Consiglio di Stato 2025 - Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, dal 2015 è stato collocato “fuori ruolo” ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1114/1962, per svolgere incarichi presso istituzioni europee, tra cui, più recentemente, il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) con sede a Bruxelles. Tale posizione di fuori ruolo, confermata fino al 31 maggio 2024, è stata oggetto di richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2029, presentata dal ricorrente. Tuttavia, il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ha comunicato l’intenzione di non accogliere la proroga, motivando la decisione con interventi strategici di contenimento delle risorse impiegate all’estero e la carenza organica.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, adendo al TAR per chiedere l’annullamento del medesimo, sostenendo violazioni di norme procedurali e sostanziali.
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### **Analisi dei motivi di ricorso e delle contestazioni**
#### **1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 1114/1962 e incompetenza**
**Argomentazione del ricorrente:**
- L’amministrazione ha adottato il provvedimento senza coinvolgere le articolazioni competenti, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che secondo l’art. 1 della legge n. 1114/1962 avrebbero dovuto essere coinvolti nel procedimento.
- La decisione è stata assunta da soggetto non competente, poiché, conformemente all’assetto normativo, la richiesta di proroga del fuori ruolo dovrebbe essere adottata con decreto del Capo della Polizia, e non da altri soggetti amministrativi.
**Valutazione legale:**
L’art. 1 della legge n. 1114/1962 disciplina il collocamento “fuori ruolo” di personale di pubblica sicurezza per incarichi presso enti esteri, prevedendo procedure e coinvolgimento di specifici organi di governo e amministrativi. La mancata partecipazione di tali organi e la decisione da parte di soggetti non competenti costituiscono una violazione dei principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale, rendendo il provvedimento impugnato illegittimo per eccesso di potere per difetto di competenza e violazione delle norme procedurali.
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#### **2. Contestazione della legittimità del diniego e motivazioni generiche**
**Argomentazione del ricorrente:**
- Il diniego è stato motivato con considerazioni di carattere strategico e di contenimento delle risorse, senza un’adeguata valutazione delle peculiarità del servizio svolto dal ricorrente presso il SEAE.
- La motivazione è generica, insufficiente e non tiene conto delle specificità dell’incarico, né del fatto che la permanenza in tale posizione consentirebbe di continuare a contribuire agli interessi nazionali e comunitari.
- La normativa e il regolamento comunitario, richiamati dal ricorrente, prevedono che il personale in regime di fuori ruolo possa continuare a svolgere incarichi che sono di interesse sia dell’Unione Europea sia dello Stato italiano, in un’ottica di reciproco beneficio e di valorizzazione delle competenze professionali.
**Valutazione legale:**
Il principio di motivazione è sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui ogni atto amministrativo deve essere motivato in modo tale da consentire il controllo sull’ammissibilità e sulla correttezza della decisione. La motivazione apparente o generica costituisce vizio che può determinare l’annullamento dell’atto.
Inoltre, la valutazione delle peculiarità dell’incarico e del suo interesse pubblico costituisce un elemento fondamentale per la legittimità della scelta amministrativa, in assenza del quale l’atto può essere censurato per eccesso di potere per sviamento o irragionevolezza.
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### **Considerazioni di diritto**
- **Procedimento e competenza:** La procedura di collocamento “fuori ruolo” di personale di pubblica sicurezza presso istituzioni europee è regolata dalla legge n. 1114/1962 e successive normative di integrazione. La normativa prevede coinvolgimento di organi di governo e l’adozione di decreti da parte del Capo della Polizia. La mancata consultazione di tali soggetti e l’adozione del provvedimento da parte di soggetti non competenti costituiscono vizi procedurali e di incompetenza.
- **Motivazione e interesse pubblico:** La motivazione dell’atto deve essere adeguata e circostanziata, specialmente in casi in cui si tratta di derogare a un diritto del pubblico ufficiale di continuare l’incarico. La mancata considerazione delle specificità dell’incarico e dei benefici collegati al mantenimento della posizione costituiscono vizi di eccesso di potere.
- **Normativa comunitaria e sovranazionale:** La normativa europea e gli statuti dei funzionari comunitari prevedono che il personale in regime di fuori ruolo possa continuare a contribuire alle attività comunitarie e nazionali, in un’ottica di cooperazione e valorizzazione delle competenze.
