Tar 2025 - Il presente procedimento riguarda un ricorso proposto da parte di un luogotenente dell’Esercito Italiano, che ha impugnato un provvedimento datato 21 dicembre 2021, con il quale gli è stata disposta l’immediata sospensione dal servizio a causa della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. La sospensione comporta anche la mancata corresponsione della retribuzione durante il periodo di sospensione. Il ricorrente ha contestato tale provvedimento sotto vari profili di illegittimità, anche alla luce delle direttive ministeriali applicate.
2. Analisi dei Motivi di Doglianza
2.1. Primo motivo: Nullità del Provvedimento per Carenza di Sottoscrizione
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di sospensione sia nullo, in quanto emanato senza una valida sottoscrizione del soggetto competente. In particolare, si evidenzia che la firma apposta dal Comandante risulterebbe illeggibile, compromettendo così la validità formale dell’atto.
- Profilo giuridico: Ai sensi dell’art. 21 septies, lett. a), della L. n. 241/1990, gli atti amministrativi devono essere firmati dal soggetto che li emette, affinché siano considerati validi e opponibili ai soggetti destinatari. La firma rappresenta l’approvazione e l’autenticità dell’atto.
- Implicazioni pratiche: La mancanza di una firma leggibile può configurare una nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione valida, ai sensi dell’art. 21 octies della medesima legge, qualora ricorrano i presupposti di un vizio formale grave che ne comprometta l’efficacia.
2.2. Secondo motivo: Incompetenza dell’Organo Emittente e Vizio di Legittimità
Il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’atto di sospensione, in quanto emanato dal Comandante e non dalla “Direzione generale per il personale militare”, organo competente ai sensi dell’art. 1041, lett. e), punto 1, d.P.R. n. 90/2010.
- Profilo giuridico: L’art. 1041 del D.P.R. n. 90/2010 disciplina la competenza per l’adozione di provvedimenti di sospensione dei militari. In particolare, stabilisce che la sospensione debba essere disposta dall’organo competente, che, nel caso dei militari, è indicato come la “Direzione generale per il personale militare”.
- Conseguenze: La mancata attivazione di tale organo preposto comporta un vizio di incompetenza dell’atto, che ne determina l’inefficacia e la nullità. L’atto emanato dal Comandante, non avente la competenza, viola i principi di legalità e correttezza procedimentale.
- Vizio di legittimità: La sospensione, inoltre, sembrerebbe essere stata adottata senza un decreto ministeriale che ne attesti la legittimità, ai sensi dell’art. 920, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2010. Tale norma richiede che le conseguenze economiche della sospensione siano disposte mediante decreto ministeriale, il quale nel caso in esame sarebbe mancato.
2.3. Ulteriori Considerazioni
L’assenza di un decreto ministeriale specifico e di una delega formale rende il provvedimento di sospensione potenzialmente nullo per difetto di legittimazione e di regolare autorizzazione. La sospensione dal servizio, comportando effetti sulla retribuzione e sullo status del militare, richiede infatti un iter formale rigoroso, previsto dalla normativa di settore.
3. Implicazioni sulla Validità del Provvedimento
- Vizio di incompetenza e mancanza di delega: La qualificazione dell’atto come atto di natura amministrativa che richiede una delega ministeriale è fondamentale. La sua assenza comporta la nullità dell’atto.
- Vizio formale: La firma illeggibile e la mancanza di sottoscrizione valida rappresentano un vizio formale che può condurre alla nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990, qualora si dimostri che tale vizio incide sulla sua validità sostanziale.
- Vizio di legittimità: La mancanza di una procedura corretta, con il rispetto delle competenze e delle forme, può essere considerata come un eccesso di potere o una violazione dei principi di imparzialità e legalità.
4. Conclusioni
L’analisi dei motivi di doglianza evidenzia come il provvedimento di sospensione possa essere stato adottato in violazione di norme fondamentali del diritto amministrativo e militare, tra cui:
- La carenza di sottoscrizione valida;
- La incompetenza dell’organo emanante;
- La mancanza di un decreto ministeriale di conferimento della competenza;
- La possibile violazione delle procedure di legge.
Tali vizi, se accertati, porterebbero alla nullità del provvedimento, rendendo illegittima la sospensione e i relativi effetti, compresa la mancata retribuzione.
