Translate

01 dicembre 2025

CGUE 2025 - Le recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con le tre sentenze del 19 novembre u.s. nelle cause T-412/22, T-94/23 e T-565/23, rappresentano un importante punto di svolta nel quadro normativo e giurisdizionale relativo alla gestione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, tra cui spicca il glifosato. Tali pronunce hanno chiarito e ridefinito i limiti entro cui la Commissione Europea può adottare proroghe temporanee delle autorizzazioni, opponendosi a prassi precedenti che favorivano proroghe ripetute, di breve durata e automatiche.

 


 

 

 

 CGUE 2025 - Le recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con le tre sentenze del 19 novembre u.s. nelle cause T-412/22, T-94/23 e T-565/23, rappresentano un importante punto di svolta nel quadro normativo e giurisdizionale relativo alla gestione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, tra cui spicca il glifosato. Tali pronunce hanno chiarito e ridefinito i limiti entro cui la Commissione Europea può adottare proroghe temporanee delle autorizzazioni, opponendosi a prassi precedenti che favorivano proroghe ripetute, di breve durata e automatiche.

CONTESTO NORMATIVO E PRINCIPI GENERALI

L’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina la proroga delle autorizzazioni delle sostanze attive, prevedendo che tali proroghe siano adottate in via “provvisoria ed eccezionale”, in presenza di circostanze che rendano impossibile o eccessivamente gravoso il completamento del procedimento di rinnovo. La norma, quindi, riconosce la natura temporanea di tali proroghe, che devono essere motivate e limitate nel tempo.

PRINCIPI DECISIVI DELLE SENTENZE

1. **Limiti all’automaticità e alla reiterazione delle proroghe**  
Le sentenze sottolineano che la proroga di un’autorizzazione non può trasformarsi in un meccanismo automatico o sistematico. La proroga deve essere un provvedimento “caso per caso”, motivato e di durata strettamente necessaria per consentire il completamento della procedura di rinnovo. La prassi di adottare molteplici proroghe di breve durata, senza una valutazione circostanziata, viola il principio di legalità e non è conforme alle norme europee.

2. **Durata della proroga e sua determinazione**  
La Corte evidenzia che la Commissione ha l’obbligo di fissare una durata di proroga che sia compatibile con la complessità del dossier e con le tempistiche realistiche di valutazione, evitando estensioni ripetute e di breve periodo che, nel loro insieme, costituiscono una prassi non giustificata.

3. **Verifica delle responsabilità del richiedente**  
Un aspetto centrale riguarda la condizione che la proroga sia concessa solo se il ritardo nel procedimento non sia imputabile al richiedente. La Commissione, secondo il Tribunale, deve svolgere un’analisi oggettiva e concreta sulla condotta del richiedente, verificando se egli abbia fornito dati incompleti o abbia contribuito al rallentamento. La semplice constatazione di un ritardo causato da altri attori o da cause oggettive non basta; è necessario un accertamento specifico e motivato.

4. **Errori di diritto e annullamento delle decisioni di rigetto**  
Le decisioni di rigetto adottate dalla Commissione sulla base di una mancata verifica di tali responsabilità sono state annullate dal Tribunale, che ha ravvisato un errore di diritto. Di conseguenza, le decisioni di rigetto devono essere riesaminate, tenendo conto di questi principi.

IMPLICAZIONI PRATICHE E CONSEGUENZE

Le sentenze comportano un impatto immediato sulla prassi amministrativa europea. La Commissione dovrà riformulare le proprie decisioni di proroga, adottando un approccio più rigoroso e conforme ai principi chiariti dal Tribunale. Questo implica una valutazione più approfondita delle richieste di proroga e una limitazione delle proroghe di breve durata, favorendo la definizione di periodi più coerenti e motivati.

Inoltre, l’annullamento delle decisioni di rigetto non sospende automaticamente le proroghe già in atto, ma impone alla Commissione di riesaminarle. È importante notare che eventuali nuove proroghe dovranno comunque rispettare i principi di proporzionalità, motivazione e valutazione obiettiva delle responsabilità del richiedente.