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### **Conclusioni**
Il ricorso appare fondato sotto i profili di illegittimità procedurale e di violazione del principio di motivazione, nonché sotto quello della incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento di diniego. La mancanza di coinvolgimento degli organi preposti e l’omessa valutazione delle peculiarità dell’incarico svolto costituiscono vizi rilevanti che giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il TAR, in sede di decisione, potrebbe accogliere il ricorso, annullando il diniego e riconoscendo al ricorrente il diritto di proseguire in regime di fuori ruolo fino alla data richiesta, subordinando eventualmente l’efficacia della pronuncia alla verifica della conformità del procedimento alle norme di legge e regolamentari.
Pubblicato il 13/08/2025
N. 15528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05991/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5991 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ….
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui alla nota del 20 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha opposto diniego all’istanza dell’8 maggio 2024 presentata dal ricorrente per chiedere la concessione della proroga del collocamento in posizione fuori ruolo presso il Servizio europeo per l’azione esterna dell’Unione Europea sino al 31 dicembre 2029;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2025:
- del provvedimento di cui alla nota del 18 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha riscontrato l’istanza del 4 febbraio 2025 presentata dal ricorrente per chiedere la concessione della proroga del collocamento in posizione fuori ruolo presso il Servizio europeo per l’azione esterna dell’Unione Europea per ulteriori sei anni a partire dal 2 febbraio 2025, nella misura in cui detta nota fosse qualificabile nel senso di rigettare tale istanza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un Assistente Capo della Polizia di Stato che a partire dal 2015 ha ottenuto il collocamento “fuori ruolo” da parte dell’amministrazione di appartenenza – ai sensi dell’art. 1, l. n. 1114/1962 – per svolgere diversi incarichi presso le istituzioni europee, ivi compreso, da ultimo, l’incarico di funzionario presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) con sede a Bruxelles, in relazione al quale – con provvedimento adottato nel mese di ottobre 2019 – è stato confermato in posizione di fuori ruolo fino al 31 maggio 2024.
2. Con nota dell’8 maggio 2024, il ricorrente ha quindi presentato all’amministrazione istanza di proroga del collocamento in fuori ruolo, fino al 31 dicembre 2029.
3. Con nota Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, 20 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS- è stato comunicato al sig. -OMISSIS- che «l’amministrazione ha avviato una serie di interventi di carattere strategico, funzionali al graduale recupero delle risorse impiegate presso altri enti e/o amministrazioni, anche all’estero, attese le impellenti e pressanti esigenze di servizio e la nota carenza organica» sicché la sua istanza non poteva essere accolta.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha gravato il diniego ricevuto e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a. – sulla base di quattro distinti motivi in diritto.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 1114/1962 [e] incompetenza», sostenendo che:
- l’amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto senza coinvolgere nel procedimento – come richiesto dall’art. 1, l. n. 1114/1962 – né la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, né il Ministero degli Esteri, né il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il provvedimento era stato adottato da un soggetto incompetente, atteso che la decisione sulla sua istanza, anche se negativa, avrebbe dovuto essere adottata con decreto del Capo della Polizia;
4.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione assunta dal Ministero resistente per «violazione dell’art. 97 Cost; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà; sviamento; violazione degli articoli 47 e seguenti del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atonica del 14 giugno 1962», osservando:
- che la motivazione resa dall’amministrazione era del tutto generica e insufficiente a giustificare il diniego di proroga adottato;
- che in particolare l’amministrazione aveva omesso di considerare la peculiarità dell’incarico che lo stesso stava svolgendo all’interno del SEAE, non valutando adeguatamente il fatto che «mantenendo la collocazione attuale presso il SEAE il ricorrente avrebbe potuto continuare a prestare servizio nell’interesse non solo dell’Unione Europea [presso cui prestava servizio fuori ruolo come vincitore di concorso], ma anche della Nazione».
4.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per «violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990», notando che l’amministrazione non gli aveva comunicato il necessario preavviso di diniego.
5. Con decreto Tar Lazio, I-quater, 31 maggio 2024, n. 2766, la Presidente della Sezione ha accolto la domanda cautelare monocratica avanzata da parte ricorrente disponendo la sospensione del provvedimento impugnato.
6. In data 3 giugno 2024, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
7. In data 28 giugno 2024, il ricorrente ha depositato in atti la nota Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, 27 maggio 2024, n. 46409 con cui l’amministrazione ha ritenuto «a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato» di autorizzare il ricorrente a permanere fuori ruolo presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna per il periodo 1° giugno 2024-1° febbraio 2025.