5. Considerazioni Finali
Il caso in esame evidenzia l’importanza del rispetto delle competenze, delle procedure e delle formalità previste dalla normativa di settore, in particolare nelle decisioni che incidono sulla posizione giuridica e patrimoniale dei militari. La tutela dei diritti del ricorrente, anche sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale degli atti, appare fondamentale per assicurare il rispetto dello Stato di diritto e della normativa di settore.
Pubblicato il 23/12/2025
N. 23631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3146 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ..
contro
Ministero della Difesa, Comando delle forze operative dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento-OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre 2021 (cfr. all.1), con il quale il ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa;
- della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- (cfr. all.2) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
-della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS- del 13.12.2021(cfr. all. 3)“ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica”
- della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- (cfr. all.4) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del
Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”
– Aggiornamento delle Direttiva;
- ed avverso l’art. 4 ter, lett. b, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito con Legge n.76, del 28.5.2021, modificato dal D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.1.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, così come via integrato e modificato, il quale ha esteso l’obbligo vaccinale al comparto difesa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/2/2024:
l'annullamento dei procedimenti e provvedimenti in appresso specificati:
Decreto -OMISSIS- notificato in data 20-12-2023 con cui si rigettava la richiesta di annullamento in autotutela il decreto -OMISSIS- che dispone una detrazione anzianità dal 21-12-2021 al 07-01-2022, per un totale di giorni diciotto (18) per gli effetti del DL 44/2021;
Provvedimento di sospensione-OMISSIS-;
Dell'atto propulsivo / procedimento -OMISSIS-;
Delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio;
Della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS- DEL 13.12.2021, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
Della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2021 e n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
Le circolari n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2021 e -OMISSIS- del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico;
La circolare n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico;
Aggiornamento della Direttiva –
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame parte ricorrente – quale luogotenente dell’Esercito italiano – ha contestato l’impugnato provvedimento del 21 dicembre 2021, con il quale è stata disposta nei suoi riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 e la conseguente mancata corresponsione della relativa retribuzione per la durata del periodo di sospensione, unitamente alle individuate direttive ministeriali in materia, rappresentando altresì come nel periodo in considerazione si trovasse in licenza (a decorrere dal 6.12.2021 e con scadenza al 16.01.2022).
1.1. Il proposto ricorso è affidato a sei motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità del gravato provvedimento di sospensione ex art. 21 septies, lett. a), L. n. 241/1990 sulla base della prospettata carenza di sottoscrizione, lamentando in proposito come la firma apposta dal Comandante risulti nella specie illeggibile.
1.1.2. Con il secondo motivo lamenta l’incompetenza del gravato atto di sospensione in quanto emanato dal Comandante, in asserita violazione dell’art. 1041, lett. e), punto 1, d.P.R. n. 90/2010, in forza del quale l’organo preposto alla sospensione dei militari andrebbe individuato nella “Direzione generale per il personale militare”, che nel caso di specie non si sarebbe viceversa attivata; lamenta altresì la violazione dell’art. 920, comma 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010 sotto il profilo della natura rivestita dall’atto emanato, sostenendo che la sospensione dal servizio, comportando le conseguenze sul piano economico contemplate dall’invocato articolo 920, sarebbe dovuta avvenire mediante decreto ministeriale (nel caso di specie assente, difettando la delega ministeriale in capo al Comandante emanante l’atto impugnato); deduce pertanto la radicale nullità del gravato atto di sospensione per i denunciati profili di vizio, nonché l’illegittimità delle individuate direttive ministeriali oggetto di impugnativa per a
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione della normativa speciale per il personale militare posta dagli articoli 206 e 206 bis d.lgs. n. 66/2010 in materia di profilassi vaccinale dei militari per l’impiego in particolari e individuate condizioni operative o di servizio.
1.1.4. Con il quarto motivo di doglianza lamenta l’illegittimità delle gravate direttive ministeriali per asserita violazione dell’articolo 4- ter, comma 1, lett. b, D.L. n. 44/2021, contestando l’esclusione del personale civile (in servizio presso il Ministero della Difesa) dall’obbligo vaccinale.
