La sentenza della Corte di Cassazione n. 38838 del 2025 affronta una delicata questione di diritto penale riguardante il reato di turbamento della funzione religiosa, in relazione a un episodio avvenuto durante la Messa di Natale del 2020, nel quale un professore ha aggredito un sacerdote. La Corte ha precisato che, in questo caso, non si configura il reato di interruzione di pubblico servizio, ma piuttosto il turbamento della funzione religiosa, inquadrabile come reato diverso e specifico.
**Fatti e inquadramento giuridico**
Durante la celebrazione della Messa di Natale nel 2020, un docente ha aggredito il sacerdote che officiava, episodio che ha causato turbamento e lesioni. La domanda centrale riguarda la qualificazione giuridica dell’episodio: si tratta di interruzione di pubblico servizio o di turbamento della funzione religiosa?
Il pubblico ministero ha inizialmente ipotizzato il reato di interruzione di pubblico servizio, ritenendo che la condotta avesse impedito o disturbato un servizio pubblico. La difesa e la difesa dell’imputato hanno invece sostenuto che si trattava di un turbamento della funzione religiosa, reato previsto dall’art. 339 c.p., che tutela la libertà di culto e la serenità delle celebrazioni religiose, senza che esse siano equiparate a un pubblico servizio ai fini penali.
**Principio giuridico della sentenza**
La Cassazione ha chiarito che la funzione religiosa, pur essendo di grande rilievo sociale e spirituale, non costituisce di per sé un pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 c.p., che disciplina l’interruzione di pubblico servizio. La distinzione fondamentale risiede nel fatto che:
- **Il pubblico servizio** è un’attività di interesse generale svolta in via continuativa e strutturata dall’amministrazione o da soggetti pubblici, finalizzata a un pubblico indistinto, come il servizio di trasporto, di comunicazione, o di pubblica sicurezza.
- **Le funzioni religiose**, pur tutelate dalla Costituzione (art. 19 e art. 33), sono considerate esercizi di libertà di culto e di religione, e non costituiscono, di per sé, un servizio pubblico in senso amministrativo.
Pertanto, il comportamento del docente non può essere qualificato come interruzione di pubblico servizio, ma come turbamento di una funzione religiosa, che costituisce reato a sé stante, previsto dall’art. 339 c.p.
**Turbamento della funzione religiosa**
L’art. 339 c.p. punisce chiunque turba una funzione religiosa, che si configura come una violazione della serenità e della libertà di culto, tutelata dall’ordinamento costituzionale e penale. La Corte sottolinea che:
- La tutela riguarda l’ordine e la serenità delle cerimonie religiose, che costituiscono momenti di libertà e diritto fondamentale, e sono soggette a tutela penale contro qualsiasi forma di turbamento o disturbo.
- La condotta aggressiva, anche se non determina un’interruzione totale, provoca comunque un turbamento che integra il reato previsto.
- La presenza di lesioni ulteriormente aggravano la responsabilità penale, ma non modificano la qualificazione del reato di base.
**Le lesioni e la tutela penale**
La Corte ha evidenziato che, oltre al turbamento, la condotta ha causato lesioni, le quali rappresentano circostanze aggravanti o separate, a seconda delle conseguenze fisiche e psichiche subite dal sacerdote. Tuttavia, la presenza di lesioni non trasforma automaticamente il reato in interruzione di pubblico servizio; essa configura invece un aggravante o un reato autonomo (ad esempio, lesioni personali).
**Implicationi e conclusioni**
La sentenza ribadisce che:
- La funzione religiosa, seppur tutelata costituzionalmente, non può essere qualificata come pubblico servizio ai fini penali.
- La condotta di chi turbano o disturbano una funzione religiosa costituisce reato di turbamento, tutelato dall’art. 339 c.p.
- Non si configura, quindi, il reato di interruzione di pubblico servizio, che richiede l’esistenza di un’attività di interesse generale pubblica, svolta in via continuativa e strutturata dall’amministrazione.
- La distinzione è rilevante per la qualificazione giuridica e le conseguenze penali dell’episodio.
**Considerazioni finali**
La sentenza si inserisce in un contesto di tutela del diritto di culto e della libertà religiosa, evidenziando come tali diritti siano protetti dall’ordinamento, ma non equiparano le funzioni religiose ai pubblici servizi ai fini penali. La tutela penale si concentra sul rispetto delle funzioni religiose come momento di libertà e serenità, e non sulla loro qualificazione come servizi pubblici.
**In sintesi**
- **Non si configura l’interruzione di pubblico servizio**: la funzione religiosa non è un servizio pubblico ai fini della legge penale.
- **Si configura il turbamento della funzione religiosa**: reato specifico che tutela la libertà di culto e la serenità delle celebrazioni.
- **Lesioni e altri comportamenti aggressivi**: aggravano la responsabilità, ma non modificano la qualificazione del reato di base.
Questa pronuncia della Cassazione chiarisce la differenza fondamentale tra i diversi reati e sottolinea la tutela costituzionale e penale della libertà religiosa, senza attribuire alla funzione religiosa uno status di pubblico servizio.
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