Consiglio di Stato 2025 - Il caso riguarda il sig. -OMISSIS-, che ha impugnato, con ricorso al Consiglio di Stato, un provvedimento della Prefettura di Prato di diniego dell’istanza di riesame del decreto di divieto di detenzione armi, nonché il successivo decreto di rigetto e il provvedimento di sospensione/rilascio di autorizzazioni correlate. La controversia si inserisce nel contesto della normativa sulla tutela della pubblica sicurezza e sulla regolamentazione della detenzione e porto di armi, con particolare riferimento al TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alla legge n. 110/1975 e alle circolari interpretative del Ministero dell’Interno.
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### 1. **Contesto normativo di riferimento**
- **Art. 39 TULPS e art. 11 TULPS:** disciplina la possibilità di revoca o di modifica dei provvedimenti di divieto di detenzione armi, nonché i presupposti per l’adozione di tali provvedimenti.
- **Legge n. 110/1975:** detta norme sulla custodia e il trasporto delle armi, stabilendo requisiti di affidabilità e di corretta gestione.
- **Circolare Ministeriale del 20 maggio 2003, n. 557/b. 947110100.2:** chiarisce le modalità di valutazione della affidabilità del soggetto detentore e le circostanze che possono influire sulla revoca dei divieti.
- **Articoli 20 e 20 bis Legge n. 110/1975:** definiscono le modalità di custodia e le condizioni di detenzione delle armi e munizionamento.
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### 2. **Le contestazioni del ricorrente**
Il sig. -OMISSIS- sostiene che:
- La Prefettura non avrebbe correttamente valutato le circostanze sopravvenute, limitandosi a richiamare la precedente valutazione di inaffidabilità già espressa con il divieto di detenzione.
- Vi sarebbe una violazione delle norme di proporzionalità e di adeguatezza, in quanto il provvedimento di divieto sarebbe privo di un termine di validità predeterminato, impedendo un effettivo riesame nel tempo.
- Vi sarebbe un vizio istruttorio e di rappresentazione dei fatti, in particolare nei successivi decreti di rigetto e di rilascio autorizzatorio.
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### 3. **Aspetti giuridici critici**
**a) Presunzione di affidabilità e valutazione delle circostanze sopravvenute**
Il punto centrale riguarda la possibilità di riesame del divieto di detenzione armi, alla luce della circolare ministeriale e delle norme di legge. La giurisprudenza consolidata riconosce che i provvedimenti di divieto di detenzione sono soggetti a revisione, anche in presenza di circostanze sopravvenute, purché tali circostanze siano idonee a modificare la valutazione di affidabilità del soggetto.
In questo caso, il ricorrente sostiene che la Prefettura non abbia adeguatamente valutato gli elementi successivi alla prima emissione del divieto, limitandosi a richiamare la precedente inammissibilità. La normativa e la circolare richiedono invece un esame aggiornato e motivato delle condizioni soggettive del richiedente.
**b) La durata del divieto e il principio di proporzionalità**
L’assenza di un termine di validità predeterminato del divieto può risultare in contrasto con i principi di proporzionalità e di tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto di ripresentare istanza di revoca o di modifica del provvedimento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che i provvedimenti amministrativi devono essere adottati nel rispetto del principio di ragionevolezza e devono consentire un adeguato contraddittorio e possibilità di revisione.
**c) Vizio istruttorio e rappresentazione dei fatti**
Il ricorrente ha altresì contestato la rappresentazione dei fatti nei decreti di rigetto, sostenendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente considerato elementi di fatto e di procedimento penale che non sarebbero pertinenti o corretti. La corretta istruttoria è fondamentale affinché il provvedimento sia motivato e conforme ai principi di legalità e trasparenza.
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### 4. **Risposta del Ministero dell’Interno e valutazione**
Il Ministero ha contestato le argomentazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento e che la valutazione dell’affidabilità del ricorrente si baserebbe su elementi concreti e motivati, come richiesto dalla normativa. La difesa dell’amministrazione ha altresì evidenziato che le circostanze sopravvenute non sarebbero state sufficienti a modificare il quadro di affidabilità già valutato.
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### 5. **Linee guida e orientamenti della giurisprudenza amministrativa**
Il Consiglio di Stato, in linea con la propria consolidata giurisprudenza, ha più volte affermato che:
- I provvedimenti di divieto di detenzione di armi devono essere adeguatamente motivati e basati su elementi concreti e aggiornati.
- La revisione di tali provvedimenti è consentita e doverosa quando sopraggiungono circostanze nuove o quando emergono elementi di affidabilità.
- La durata dei divieti deve essere proporzionata e prevedibile, in modo da garantire il diritto di difesa e di ripresentare istanza di revoca o di riesame.