POSSIBILI SVILUPPI E FUTURI ORIENTAMENTI

Le pronunce del Tribunale sono soggette a eventuale appello alla Corte di Giustizia dell’UE, ma costituiscono comunque un precedente importante che orienterà le future decisioni della Commissione e delle autorità di valutazione. È prevedibile un rafforzamento dei criteri di verifica e una maggiore attenzione alla trasparenza e alla motivazione delle proroghe, anche in considerazione della crescente attenzione pubblica e giurisdizionale sui rischi e sulla gestione delle sostanze attive come il glifosato.

CONCLUSIONI

In conclusione, le sentenze del 19 novembre 2023 rappresentano un riconoscimento giurisdizionale della necessità di limitare la prassi delle proroghe automatiche e di short-term, rafforzando il ruolo della valutazione caso per caso, della responsabilità del richiedente e della trasparenza decisionale. Questi principi si inseriscono in un più ampio quadro di tutela della salute umana e dell’ambiente, garantendo che le autorizzazioni siano concesse sulla base di una valutazione rigorosa e motivata, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e trasparenza.

 

 

 

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

19 novembre 2025 (*)

« Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva dimossistrobina – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Durata della proroga – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 »

Nella causa T‑412/22,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Bailleux, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Becker, G. Gattinara e M. ter Haar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da M. Menegatti e W. Kuzmienko, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Nowak-Salles, A. Maceroni e P. Pecheux, in qualità di agenti,

e da

CropLife Europe, con sede in Bruxelles, rappresentata da D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–        l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2022;

–        le osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2022;

in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione Ares(2022) 3275139 della Commissione, del 27 aprile 2022, che respinge la richiesta di riesame interno da essa presentata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021, L 421, pag. 25) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui quest’ultimo proroga il periodo di approvazione della dimossistrobina.

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles (Belgio) avente lo scopo, in particolare, di promuovere le attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi.

3        La dimossistrobina appartiene al gruppo chimico degli strobilurinici, che comprende vari pesticidi ad azione simile, utilizzati come fungicidi in agricoltura.

4        La dimossistrobina è stata approvata per la prima volta dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU 2006, L 248, pag. 3). Conformemente all’allegato di tale direttiva, l’approvazione è entrata in vigore il 1º ottobre 2006 e doveva scadere il 30 settembre 2016.

5        Nel 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1). La dimossistrobina era considerata approvata a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, di tale regolamento.

6        Il 24 luglio 2013 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina.

7        Il 12 novembre 2013 il periodo di approvazione della dimossistrobina è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU 2013, L 302, pag. 34), fino al 31 gennaio 2018, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Il considerando 2 di detto regolamento spiega che «è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo», che, «[d]i conseguenza, è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione».

8        Nel 2015, la dimossistrobina è stata inserita nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015, L 67, pag. 18). I considerando 5 e 6 di tale regolamento spiegano che la dose acuta di riferimento (DAR) di tale sostanza, che è persistente e tossica, è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell’ambito del suo gruppo. Il considerando 9 del medesimo regolamento aggiunge che si deve ritenere che la dimossistrobina abbia proprietà d’interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani.

9        Nell’agosto 2017 lo Stato membro relatore (l’Ungheria) e lo Stato membro correlatore (l’Irlanda) hanno presentato una relazione di valutazione del rinnovo. Tale relazione individua dei punti in cui non è stato possibile ultimare la valutazione dei rischi e dei settori critici di preoccupazione.

10      Il 19 gennaio 2018 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una seconda volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU 2018, L 16, pag. 8), fino al 31 gennaio 2019. Il considerando 7 di tale regolamento spiega che «[d]ato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogarne i periodi di approvazione».

11      Il 20 novembre 2018 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una terza volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU 2018, L 294, pag. 15), fino al 31 gennaio 2020. Il considerando 6 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84.

12      Il 29 novembre 2019 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una quarta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU 2019, L 317, pag. 102), fino al 31 gennaio 2021. Il considerando 5 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84.

13      Il 22 gennaio 2021 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una quinta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021, L 23, pag. 13), fino al 31 gennaio 2022. Il considerando 4 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84.

14      Il 25 novembre 2021 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una sesta volta dal regolamento di esecuzione 2021/2068 fino al 31 gennaio 2023. Il considerando 4 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84.

