2. **Requisiti di omologazione e approvazione**
L’articolo 142 del Codice della Strada e le relative norme attuative stabiliscono che i dispositivi di rilevamento devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’omologazione è un atto formale che verifica la conformità dell’apparecchio ai requisiti tecnici e normativi, garantendo la validità delle contestazioni di infrazioni basate sui dati rilevati.
3. **Il caso specifico**
Nella sentenza in commento (Cassazione n. xxxxx), si evidenzia che il Comune aveva installato un autovelox senza aver ottenuto l’omologazione ministeriale del macchinario. La mancanza di tale attestazione rende illegittimo il mezzo di rilevamento, poiché i dati raccolti dall’apparecchio non possono essere considerati validi ai fini probatori.
4. **Consequenze della mancanza di omologazione**
Come ribadito dalla Suprema Corte, l’assenza di omologazione ministeriale costituisce un vizio grave che inficia la validità dell’intera procedura di accertamento dell’infrazione. La sentenza sottolinea che “l’apparecchio utilizzato senza la preventiva omologazione è mezzo illegittimo” e, di conseguenza, i verbali di contestazione basati su tale apparecchio devono essere annullati.
5. **Implicazioni pratiche**
Il principio espresso dalla Cassazione rafforza la tutela dei cittadini contro eventuali abusi o irregolarità nella rilevazione delle infrazioni. L’installazione di dispositivi non omologati non può costituire elemento probatorio valido, e le sanzioni irrogate in tal caso sono da considerarsi illegittime.
**Conclusioni**
L’utilizzo di autovelox senza omologazione ministeriale costituisce un mezzo illegittimo ai fini della contestazione di infrazioni di velocità. La sentenza della Cassazione ribadisce quindi l’importanza del rispetto delle procedure di omologazione per garantire la validità delle rilevazioni e la legittimità delle sanzioni amministrative.
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