1.1.5. Con il quinto e con il sesto motivo di gravame, deduce infine taluni profili di incostituzionalità della disposizione normativa a fondamento degli atti impugnati – coincidente nella specie con l’evocato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) – rispetto agli individuati parametri rappresentati in particolare dagli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione (motivo n. 5) nonché dagli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 36 della Costituzione (motivo n. 6).
Sul punto viene prospettato, nello specifico, il mancato rispetto del presupposto individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l’imposizione di un trattamento sanitario ai sensi dell’articolo 32 Cost., rappresentato dalla circostanza che lo stesso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è obbligato, adducendo in proposto le gravi conseguenze dell’inoculazione di un siero sperimentale, quale il vaccino anti-covid, che sarebbero in concreto desumibili dai dati dell’AIFA circa gli eventi avversi verificatisi a fronte della somministrazione del vaccino – incidenti sulla vita e/o sulla salute dei soggetti coinvolti – nonché in ragione delle segnalazioni effettuate in proposito da una parte della comunità scientifica e dei dubbi espressi in tale contesto, come riportati nel corpo del ricorso, anche in rapporto al diritto al lavoro tutelato dall’articolo 36 della Costituzione (e alla relativa retribuzione a garanzia dell’acquisizione dei mezzi economici di sostentamento) nonché in relazione al principio del “consenso informato” per la valida espressione della relativa volontà sul piano giuridico ex art. 32 Cost., presupponente la piena libertà di scelta individuale (incompatibile con l’imposizione di un obbligo) nel caso di potenziali pregiudizi del trattamento medesimo per i singoli individui.
Viene poi prospettato un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, rispetto all’evocato parametro costituito dall’art. 3 Cost., sotto i profili – rispettivamente – di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.
Al riguardo si sostiene, in particolare, che: i) il vaccino non costituirebbe misura idonea allo scopo, poiché non vi è certezza che il soggetto vaccinato non sia in grado di trasmettere il virus SarsCoV-2, anche in ragione della continua mutevolezza del virus alla luce delle molteplici varianti diffuse; ii) non sarebbero stati presi in considerazione ulteriori strumenti, idonei a determinare il minor sacrificio e la maggior sicurezza possibile, come ad esempio la sottoposizione di larga parte della popolazione ai tamponi molecolari o salivari (gratuiti o a prezzi irrisori); iii) la vaccinazione obbligatoria nell’ambito del personale militare, rispetto a chi si è regolarmente sottoposto al tampone, introdurrebbe una discriminazione ingiustificabile (considerata la minore pericolosità per la collettività del soggetto che si è sottoposto al tampone rispetto a quello vaccinato).
1.2. Parte ricorrente chiede in conclusione di “… annullare l’atto di sospensione impugnato ed ogni altro atto allo stesso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, quali risultano essere anche le Direttive impugnate”.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto dell’eccepita inammissibilità del ricorso e della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione includente una relazione illustrativa sui fatti di causa.
3. Parte ricorrente ha poi depositato l’atto di rinuncia alla formulata istanza cautelare, in ragione della rappresentata reintegrazione nel servizio in applicazione del sopravvenuto D.L. n. 24/2022, preannunciando altresì la proposizione di apposito ricorso per motivi aggiunti.
4. Con successivo atto di motivi aggiunti il medesimo ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale (in epigrafe individuato) recante la reiezione dell’istanza volta al riconoscimento della richiesta rideterminazione dell’anzianità decurtata con l’originario decreto con il quale era stata disposta una detrazione di anzianità pari a giorni 18 (diciotto), unitamente agli atti presupposti, prospettando sei ulteriori motivi di doglianza, tesi a sviluppare ulteriormente le censure articolate avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo nonché a sollevare ulteriori profili di illegittimità degli atti oggetto di impugnativa sotto gli specifici profili dedotti, e avanzando altresì apposite istanze istruttorie nonché la conclusiva domanda di annullamento degli atti impugnati con conseguente ricostituzione del normale rapporto di lavoro nei confronti dell’odierno ricorrente.
4.1. Parte ricorrente ha poi ribadito le formulate istanze istruttorie con il deposito in atti delle relative richieste, producendo successivamente ulteriore documentazione.
