1. Carattere e Natura del Trasferimento d’Autorità
Il trasferimento d’autorità si distingue dagli altri atti amministrativi per la sua natura di ordine, rientrando nella categoria degli atti “impositivi” che non richiedono una motivazione rigorosa ai sensi della legge n. 241/1990. Questa esclusione deriva dal fatto che tali atti sono strettamente connessi alle esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione, e il loro oggetto riguarda l’efficientamento del servizio pubblico, in questo caso, militare.
2. Giurisprudenza Consolidata
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che:
- **In materia di trasferimenti d’autorità**, l’Amministrazione ha un’ampia discrezionalità, e gli ordini di trasferimento sono considerati atti “reattivi” alle esigenze di servizio, che non necessitano di una motivazione dettagliata (ex multis T.A.R. Abruzzo, 26 febbraio 2022, n. 67; T.A.R. Campania, 12 gennaio 2021, n. 204).
- La motivazione di tali atti si limita generalmente a riferirsi alle esigenze di servizio, e il sindacato del giudice amministrativo può essere esercitato solo qualora si dimostri che l’atto sia manifestamente arbitrario o abnorme, ovvero privo di ogni fondamento logico o fattuale (T.A.R. Lombardia, Brescia, 7 marzo 2023, n. 207).
3. Esclusione delle Norme sul Procedimento e Motivazione Dettagliata
L’art. 1349, comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce esplicitamente che gli ordini militari non sono soggetti alle disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di motivazione e partecipazione procedimentale. Ciò implica che:
- La motivazione dell’atto di trasferimento può essere sintetica, limitandosi alle esigenze di servizio.
- La tutela giurisdizionale si esercita principalmente sul rispetto delle esigenze organizzative e sulla legittimità formale dell’atto, non sulla sua motivazione sostanziale.
4. Prevalenza dell’Interesse Pubblico
L’interesse pubblico alla disciplina, all’efficienza e alla funzionalità del servizio militare prevale sugli eventuali interessi del singolo militare, rendendo il trasferimento un atto di gestione interna, non sindacabile sotto il profilo motivazionale, salvo situazioni di manifesta arbitrarietà o abnormità.
5. Limiti al Sindacato Giurisdizionale
Il giudice amministrativo può intervenire soltanto qualora si deducano elementi che dimostrino l’assoluta arbitrarietà dell’atto, cioè una totale mancanza di ragioni fondate sulle esigenze di servizio, oppure un comportamento manifestamente irragionevole o discriminatorio. In assenza di tali elementi, l’atto di trasferimento si presume legittimo e conforme alle esigenze di servizio.
Conclusione:
Nel caso di trasferimenti d’autorità, il provvedimento impugnato, pur potendo essere oggetto di scrutinio, si presume legittimo e conforme alle preminenti esigenze di funzionalità e disciplina del servizio militare. La motivazione sintetica e la non applicazione della legge n. 241/1990 in quanto atti di natura autoritativa confermano che il sindacato del giudice si limita a verificare la presenza di elementi di arbitrarietà manifesta, non entrando nel merito delle ragioni organizzative espresse dall’Amministrazione.
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