8.. Con memoria del 28 giugno 2024, il Ministero dell’Interno – dopo aver confermato il parziale ripensamento dell’amministrazione – ha spiegato le sue difese, sottolineando tra l’altro:
- che l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel concedere la proroga del collocamento “fuori ruolo”;
- che il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Esteri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel procedimento sarebbe stato necessario solo caso in cui l’amministrazione avesse deciso di accogliere l’istanza del sig. -OMISSIS-, non essendo invece necessario nel caso di diniego;
- che non era necessario che il diniego fosse adottato con un decreto del Capo della Polizia e che comunque la decisione era stata assunta sulla base delle indicazioni da questo impartite a margine dell’appunto depositato in atti (cfr. doc. 6, deposito della p.a. resistente).
9. Alla camera di consiglio del 2 luglio 2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
10. In data 25 marzo 2025 il ricorrente ha depositato:
- l’istanza datata 4 febbraio 2025 con cui – allo scadere della proroga breve disposta con provvedimento del 27 maggio 2024 – il sig. -OMISSIS- ha richiesto la proroga per ulteriori sei anni, a decorrere dal 2 febbraio 2025, del suo collocamento fuori ruolo «al fine di permettere allo stesso di continuare a svolgere le funzioni di cui egli è attualmente titolare alle dipendenze del Servizio Europeo per l’Azione Esterna in Bruxelles anche nell’interesse della Polizia di Stato e della Nazione»;
- la nota Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti. 18 febbraio 2025, n. -OMISSIS- con cui l’amministrazione ha autorizzato la permanenza del ricorrente presso il citato organismo «con riserva di rivalutazione alla definizione del giudizio, al fine di regolarizzare la sua posizione amministrativa».
11. Con motivi aggiunti depositati in data 15 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato tuzioristicamente la nota del 18 febbraio 2025 ove interpretabile «come atto idoneo ad assumere un contenuto sostanzialmente reiettivo dell’istanza di collocamento in posizione di fuori ruolo per sei anni», lamentandone l’illegittimità «in via derivata dall’illegittimità della nota del 20 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS-, già impugnata con il ricorso introduttivo» e per vizi propri.
12. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
13. In primo luogo, il Collegio evidenzia che la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti. 18 febbraio 2025, n. -OMISSIS- non può interpretarsi come un provvedimento di rigetto della nuova istanza di proroga avanzata dal ricorrente in data 1° luglio 2025, costituendo al contrario tale provvedimento – come correttamente ipotizzato dallo stesso ricorrente – «un momentaneo accoglimento dell’istanza in vista di un’ulteriore valutazione da espletarsi all’esito del presente giudizio».
14. Avuto riguardo a quanto sopra – e considerato che il provvedimento originariamente impugnato dal ricorrente è stato all’evidenza superato dagli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione nelle more della definizione del giudizio – appare evidente che il ricorrente:
- non potrebbe più trarre alcun beneficio dall’annullamento del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, superato prima dalla nota 27 maggio 2024, n. 46409 e poi dalla nota 18 febbraio 2025, n. -OMISSIS- (con ciò che ne consegue in termini di improcedibilità della domanda di annullamento spiegata nel ricorso introduttivo);
- non ha interesse alcuno all’annullamento dell’atto impugnato con i motivi aggiunti (con ciò che ne consegue in termini di inammissibilità degli stessi).
15. Ciò premesso, il Collegio ritiene che – avuto riguardo a quanto espressamente evidenziato dal Ministero resistente circa la volontà dell’amministrazione di attendere la definizione del merito del presente giudizio prima di determinarsi definitivamente sulla posizione del ricorrente – sussista comunque un interesse di parte ricorrente all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo sulla base dei principi già espressi da questo Tribunale nell’ambito di contenziosi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. per tutti Tar Lazio, I-quater, 10 marzo 2025, n. 4995).