15      In data 14 gennaio 2022 la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2021/2068, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

16      Con lettera del 27 aprile 2022 la Commissione europea ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente.

17      Dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha prorogato una settima volta l’approvazione della dimossistrobina con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (GU 2023, L 15, pag. 13), fino al 31 gennaio 2024.

18      Il 10 luglio 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU 2023, L 176, pag. 10), la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della dimossistrobina.

 Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla CropLife Europe, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

21      La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso, il primo vertente su un’interpretazione errata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 nella decisione impugnata, e il secondo, dedotto in subordine, vertente su un’eccezione di illegittimità di detto articolo.

 Sulla persistenza dellinteresse ad agire

22      Il Consiglio ricorda che, a seguito del mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina da parte del regolamento di esecuzione 2023/1436, il periodo di proroga dell’approvazione di tale sostanza attiva è giunto a termine. Di conseguenza, il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto e la ricorrente non avrebbe più interesse ad agire. Pertanto, il Tribunale dovrebbe applicare l’articolo 131, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.

23      Il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale. Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata).

24      Nel caso di specie, come sostiene il Consiglio, dal regolamento di esecuzione 2023/1436 risulta che è stata adottata una decisione di mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina.

25      Tuttavia, in primo luogo, la decisione impugnata non è stata ritirata dalla Commissione, sicché l’oggetto della controversia è rimasto in essere (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45 e giurisprudenza citata).

26      In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea per consentire di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è a suo avviso inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della causa che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 28).

27      Ciò si verifica nella presente causa, dal momento che l’illegittimità fatta valere dalla ricorrente si basa, in particolare, su un’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che la Commissione potrebbe reiterare in occasione di una richiesta di riesame interno della proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva diversa dalla dimossistrobina.

28      Ne consegue che, nonostante l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/1436, la ricorrente conserva un interesse ad agire nel caso di specie.

 Sul primo motivo, vertente su uninterpretazione errata dellarticolo 17 del regolamento n. 1107/2009

 Sulla ricevibilità del primo motivo

29      La Commissione ha presentato, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità, sul fondamento dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, con la quale sostiene che i due motivi della ricorrente sono irricevibili.

30      In primo luogo, la Commissione ritiene che, con il suo primo motivo, la ricorrente non contesti la valutazione contenuta nella risposta alla sua richiesta di riesame interno, ma diriga i suoi argomenti contro la proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina da parte del regolamento di esecuzione 2021/2068 che era l’oggetto della richiesta di riesame interno. Orbene, dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006 e della giurisprudenza risulterebbe che, quando un ricorrente propone un ricorso di annullamento avverso la risposta a una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, esso può contestare esclusivamente la legittimità di detta risposta.

31      In secondo luogo, e in subordine, la Commissione asserisce che, supponendo che il primo motivo sia ricevibile, gli argomenti che contestano la legittimità della sua interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 devono essere respinti in quanto irricevibili per mancanza di concordanza tra il ricorso e la richiesta di riesame interno, nella misura in cui non sono stati dedotti in quest’ultima.

32      Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 prevede che «[u]na qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale». L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».

33      La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38). Ne consegue che, nell’ambito di detto ricorso, il ricorrente non è legittimato a sollevare argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto oggetto della richiesta di riesame interno (v. sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 35 e giurisprudenza citata). Infatti, il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE (sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commissione, T‑108/17, EU:T:2019:215, punto 28).

34      Nel caso di specie, risulta anzitutto chiaramente dall’atto di ricorso che l’oggetto del ricorso di annullamento è la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la dimossistrobina.

35      Inoltre, dal titolo del primo motivo e dalle due parti che lo compongono risulta direttamente che la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su una lettura errata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

36      Infine, dalla lettura complessiva del primo motivo, e in particolare del punto introduttivo della parte dell’atto di ricorso dedicata a detto motivo, emerge chiaramente che, con il suo argomento, la ricorrente si riferisce all’interpretazione, da parte della Commissione, dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata nella decisione impugnata. Il fatto che, a causa dell’oggetto stesso della procedura di riesame interno e della logica degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006, possa sussistere una certa sovrapposizione tra gli argomenti presentati nell’ambito della richiesta di riesame interno e quelli dedotti a sostegno di un ricorso di annullamento contro la decisione che respinge detta richiesta in quanto infondata non è atto a modificare tale conclusione.