4.2. La resistente Amministrazione ha depositato memoria difensiva, articolando le ragioni poste a fondamento della sostenuta inammissibilità ed infondatezza nel merito delle doglianze articolate con il ricorso introduttivo e con il successivo atto di motivi aggiunti.
5. In vista della trattazione di merito, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, nel corso della discussione orale è stato rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti correlato alla natura meramente confermativa dell’atto impugnato, come riportato a verbale.
6.1. All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio non ravvisa nella specie i presupposti per addivenire alla sospensione del presente giudizio come richiesto dalla parte ricorrente (cfr. memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. depositata il 28 settembre 2025) sulla base della rappresentata pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale (di prossima definizione) avente ad oggetto le medesime previsioni normative.
In proposito si intende rilevare come questioni sostanzialmente corrispondenti a quelle prospettate nell’ambito dell’atto di ricorso (in seno ai motivi nn. 5 e 6, sopra richiamati) siano state già affrontate in plurime occasioni dalla Corte costituzionale, la quale è addivenuta a ravvisarne l’infondatezza (cfr. sentenze nn. 14/2023, 15/2023, 185/2023 e 188/2024); l’evidenziata circostanza induce a ritenere che nella specie non venga in rilievo alcuna esigenza di sospensione processuale.
2. Ciò posto, il proposto ricorso introduttivo non è meritevole di accoglimento, mentre il successivo ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile per le ragioni nel prosieguo esposte.
3. Il Collegio, muovendo dalla disamina del ricorso introduttivo, nell’evidenziare in via preliminare come la dedotta fattispecie controversa risulti circoscritta alla disposta misura della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione per la durata del periodo di sospensione, intende innanzitutto richiamarsi alle pertinenti considerazioni espresse nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in ricorso (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15954, sent. 4 giugno 2025, n. 10791, sent. 29 aprile 2025, n. 8344 e sent. 11 aprile 2025, n. 7127), riportando il contenuto essenziale del percorso motivazionale sviluppato nell’ambito delle citate pronunce.
4. Ai fini della disamina delle contestazioni mosse con i primi quattro motivi di doglianza giova evidenziare la natura giuridica dell’atto in questione come ricostruita in sede giurisprudenziale alla stregua del quadro normativo di riferimento.
4.1. Al riguardo, l’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa – del personale del comparto difesa e sicurezza, che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
4.2. Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
5. Ciò posto, risulta innanzitutto infondato il primo motivo di doglianza fondato sulla denunciata carenza di sottoscrizione del gravato atto di sospensione, in quanto dal corpo dell’anzidetto provvedimento emerge la specifica indicazione del soggetto firmatario dello stesso con la relativa qualifica, oltre all’apposta sottoscrizione in via digitale ad opera del soggetto medesimo (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso nonché all. n. 2 alla memoria difensiva della resistente Amministrazione del 1 aprile 2022, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario).
6. Risulta altresì infondato il secondo motivo di gravame incentrato sul dedotto vizio di incompetenza e sui correlati profili di violazione normativa, alla luce della delineata disciplina legislativa sulla base, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, sopra riportato, e della stretta correlazione ivi posta tra l’atto di accertamento dell’anzidetto inadempimento e la (conseguente) sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Come evidenziato al riguardo in sede giurisprudenziale nella disamina di censure sostanzialmente analoghe a quelle in esame, “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sosta
Dal delineato quadro normativo discende, come pure specificato a livello giurisprudenziale, che nella materia di cui trattasi il soggetto competente ad adottare il provvedimento di sospensione in questione risulta individuato nel responsabile della struttura presso cui presta servizio il militare.
Ne consegue l’infondatezza della dedotta censura articolata in seno al secondo motivo di gravame, nonché delle ulteriori contestazioni svolte con il terzo motivo di doglianza, laddove fondate sulla prospettata violazione di specifiche previsioni normative poste dal d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) sotto distinti aspetti.
