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01 dicembre 2025

Cassazione 2025 - La presente sentenza riguarda una complessa vicenda giudiziaria in ambito militare, che ha visto un procedimento penale per il reato di ingiuria ex art. 196 cod. pen. militare di pace, successivamente riqualificato in ingiuria militare ex art. 226 cod. pen. militare di pace, e conclusosi con una pronuncia della Corte militare di appello di Roma e, infine, con la sentenza della Cassazione.

 

 

Cassazione 2025 - La presente sentenza riguarda una complessa vicenda giudiziaria in ambito militare, che ha visto un procedimento penale per il reato di ingiuria ex art. 196 cod. pen. militare di pace, successivamente riqualificato in ingiuria militare ex art. 226 cod. pen. militare di pace, e conclusosi con una pronuncia della Corte militare di appello di Roma e, infine, con la sentenza della Cassazione.

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### 1. **Fatti di causa e procedimento**

Il 23/10/2024, il Tribunale militare di xxx assolse l’imputato per difetto dell’elemento soggettivo, ritenendo che non fosse stato dimostrato il dolo richiesto per la configurazione del reato di ingiuria, in particolare l’intenzionalità di offendere la dignità della persona offesa.

Successivamente, il Procuratore militare impugnò tale sentenza, chiedendo la riforma della stessa e la riqualificazione del fatto come ingiuria militare ex art. 226 cod. pen. militare di pace. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 04/06/2025, ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero e ha riformato la verdizione di assoluzione, pronunciando la condanna dell’imputato.

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### 2. **Reato contestato e riqualificazione giuridica**

**Reato originario:**

- Art. 196 cod. pen. milit. di pace: ingiuria, che richiede, oltre all’atto offensivo, l’elemento soggettivo del dolo.

**Riqualificazione:**

- Art. 226 cod. pen. milit. di pace: ingiuria militare, che ha un diverso inquadramento e richiede, oltre alla condotta offensiva, anche elementi soggettivi e oggettivi propri.

La Corte di appello ha riqualificato il fatto in tale ultima fattispecie, probabilmente ritenendo che la condotta sia più propriamente qualificabile come ingiuria militare.

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### 3. **Principali motivi di diritto e decisione della Corte di Cassazione**

La sentenza della Cassazione si inserisce in un quadro di rispetto del principio di legalità e di corretta qualificazione giuridica del fatto.

**a) Valutazione dell’elemento soggettivo**

Il Tribunale militare di primo grado aveva escluso l’elemento soggettivo, ritenendo che non vi fosse prova del dolo, cioè dell’intenzione di offendere la dignità della vittima. La Cassazione, invece, ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente riqualificato la condotta come ingiuria militare, presupponendo che il fatto, così come descritto, costituisca un atto offensivo che integra gli estremi di tale reato, anche in assenza di prova diretta del dolo, purché siano presenti gli elementi di fatto che rendono la condotta offensiva e comunque qualificabile come ingiuriosa.

**b) La riqualificazione del fatto**

La Cassazione ha sottolineato che la riqualificazione giuridica, operata dalla Corte di appello, sia conforme ai principi di diritto, in quanto l’atto di introdursi nudo in una stanza ad uso esclusivo del personale femminile e l’atto di sorpassare la soglia con il comportamento descritto, possono integrare un’offesa alla dignità, configurando il reato di ingiuria militare.

**c) La questione della richiesta di procedimento del comandante**

La Corte di appello aveva già escluso la procedibilità per mancanza della richiesta del comandante del corpo, ai sensi dell’art. 145 cod. pen. milit., che prevede che il procedimento penale possa essere instaurato solo su richiesta del comandante. La Cassazione ha confermato questa statuizione, ritenendo corretta la pronuncia di non doversi procedere per tale motivo.

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### 4. **Il principio di legalità e di corretta qualificazione**

La sentenza della Cassazione si fonda sul principio secondo cui la qualificazione giuridica del fatto deve essere coerente con gli elementi di prova e con i principi del diritto penale militare. La Corte ha evidenziato che la riqualificazione del fatto in ingiuria militare è corretta, considerando la condotta oggettivamente offensiva e idonea a integrare il reato previsto dall’art. 226 cod. pen. milit. di pace, anche in assenza di una prova certa del dolo.

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### 5. **Conclusioni**

In conclusione, la sentenza commentata conferma che:

- La condotta dell’imputato, seppur contestata originariamente come ingiuria semplice, può essere riqualificata in ingiuria militare qualora l’atto denoti un’offesa alla dignità del soggetto passivo, anche senza prova diretta del dolo, purché siano presenti gli elementi oggettivi che rendano tale condotta offensiva.

- La corretta applicazione delle norme sul procedimento, in particolare la mancanza di richiesta di procedimento da parte del comandante, comporta l’improcedibilità del procedimento stesso.

- La sentenza della Cassazione rafforza il principio di affidamento sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme da parte delle corti di merito, con attenzione alla prova e alla qualificazione giuridica del fatto.


 

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