37      Pertanto, l’argomento della Commissione secondo il quale il primo motivo è irricevibile, in quanto non ha ad oggetto la decisione impugnata, dev’essere respinto.

38      In secondo luogo, per quanto riguarda l’assenza di concordanza tra la richiesta di riesame e l’atto di ricorso, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta richiesta, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta (sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 39, e del 17 aprile 2024, Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Commissione, T‑346/22, non pubblicata, EU:T:2024:246, punto 70).

39      Inoltre, i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione recante rigetto di una richiesta di riesame interno possono essere considerati ricevibili solo nella misura in cui siano già stati presentati dal ricorrente nella richiesta di riesame interno, in modo che la Commissione abbia potuto rispondervi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punti 68 e 69). Tuttavia, non si può esigere che un ricorrente che propone un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1367/2006 si limiti a riprodurre testualmente gli argomenti da esso dedotti nella sua richiesta di riesame interno.

40      Nel caso di specie, dalla sua richiesta di riesame interno risulta chiaramente che la ricorrente rimetteva in discussione, in particolare, l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata dalla Commissione quando quest’ultima ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/2068. In particolare, essa ha sollevato argomenti vertenti sul principio di precauzione, sul carattere automatico delle proroghe e dei termini di valutazione previsti dal regolamento n. 1107/2009 e ha richiamato gli articoli 4, 5, 7, 9, 14 e 15 di tale regolamento. Pertanto, si deve ritenere che un siffatto argomento coincida con il primo motivo del presente ricorso di annullamento.

41      Pertanto, occorre respingere l’argomento della Commissione relativo all’assenza di concordanza tra la richiesta di riesame interno e l’atto di ricorso.

42      Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

 Nel merito

43      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ricorda che il regolamento n. 1107/2009 si basa sull’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e si fonda sul principio di precauzione e di protezione dell’ambiente.

44      In particolare, nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 1107/2009 è stato adottato principalmente allo scopo di accelerare la valutazione delle sostanze attive. Per ogni fase del processo di rinnovo verrebbero fissate scadenze rigorose, il che consentirebbe di concludere il processo preparatorio in due anni e mezzo, dando alla Commissione e agli Stati membri più di sei mesi per decidere di rinnovare o meno un’approvazione.

45      In tale contesto, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 potrebbe essere inteso solo nel senso che prevede una proroga limitata di alcuni mesi, o al massimo di un anno, e non può essere interpretato nel senso che consente proroghe successive che, considerate congiuntamente, equivarrebbero a una proroga di oltre sei anni, ossia più del doppio del tempo previsto per lo svolgimento del processo di rinnovo, senza alcuna giustificazione o spiegazione da parte della Commissione. Il fatto che il mancato rispetto dei termini non sia accompagnato da alcuna sanzione esporrebbe il sistema ad abusi strategici.

46      In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE prevede che la politica in materia ambientale è fondata, in particolare, sul principio di precauzione, principio destinato ad applicarsi anche nel contesto di altre politiche dell’Unione, segnatamente la politica di protezione della salute pubblica, nonché quando le istituzioni dell’Unione adottano, nell’ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione della salute umana (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 41 e giurisprudenza citata).

47      Incombe quindi al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, come quelle stabilite dal regolamento n. 1107/2009, conformarsi al principio di precauzione, al fine segnatamente di garantire, ai sensi dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 9 e dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 42 e giurisprudenza citata).

48      Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 43 e giurisprudenza citata).

49      Il principio di precauzione, un principio generale del diritto dell’Unione, impone alle autorità interessate di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze loro conferite dalla normativa pertinente, misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi rispetto agli interessi economici [v. sentenze del 21 ottobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, T‑392/02, EU:T:2003:277, punto 121 e giurisprudenza citata, e del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 134 e giurisprudenza citata]. Il principio di precauzione si trova alla base di tutte le disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

50      Il considerando 8 del regolamento n. 1107/2009 precisa che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e detto regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente. A tale proposito, occorre rilevare che le procedure di autorizzazione e di approvazione preventiva istituite da tale regolamento per i prodotti fitosanitari e le loro sostanze attive costituiscono una delle espressioni del principio di precauzione (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punti 60 e 61 e giurisprudenza citata).