Al riguardo è sufficiente ribadire come il gravato provvedimento di sospensione costituisca un atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto relativo all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del dipendente (ove appartenente alle individuate categorie di personale), è tenuta ad adottare l’atto di sospensione; non è quindi rinvenibile nella specie, sotto tale aspetto, alcun profilo di vizio nell’operato dell’Amministrazione di appartenenza che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari a livello ministeriale e quindi con l’atto di sospensione nei riguardi dell’odierno ricorrente, ad applicare la normativa speciale di cui al richiamato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 introdotta dal Legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, potendo sul punto richiamarsi le considerazioni svolte in sede giurisprudenziale laddove è stato osservato che “Non può trovare … applicazione la normativa del c.o.m. invocata dal ricorrente la quale ha portata generale (e quindi recessiva in ba
7. Il quarto motivo di gravame è altresì infondato, considerato che la stessa disposizione contenuta nell’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 – evocata nella specie come parametro della dedotta violazione di legge – nel perimetrare l’ambito del previsto obbligo vaccinale, laddove individua le relative categorie di personale tra cui (per quanto in rilievo nella presente fattispecie controversa) il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico…”, evidentemente intende riferirsi al personale militare (non anche a quello civile), come univocamente affermato in sede giurisprudenziale alla luce della ratio della disciplina sul punto introdotta.
Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che “… per le altre categorie (tra cui il personale militare)… è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 19 giugno 2025 n. 12067, in specie punto 9.1).
8. Muovendo infine alla disamina delle restanti doglianze (articolate nell’ambito dei motivi di ricorso nn. 5 e 6) involgenti i dedotti profili di illegittimità costituzionale della disposizione normativa di rango primario alla base degli atti impugnati, deve innanzitutto osservarsi come la Corte costituzionale si sia espressa in più occasioni – rispettivamente, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14 e 15, 5 ottobre 2023, n. 185 e 28 novembre 2024, n. 188 – nel senso della ravvisata compatibilità costituzionale della disciplina, ratione temporis applicabile, posta dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 per quanto concerne l’introdotta misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per alcune categorie professionali (specificamente individuate) in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale esteso, per quanto qui rileva, al personale del comparto della difesa e sicurezza, affrontando la relativa questione anche rispetto ai parametri – coincidenti con quelli dedotti in ricorso – rappresentati dagli articoli 2, 3, 32 e 36 della Costituzione, pure con specifico riguardo al personale delle Forze Armate (in particolare nell’ambito della sentenza 28 novembre 2024, n. 188, sopra menzionata).
8.1.1. Al riguardo va evidenziato che nella pronuncia n. 188/2024 da ultimo citata la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al dettato degli articoli 2, 3 e 32, co. 2, Cost. la disciplina di rango legislativo con la quale è stata prevista, per le individuate categorie di personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, osservando che “In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, con la conseguenza che “… come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023)”, precisando sul punto che “tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sa
Alla luce del quadro delineato, la Corte costituzione nell’ambito della menzionata pronuncia ha riconosciuto che “Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge”, affermando che “La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
La Corte ha quindi concluso che “In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
8.1.2. Quanto agli ulteriori profili di dedotta contrarietà al dettato dell’art. 32 Cost., possono altresì richiamarsi – per quanto rileva ai fini della presente disamina – le pertinenti considerazioni sul punto espresse dalla Sezione, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della menzionata sentenza n. 8344/2025, laddove sulla base dei “… principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023” è stato evidenziato come “alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale …” (cfr. sent. n. 8344/2025, cit., in specie punto 9).
Sul punto giova riepilogare, per quanto di pertinenza, il contenuto essenziale dei principali passaggi del percorso argomentativo svolto in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale – come altresì ricostruito nell’ambito dei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 ottobre 2025, n. 17235) – per la parte riferita all’introduzione dell’obbligo vaccinale in relazione a determinate categorie di lavoratori, quale aspetto su cui risultano principalmente focalizzate le censure articolate in ricorso a fondamento dei dedotti profili di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, nell’ambito delle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 la Corte nello specifico:
- ha ricordato in via preliminare che «in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018)» (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha osservato che la scelta del Legislatore, nell’introdurre ovvero nell’estendere l’obbligo vaccinale a determinate categorie di personale, si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle «autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus», evidenziando al riguardo – alla luce dei ripercorsi dati scientifici forniti dalle autorità di settore – che «il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza» e concludendo sul punto che «appare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio» (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 9-11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti «consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività» (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), osservando che «l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico» (cfr. Corte costituzional
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che «non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia», non costituendo una valida misura alternativa «l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2» in quanto «dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale» e «D’altro canto, l’esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l’esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente c
- ha rilevato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4, D.L. n. 44/2021 era legata anche al fatto che «la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica»; scelta – quest’ultima – che appariva «una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus» (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha ravvisato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che «il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», specificando che «la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge» e chiarendo che «qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona
- ha rimarcato inoltre che «il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2).
