconda questione
80 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non si applicano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali, che esclude la possibilità per il lavoratore di fare ricorso all’autorità nazionale competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di adire un giudice nazionale con un ricorso al fine di far stabilire o rivedere la classificazione, prevista da tale normativa, del suo luogo di lavoro in funzione dei rischi per la sua salute, più elevati del normale, a cui è ivi esposto, e di ottenere, in forza di tale nuova classificazione, diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
Firme
* Lingua processuale: il rumeno.
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