51      Ne consegue che, nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tenere conto del principio di precauzione. Per quanto riguarda più precisamente le sostanze attive, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può adottare misure che limitino l’uso di una sostanza facendo così prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 97).

52      Per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (v. sentenze del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 56 e giurisprudenza citata).

53      In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 risulta che «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, ossia «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18».

54      Pertanto, da tale disposizione risulta che se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta «una decisione (…) che rinvia la scadenza del periodo di approvazione», e questo «per un periodo sufficiente all’esame della domanda». Sebbene non si possa escludere, in base alla formulazione di tale disposizione, che, alla fine di tale periodo, sia adottata una nuova decisione di proroga, tale proroga, che interviene solo per consentire di completare la procedura di rinnovo, può essere soltanto di carattere provvisorio, come spiega il Consiglio nella sua memoria di intervento.

55      La durata del periodo di proroga deve pertanto essere adeguata alle circostanze concrete del caso di specie e non può, di conseguenza, formare oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica.

56      Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ha l’effetto di consentire la proroga della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza (sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 104).

57      In secondo luogo, occorre tenere conto del contesto nel quale si inserisce la norma enunciata all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009.

58      Tale norma fa parte della sezione del regolamento n. 1107/2009 che riguarda l’approvazione delle sostanze attive.

59      Sotto un primo profilo, un’approvazione può essere concessa solo per un periodo non superiore a dieci anni (articolo 5 del regolamento n. 1107/2009), limitazione che riprende quella prevista dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), che era in vigore al momento dell’approvazione della dimossistrobina. Come spiegato al considerando 15 del regolamento n. 1107/2009, per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive è limitato nel tempo e deve essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all’impiego di queste sostanze. Il rinnovo è per un periodo non superiore a quindici anni (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009).

60      Ne consegue che il legislatore ha avuto cura di prevedere periodi di approvazione e di rinnovo limitati, al fine di evitare il mantenimento sul mercato di sostanze attive che potrebbero presentare rischi inaccettabili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. La realizzazione di tale obiettivo, alla luce del principio di precauzione, richiede che il riesame delle sostanze abbia luogo periodicamente, come sottolinea giustamente la Commissione quando spiega l’approccio periodico del regolamento n. 1107/2009.

61      Sotto un secondo profilo, la domanda di rinnovo è presentata non più tardi di tre anni prima della scadenza dell’approvazione (articolo 15 del regolamento n. 1107/2009). Si ritiene quindi che tale termine sia sufficiente, in linea di principio, per portare a termine tale procedura e adottare una decisione sul rinnovo dell’approvazione, garantendo al contempo l’efficacia dell’approccio periodico ricordato al precedente punto 60.

62      A tal fine, l’articolo 19 del regolamento n. 1107/2009 ha conferito alla Commissione la competenza ad adottare, mediante un regolamento di esecuzione, le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo.

63      È stato così adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26), che prevede, in particolare, scadenze per le varie fasi della procedura di rinnovo al fine di assicurarne il corretto espletamento (considerando 3). Tale regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle norme già previste nel regolamento n. 1107/2009, garantendo nel contempo condizioni uniformi di applicazione nell’Unione.

64      In particolare, gli articoli da 1 a 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevedono le norme relative all’ammissibilità della domanda presentata da un produttore della sostanza attiva ad uno Stato membro e prevedono alcuni termini per questa prima fase della procedura. Conformemente all’articolo 3 di tale regolamento, detta domanda è anzitutto verificata dalla Stato membro relatore, che si accerta che sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento e che contenga tutti gli elementi previsti all’articolo 2 dello stesso. Più in particolare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la domanda di rinnovo deve contenere i nuovi dati che il richiedente intende presentare e che sono necessari in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. Inoltre, conformemente all’articolo 6 del medesimo regolamento, dopo aver ricevuto la risposta affermativa dello Stato membro relatore in merito a tale verifica, il richiedente trasmette i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Infine, conformemente all’articolo 8 di tale regolamento, se i fascicoli supplementari sono stati presentati nel termine e contengono tutti gli elementi previsti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’EFSA della data di ricevimento dei fascicoli supplementari e dell’ammissibilità della domanda.