8.2. Sulla base delle esposte considerazioni sviluppate in seno alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia e in linea con quanto affermato nell’ambito dei citati pronunciamenti della Sezione resi su censure di tenore analogo, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nell’ambito del quinto e del quinto stesso di gravame.
9. Muovendo alla disamina del proposto ricorso per motivi aggiunti, il Collegio lo ritiene inammissibile in ragione della natura meramente confermativa dell’atto oggetto di impugnativa, quale profilo in rito rilevato in udienza ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. come altresì riportato nel relativo verbale.
9.1. In proposito si osserva che dal tenore dell’avversato provvedimento (cfr. nota n. 243582 del 19 dicembre 2023, di cui al doc. n. 1 unito al ricorso per motivi aggiunti) non emerge lo svolgimento di una nuova istruttoria né il compimento di una rinnovata valutazione, essendosi l’Amministrazione limitata a richiamare il contenuto principale dell’istanza avanzata dall’interessato in data 12 dicembre 2023 – formulata come richiesta espressamente volta ad ottenere l’annullamento in autotutela del decreto dirigenziale n. 459216 del 10 agosto 2022 con la conseguente rideterminazione dello status giuridico ed economico del militare medesimo – e a rappresentare all’istante, per quanto concerne l’esito dell’avanzata richiesta, che “… con la presente non si può che meramente confermare il contenuto …” del menzionato decreto dirigenziale del 10 agosto 2022 (con il quale, secondo quanto altresì dedotto dall’odierno ricorrente, l’Amministrazione aveva provveduto nei suoi riguardi alla decurtazione di anzianità per il periodo di sospensione dal servizio).
Ne discende come l’atto medesimo, non configurandosi – per le ragioni sopra esposte – come conferma in senso proprio mostrando viceversa carattere meramente confermativo, sia privo di attitudine lesiva e, dunque, insuscettibile di impugnazione autonoma (in termini generali, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 3 ottobre 2024, n. 7966, in specie punto 6.3, e Cons. St., sez. III, sent. 16 settembre 2024, n. 7581, punto 3), risalendo la prospettata carica lesiva piuttosto all’originario provvedimento risalente al 10 agosto 2022 con il quale era stata disposta l’avversata decurtazione di anzianità, la cui eventuale impugnativa nella presente sede (ove prospettata unitamente al successivo provvedimento meramente confermativo) risulterebbe in ogni caso tardiva, considerato che il proposto atto di motivi aggiunti risulta notificato in data 22 febbraio 2024 e depositato il successivo 25 febbraio 2024.
Inoltre, non emerge dall’atto introduttivo del presente giudizio l’avvenuta impugnativa del medesimo provvedimento in sede di ricorso originario, come per converso dedotto dal ricorrente nel corpo dell’atto di motivi aggiunti (cfr. la relativa pagina 3): al riguardo è sufficiente rilevare come l’anzidetto provvedimento del 10 agosto 2022 sia stato adottato dalla procedente Amministrazione in un momento cronologicamente successivo rispetto all’instaurazione del presente giudizio (risalendo la notificazione del proposto ricorso introduttivo, nella specie, alla data del 19 febbraio 2022); neppure risulta che le contestazioni relative al profilo della decurtazione di anzianità siano state introdotte in giudizio già all’atto della proposizione del ricorso introduttivo, non emergendo dal contenuto delle doglianze complessivamente articolate alcuna censura specifica sul punto (involgente le gravate direttive ministeriali nella corrispondente parte) estrinsecatasi nella deduzione di profili di illegittimità e/o nell
9.2. Le circostanze evidenziate inducono a ravvisare l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in ragione dell’accertato difetto di interesse, discendente nella specie dalla riscontrata carenza di attitudine lesiva dell’atto oggetto di gravame in considerazione della natura meramente confermativa dello stesso.
10. In definitiva, il ricorso introduttivo va respinto in quanto infondato, mentre il successivo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e dichiara l’inammissibilità del successivo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Chiara Cavallari Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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