Translate

23 gennaio 2026

La pronuncia della Cassazione n. 807 del 2026 affronta un aspetto importante relativo alla natura delle malattie e alla loro copertura assicurativa nel contesto delle polizze di assicurazione sulla vita o contro le malattie.

 

La pronuncia della Cassazione n. 807 del 2026 affronta un aspetto importante relativo alla natura delle malattie e alla loro copertura assicurativa nel contesto delle polizze di assicurazione sulla vita o contro le malattie.

**Contesto e chiarimenti legali**

Secondo la pronuncia, il ripresentarsi di una patologia tumorale già nota e precedentemente diagnosticata non può essere qualificato come un “nuovo” evento che giustifica un’indennità separata, ma deve essere considerato come il riacutizzarsi di una condizione preesistente. Ciò ha implicazioni dirette sulla interpretazione delle clausole assicurative che prevedono l’indennizzo in presenza di malattie o eventi patologici.

**Principio di diritto**

La Corte afferma che, ai fini dell’indennizzabilità, il ripresentarsi di una malattia già nota e trattata non costituisce un nuovo evento indipendente, ma rappresenta il riacutizzarsi di una condizione patologica già esistente. Di conseguenza, in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente l’indennizzo per il riacutizzarsi di malattie pregresse, tale evento non può essere considerato come un “nuovo” danno, e quindi non è indennizzabile.

**Implicazioni pratiche**

Per gli assicuratori e i contraenti, questa pronuncia sottolinea l’importanza di analizzare attentamente le clausole contrattuali relative alle condizioni preesistenti e alle eventuali coperture per riacutizzazioni o recidive. In particolare:

- Le polizze che prevedono copertura solo per “malattie nuove” devono essere interpretate nel senso che la recidiva di una patologia già nota non dà diritto all’indennizzo, a meno che non siano specificate eccezioni.
- Le parti devono prestare attenzione alle definizioni contrattuali di “malattia” e “evento” e alle eventuali clausole di esclusione o limitazione.
- La pronuncia rafforza il principio secondo cui la copertura assicurativa si limita a eventi nuovi e distinti rispetto a quelli già noti, a tutela del rischio di frodi o di interpretazioni estensive.

**Conclusioni**

In sintesi, la Cassazione n. 807 del 2026 conferma che, nel caso di ripresentarsi di una patologia tumorale già nota, l’evento non può essere qualificato come “nuovo” e quindi non è soggetto a indennizzo ai sensi del contratto in esame, a meno di specifiche clausole che prevedano diversamente. Questa interpretazione si inserisce nel più ampio quadro della tutela del contraente e del corretto bilanciamento tra le parti in materia di assicurazioni sulla salute e malattie. 

Nessun commento:

Posta un commento