65      Parimenti, gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 definiscono la procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva e prevedono termini precisi entro i quali i diversi attori coinvolti nella procedura devono preparare e comunicare la loro relazione o le loro conclusioni. Anzitutto, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, elabora e trasmette alla Commissione, con copia all’EFSA, un rapporto in cui valuta l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 (articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Dopo aver ricevuto il progetto di rapporto valutativo che le ha trasmesso lo Stato membro relatore, l’EFSA lo inoltra al richiedente e agli altri Stati membri (articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). A decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’EFSA, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e in base ai documenti d’orientamento disponibili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari, adotta conclusioni sull’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. Se del caso, l’EFSA organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. Essa comunica le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico (articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Infine, dopo aver ricevuto le conclusioni dell’EFSA e tenendo conto del progetto di rapporto valutativo redatto dallo Stato membro relatore, delle osservazioni del richiedente e degli altri Stati membri e delle conclusioni adottate dall’EFSA, la Commissione presenta al comitato permanente una relazione chiamata «sul rinnovo» e un progetto di regolamento. Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione adotta un regolamento a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012).

66      Solo l’ultima fase della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, che riguarda l’adozione del regolamento sul rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, non è accompagnata da un termine.

67      Ne consegue che la procedura di rinnovo è fondata sull’esecuzione di un calendario preciso (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 103). L’imposizione di tali termini e la necessità che siano rispettati sono peraltro coerenti con il requisito secondo cui occorre che l’intera procedura non duri più di tre anni, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 (sentenza del 9 dicembre 2021, Agrochem-Maks/Commissione, C‑374/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:990, punto 82).

68      Il rispetto di tali termini e del requisito di celerità del procedimento è ancora più importante in quanto un regolamento di esecuzione adottato sul fondamento dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che proroga l’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per un certo periodo, ha le stesse conseguenze di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una siffatta sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento o di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punti 57 e 58).

69      Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 preveda un meccanismo che dev’essere applicato in via eccezionale, quando le condizioni previste da quest’ultimo sono soddisfatte. Un’applicazione sistematica di tale meccanismo nelle procedure di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non è quindi compatibile con le disposizioni del regolamento n. 1107/2009 e, più in generale, con lo spirito di tale regolamento.

70      Al contrario, la Commissione deve, ogni volta che proroga un periodo di approvazione, effettuare una valutazione del caso di specie e prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» necessario per portare a termine la valutazione in corso.

71      Peraltro, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 lascia un potere discrezionale alla Commissione al fine di determinare a cosa corrisponda un «periodo sufficiente». Tale potere discrezionale non è assoluto, ma è circoscritto dal terzo comma di detto articolo, che prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga.

72      Pertanto, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non può essere interpretato e applicato isolatamente, bensì in combinato disposto con le disposizioni del terzo comma che lo completa. Tale rapporto tra il primo e il terzo comma di detto articolo emerge, in particolare, dal testo originale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006) 388 definitivo. della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, nel quale il primo e il secondo comma dell’attuale articolo 17 del regolamento n. 1107/009 facevano parte del medesimo comma, che era direttamente seguito dal comma relativo alla durata della proroga. Ciò dimostra l’intenzione del legislatore di vedere gli elementi da prendere in considerazione per fissare la durata della proroga applicati nelle situazioni contemplate oggi dai primi due commi dell’articolo 17 di tale regolamento. Inoltre, come correttamente sostenuto dal Consiglio, la durata del periodo di proroga è fissata prendendo in considerazione gli elementi della fattispecie caso per caso.

73      Sotto un terzo profilo, come ricordato ai precedenti punti da 46 a 51, il principio di precauzione è alla base di tutte le disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

74      In tale contesto, l’espressione «periodo sufficiente» dev’essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non sia né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie.