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### 6. **Conclusioni**
**In sintesi**, il ricorso si fonda su questioni di legittimità procedurale e sostanziale, con particolare attenzione alla corretta valutazione delle circostanze sopravvenute, alla proporzionalità dei provvedimenti e alla tutela dei diritti del soggetto interessato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si orienta nel senso che:
- Le autorità devono riesaminare i provvedimenti in presenza di elementi nuovi.
- La durata dei divieti deve essere soggetta a limiti temporali e motivati.
- La corretta rappresentazione dei fatti e l’istruttoria sono condizione essenziale di legittimità.
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati …
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura di Prato (prot. -OMISSIS-), notificato il -OMISSIS-, di diniego alla “istanza di riesame con richiesta di revoca del decreto di divieto di detenzione armi -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-)”;
e per la condanna della P.A. intimata al riesame del contenuto del provvedimento Prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla licenza di porto d'armi e del libretto a tassa ridotta, ai fini della nomina a Guardia Particolare Giurata;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS-:
a) del Decreto di rigetto -OMISSIS-(prot. -OMISSIS-) dell’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e del porto di pistola a favore del Sig. -OMISSIS--OMISSIS- emesso dalla Prefettura UTG di Prato, notificato il -OMISSIS-;
b) del parere negativo espresso dalla Questura di Prato di data e numero di protocollo incogniti;
nonché in via istruttoria per:
l’esibizione e/o produzione del parere negativo espresso dalla Questura di Prato sub. b), quale atto presupposto e richiamato nel provvedimento sub a);
nonché per la declaratoria:
del diritto del ricorrente alla licenza di porto d’armi e del libretto a tassa ridotta, ai fini della nomina a Guardia Particolare Giurata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento della Prefettura di Prato (prot. -OMISSIS-) di diniego all’istanza di riesame con richiesta di revoca del decreto di divieto di detenzione armi del -OMISSIS-.
Detta istanza ha come presupposto il precedente divieto di detenzione delle armi del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), emanato a seguito di una perquisizione, laddove si era accertata “l’inidonea custodia di munizionamento per arma lunga da sparo nell’automezzo utilizzato per i servizi vigilanza (guardia zoofila) e di due canne di fucile da caccia dentro una valigia con chiusura a combinazione non inserita in violazione degli art. 20 e 20 bis, l. n. 110/1975”.
A seguito dell’impugnazione di detto provvedimento il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale che aveva respinto le censure proposte, confermando la legittimità del giudizio di inaffidabilità “del ricorrente ad una corretta custodia delle armi (in quanto riposte “dentro una valigia con chiusura a combinazione non inserita”) e del munizionamento” (in quanto riposte “in ordine sparso”)”, considerata anche la presenza in casa del figlio (all’epoca) minore (TAR Toscana sent. n. -OMISSIS-).
Nell’impugnare detto provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 39, in riferimento all’art. 11 t.u.l.p.s., ex R.d. 18.6.1931, n. 773 e della circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2003, n° 557/b. 947110100.2, oltre l’emergere di vari profili di eccesso di potere, in quanto la Prefettura di Prato non avrebbe preso in esame le circostanze sopravvenute, limitandosi a richiamare la valutazione di inaffidabilità alla detenzione già espressa nel divieto del -OMISSIS-;
2. la violazione dei precetti dell’azione della P.A., dell’art. 97 Cost., dei principi comunitari di “proporzionalità” e di “adeguatezza”, in quanto il provvedimento inibitorio, presupposto dell’istanza di riesame, non avrebbe un termine di validità predeterminato, circostanza che impedirebbe in via permanente al ricorrente di poter ripresentare un’ulteriore istanza di revoca.
Con successivi motivi aggiunti si è poi impugnato il decreto di rigetto del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) emanato a seguito della presentazione di un’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e del porto di pistola, sostenendo la violazione degli artt. 11 e 138 TULPS e l’emergere di un difetto di istruttoria, in quanto la Prefettura di Prato avrebbe erroneamente rappresentato le circostanze di fatto e relative ad alcuni procedimenti penali.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 12 giugno 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i successivi motivi sono fondati e vanno accolti.
1.1 Con riferimento al ricorso introduttivo e al rigetto dell’istanza di riesame del divieto di detenzione delle armi è dirimente constatare come la Prefettura di Prato si sia limitata a richiamare la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, senza considerare le sopravvenienze documentate dal ricorrente e senza svolgere un’adeguata istruttoria.
1.2 In particolare la Prefettura ha motivato il rigetto affermando che “…si fa presente che il procedimento amministrativo si è concluso con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, provvedimento impugnato davanti al Tar Toscana che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha confermato la validità del decreto prefettizio. Pertanto nessuna rinnovata valutazione è possibile esprimere, attesa l’assenza di elementi nuovi o diversi che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa decisione assunta da questo Ufficio”.