E, infatti, anche con riferimento all’originario diniego opposto al sig. -OMISSIS- con nota 20 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS- vale quanto già affermato da questo Tribunale in ordine al fatto:
- che «la decisione di porre il dipendente fuori ruolo è … rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro non rientrando tra i diritti attribuiti al lavoratore, potendo essere legittimamente denegata»;
- che può «essere ragionevole e coerente con il perseguimento degli scopi della p.a. datrice di lavoro individuare un limite temporale massimo oltre il quale non si possa prolungare la condizione di “fuori ruolo”, imponendo, quindi, un lasso temporale sorpassato il quale il dipendente è tenuto a scegliere se prolungare la propria esperienza al di fuori dell’amministrazione, rassegnando le proprie dimissioni, oppure rientrare in servizio. Si, tratta, infatti, di un principio che non è sconosciuto all’ordinamento e che, in determinati e specifici casi, è confluito in disposizioni di legge (si veda l’art. 1, comma 68, l. n. 190/2012)» e che tuttavia «l’assenza di un’espressa disposizione legislativa o regolamentare (o comunque di una regola contenuta in un atto a carattere generale) volta ad introdurre in generale un limite temporale per la permanenza fuori ruolo avrebbe imposto all’amministrazione di analizzare (e decidere) la domanda di parte ricorrente svolgendo compiute considerazioni e valutazioni relative– in via di mera prassi o comunque con un atto non avente carattere generale – un limite temporale generale massimo, pari a sei anni, applicandolo indifferentemente a tutti i propri dipendenti (senza peraltro aver previamente svolto, né una puntuale verifica del numero complessivo di dipendenti che si collocano in posizione di fuori ruolo in rapporto all’organico complessivo di ogni specifico ruolo; né una verifica del numero e il tipo di organizzazioni europee ed internazionali in cui tali dipendenti prestano servizio e la loro cointeressenza con gli interessi dell’amministrazione di appartenenza; né un’analisi della peculiarità delle posizioni dei vari soggetti interessati, sotto il profilo del lasso di tempo trascorso fuori ruolo, della possibilità di immediato e utile impiego degli stessi in specifiche posizioni – anche in ragione del ruolo operativo o meno degli stessi – nonché in ultimo sull’effettiva sussistenza di un interesse della p.a. al rientro degli stessi)»;
- che il modo di procedere seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’originario diniego del 20 maggio 2024 «non appare in linea con tutti i principi che informano l’attività dell’amministrazione – anche quale datrice di lavoro – e in particolare con i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento, che richiederebbero che l’adozione di criteri generali per il collocamento fuori ruolo dei dipendenti (specie se volti a introdurre requisiti e limiti inderogabili non previsti dalla normativa vigente) avvenga con atti amministrativi generali – adottati all’esito di una puntuale istruttoria, svolta secondo la normativa di riferimento – e posti a conoscenza dei dipendenti attraverso adeguati meccanismi di pubblicità» e che quindi «in assenza di un tale atto di carattere generale idoneo a stabilire un termine massimo inderogabile, il Ministero se per un verso poteva certamente assumere come uno dei criteri di valutazione delle istanze la durata del periodo fuori ruolo (individuando come periodo di durata ragionevole quello di sei anni, ritenuto in linea con quelli previsti da altre discipline, e segnatamente dall’art. 168 d.p.r. n. 18/1967 e dal decreto interministeriale n. 104/2016) al contempo non poteva prescindere dal considerare tale criterio generale in relazione alla specificità dei diversi casi concreti, considerando tutti gli altri elementi rilevanti e esprimendo una valutazione relativa alle diverse istanze sorretta da un’adeguata motivazione»;
- che l’Appunto per il Capo della Polizia versato in atti avente come «scopo» la «regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti collocati in fuori ruolo per un periodo superiore a sei anni», lungi dall’esprimere una valida e sufficiente motivazione al diniego opposto al ricorrente «manifesta ulteriormente la ragione sottesa alla decisione assunta dal Ministero resistente con riferimento alla richiesta del ricorrente, ovverosia la volontà di circoscrivere per tutti i dipendenti il periodo di fuori ruolo entro il tempo massimo di sei anni, omessa ogni ulteriore valutazione (e motivazione) sulla ragionevolezza di tale scelta e sulla sua rispondenza all’interesse dell’amministrazione (ricavandosi dal suddetto appunto solo che la suddetta condizione, essere fuori ruolo da oltre sei anni, riguarda solo 19 dipendenti, peraltro collocati su diversi ruoli, senza alcun approfondimento sulle esigenze di organico sottese a ciascuno di essi, né sull’attività che gli interessati avrebbero dovuto svolgere al lo
- che «il non aver in alcun modo consentito a parte ricorrente la partecipazione al procedimento ha reso ancora più marcato il difetto di istruttoria, essendo stato precluso al ricorrente di offrire alla p.a. elementi idonei a valutare in concreto la ragionevolezza della decisione di farlo rientrare per il solo superamento dell’individuato termine di sei anni in considerazione della sua specifica posizione» (cfr. Tar Lazio, I-quater, 10 marzo 2025, n. 4995).
16. Quanto sopra evidenziato consente di accertare l’illegittimità della nota impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, con conseguente obbligo della p.a. di riesaminare la posizione del ricorrente nel rispetto dei principi sopra indicati.
17. Conclusivamente, va accolta la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto gravato con l’atto introduttivo del giudizio (domanda implicitamente contenuta nella più ampia domanda di annullamento avanzata con il ricorso introduttivo, che invece va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse) mentre vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.
18. Le spese di lite – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame Orazio Ciliberti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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