75      In terzo luogo, occorre tenere conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009.

76      Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 1107/2009 intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola La Commissione sostiene quindi correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è molteplice. Tuttavia, come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

77      Imponendo il mantenimento di un livello elevato di tutela dell’ambiente, il regolamento n. 1107/2009 applica l’articolo 11 TFUE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che concretizza tale obbligo. Quest’ultimo dispone effettivamente che la Commissione, nelle sue proposte in materia, segnatamente, di protezione dell’ambiente, presentate a titolo del ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che anche il Parlamento e il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercano di conseguire tale obiettivo. Tale protezione ha un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata).

78      Ne consegue che, tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve attribuire un’importanza del tutto particolare a quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente quando gestisce una procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, a fortiori qualora tale procedura ecceda l’ambito temporale previsto per il suo svolgimento e conceda una proroga del periodo di approvazione ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento.

79      Dall’insieme delle considerazioni che precedono si possono trarre i seguenti principi. Sotto un primo profilo, la proroga del periodo di approvazione ha carattere provvisorio ed eccezionale ed è consentita a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza. Essa deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e non può, di conseguenza, formare oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica. Sotto un secondo profilo, la durata della proroga dev’essere sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo. Nel fissare tale durata, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi previsti dall’articolo 17, terzo comma, del regolamento n. 1107/2009 ed effettuare una valutazione caso per caso. Sotto un terzo profilo, tale periodo non deve essere né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo.

80      Sotto un quarto profilo, più in generale, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tenere conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce del principio di celerità del procedimento ricordato al precedente punto 68. In particolare, tenuto conto della durata limitata di un’approvazione e dell’approccio periodico scelto dal legislatore, che si basa su una nuova valutazione dei rischi delle sostanze attive ad intervalli regolari, non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo che eccede notevolmente quello dell’approvazione iniziale, salvo privare il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento di qualsiasi effetto utile.

81      Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non viene vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente.

82      Dall’altro lato, la proroga concessa è solo provvisoria, può essere interrotta da una decisione di mancato rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto è necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso di specie.

83      Nel caso di specie, secondo la decisione impugnata, la Commissione ritiene che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 la obblighi a discostarsi dai termini generali previsti per l’approvazione delle sostanze qualora le condizioni previste a tale articolo siano soddisfatte. La Commissione spiega che le estensioni dell’approvazione della dimossistrobina concesse da regolamenti di esecuzione successivi erano limitate a un anno, in quanto essa ha optato per proroghe di durata limitata che potevano essere rinnovate se necessario, piuttosto che per una sola proroga per un periodo più lungo. È altresì indicato, come esposto in un considerando standard contenuto nel regolamento di esecuzione 2021/2068, che il periodo di proroga sarebbe annullato se un regolamento sul mancato rinnovo fosse adottato durante il periodo di proroga.

84      Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che i criteri previsti dall’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti, senza tuttavia esaminare i diversi elementi del caso di specie al fine di assicurarsi di stare applicando una proroga di durata sufficiente per consentire l’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina.

85      Inoltre, le spiegazioni della Commissione quanto al fatto che essa ha optato per estensioni di durata limitata che potevano essere prorogate nuovamente se necessario, piuttosto che per una sola proroga per un periodo più lungo, non sono conformi ai principi esposti ai precedenti punti 79 e 80. Da tali principi discende infatti che il periodo di proroga dev’essere calcolato in concreto e in funzione delle fasi della procedura che restano da espletare e che esso non può essere né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo.

86      Inoltre, il regolamento di esecuzione 2021/2068 proroga, per la sesta volta consecutiva, il periodo di approvazione della dimossistrobina. In conseguenza di tale proroga, la durata dell’approvazione di tale sostanza attiva, che era inizialmente di dieci anni in conformità all’articolo 5 del regolamento n. 1107/2009, è stata portata a più di sedici anni e tre mesi. Tale durata della proroga supera di oltre il doppio la durata di tre anni prevista dal regolamento di esecuzione n. 844/2012 per completare una procedura di rinnovo. Tuttavia, la Commissione ha considerato, a tale riguardo, che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 le consentisse di prorogare il periodo di approvazione della dimossistrobina senza alcun limite di tempo, nonostante la durata totale della procedura di rinnovo.