1.3 Dal contenuto della motivazione sopra citata è evidente che l’Amministrazione non ha ritenuto di svolgere alcuna attività istruttoria, senza prendere in esame le osservazioni del ricorrente che aveva avuto modo di evidenziare il tempo trascorso dalla notifica del provvedimento inibitorio (oltre dieci anni) e l’intervenuta l'archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS-per uso improprio di dispositivi di segnalazione per infondatezza della notizia di reato.
1.4 Analogamente il ricorrente aveva avuto modo di rilevare l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti come da certificato del casellario giudiziale -OMISSIS- e, ancora, l’esigenza a fini lavorativi sottesa all’istanza di revoca del divieto di detenzione, precisando che la sottoscrizione del contratto di lavoro con una società di vigilanza era subordinato al solo rilascio della licenza di porto di pistola.
1.6 Con riferimento ad una fattispecie analoga e riferita anch’essa ad un’istanza di riesame di un precedente diniego per il rilascio di un porto d’armi ad uso sportivo e dopo il decorso di sette anni, si è avuto modo di chiarire che “il provvedimento inibitorio del porto d’armi non può avere un’efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso… l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionale e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo,
E’ noto, peraltro, che “il giudizio prognostico di affidabilità all’uso delle armi svolto dall’amministrazione .. deve essere formulato all’esito di un'adeguata istruttoria della quale dar conto nella motivazione, al fine di evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi alla stregua di una valutazione non di singoli episodi bensì dalla complessiva personalità del soggetto (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 347/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3391/2015; T.A.R. Piemonte, n. 1318/2014).
1.7 Nemmeno è condivisibile la tesi dell’Amministrazione con la quale si sostiene la natura meramente confermativa del diniego dell’istanza di revoca del divieto di detenzione, circostanza dalla quale l’Amministrazione fa seguire un presunto profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo.
1.8 Gli elementi sopravvenuti ed evidenziati dal ricorrente non potevano che portare l’Amministrazione a svolgere una nuova valutazione e, ciò, peraltro come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunce laddove si è avuto modo di chiarire che “fare proprie le argomentazioni dell’Amministrazione, e così rigettare l’istanza diretta ad ottenere la licenza di porto d’armi, sulla base della constatazione aprioristica dell’esistenza di elementi oramai datati e senza attualizzare la valutazione di pericolosità o di inaffidabilità, ha l’effetto di tradursi in un generale e astratto diniego, nell’ambito del quale il giudizio di inaffidabilità riferito al singolo provvedimento assume una connotazione quasi apodittica.. Non solo il giudizio perde la sua connotazione di concretezza, riferita effettivamente al soggetto istante, ma ne risulta inficiata la stessa motivazione e, ciò, con l’effetto di pregiudicare proprio il corretto esercizio di quel pur ampio potere discrezionale al quale è tenuta l’Amministr
1.9 È altresì fondata anche l’unica censura alla base dei successivi motivi aggiunti, con i quali si è impugnato il decreto di rigetto del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) sull’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e del porto di pistola.
2. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato il procedimento penale a carico del -OMISSIS- per estorsione di cui all’art. 629 c.p. non si è “estinto con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Prato “per condotta riparatoria”, ma con la formulazione che il “fatto non sussiste”
Analogamente, il procedimento penale per minaccia e diffamazione di cui agli artt. 612 c.p. (minacce) e 595 c.p. (diffamazione) è stato archiviato durante la fase delle indagini preliminari il 25.08.2021 (come confermato pure dalla stessa Prefettura), in quanto l’A.G. ha evidenziato la manifesta infondatezza della notizia di reato della denuncia/querela che aveva originato il procedimento.
2.1 Risulta comunque dirimente constatare che la Prefettura, anche nel successivo provvedimento di diniego di porto d’armi, non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute e relative, in primo luogo, al tempo trascorso dalla notifica del provvedimento inibitorio (oltre dieci anni); alla circostanza relativa all’assenza di precedenti a carico del ricorrente e, ancora, alla prospettata esigenza di ottenere il porto di pistola per esclusivi fini lavorativi, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto impegnare l’Amministrazione nell’adottare una motivazione ancora più stringente.
2.2 E’ noto che secondo precedenti pronunce l’istanza diretta a ottenere il porto d’armi al fine di conseguire l’abilitazione a guardia giurata seppur “…non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, … impone tuttavia che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto (tra le altre TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 gennaio 2013 n. 67; nello stesso senso: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 165; TAR Piemonte, Sez. I, 11 luglio 2014, n. 1220; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 2529)”.
2.3 In conclusione, sia il ricorso principale che i motivi aggiunti possono essere accolti, essendo i provvedimenti impugnati viziati da difetto di istruttoria e motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e per l’effetto annulla i provvedimenti rispettivamente impugnati.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto Riccardo Giani
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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