87      Occorre altresì rilevare che il regolamento di esecuzione 2021/2068 è stato adottato nel contesto di una domanda di rinnovo di una sostanza attiva che la Commissione stessa ha classificato come sostanza «persistente e tossica», candidata alla sostituzione, tenuto conto delle sue proprietà d’interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani (v. punto 8 supra).

88      Orbene, per quanto riguarda le sostanze candidate alla sostituzione, l’articolo 24 del regolamento n. 1107/2009 prevede che ogni periodo di rinnovo non può superare sette anni.

89      Pertanto, in seguito alla sesta proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina, il periodo totale di proroga corrisponde, salvo pochi mesi, alla durata massima del rinnovo dell’approvazione che avrebbe potuto essere decisa in esito alla procedura di rinnovo di cui trattasi, supponendo che gli altri criteri fossero stati soddisfatti.

90      Affermando, nella decisione impugnata, di poter prorogare una sesta volta l’approvazione della dimossistrobina senza tenere conto di tali circostanze, la Commissione ha disatteso il carattere provvisorio ed eccezionale del meccanismo di proroga dell’approvazione di una sostanza attiva nonché i requisiti di celerità previsti dal sistema istituito per il rinnovo di tale approvazione.

91      Ne consegue che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto.

92      Gli argomenti della Commissione non sono atti a rimettere in discussione tale conclusione.

93      Sotto un primo profilo, la Commissione rileva correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è molteplice. Orbene, tale elemento corrobora, e non rimette in discussione, l’interpretazione dell’articolo 17 di detto regolamento effettuata ai precedenti punti 52 e seguenti (v., in particolare, punto 76 supra).

94      Sotto un secondo profilo, la Commissione sostiene che l’individuazione di settori critici di preoccupazione e di lacune nei dati relativi alla dimossistrobina è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e che la proroga del periodo di approvazione prevista dall’articolo 17 di tale regolamento non sarebbe fondata su criteri sostanziali.

95      Risulta infatti dalla lettura dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che quest’ultimo non contiene considerazioni connesse a valutazioni sostanziali delle sostanze attive. Tuttavia, da un lato, l’interpretazione dell’articolo 17 di tale regolamento effettuata ai precedenti punti da 54 a 82 non si basa su considerazioni di questo tipo. Dall’altro, l’obbligo di procedere a un’analisi in concreto delle circostanze che consentono di prorogare il periodo di approvazione di una sostanza attiva come la dimossistrobina, compresa la natura di tale sostanza (v. punto 85 supra), non presuppone parimenti una valutazione sostanziale.

96      Pertanto, tali argomenti della Commissione non incidono sulla conclusione del Tribunale.

97      Infine, non può essere accolto neppure l’argomento della CropLife Europe secondo il quale l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 proposta dalla ricorrente sarebbe contraria alla certezza del diritto, in quanto renderebbe arbitrario il meccanismo di proroga. Da un lato, l’obbligo della Commissione di verificare il rispetto dei criteri previsti dall’articolo 17 di detto regolamento tenendo conto delle circostanze del caso di specie e delle esigenze di celerità insite in tale regolamento discende dal testo stesso di quest’ultimo.

98      Dall’altro lato, come esposto ai precedenti punti 81 e 82, la certezza del diritto è stata presa in considerazione nella ponderazione dei diversi interessi in gioco, il che è conforme agli obiettivi del regolamento n. 1107/2009.

99      Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo della ricorrente è fondata.

100    Pertanto, la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui riguarda la dimossistrobina, senza che sia necessario esaminare la prima parte del primo motivo o il secondo motivo.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

102    In applicazione dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, il Parlamento, il Consiglio e la CropLife Europe si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione Ares(2022) 3275139 della Commissione, del 27 aprile 2022, che respinge la richiesta di riesame interno presentata dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin è annulla nella parte in cui riguarda la dimossistrobina.

2)      La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla PAN Europe.

3)      Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la CropLife Europe si faranno carico delle proprie spese.

da Silva Passos

Półtorak

Reine

Pynnä

 

      Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 – PAN Europe / Commissione

(Causa T-412/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 aprile 2022 recante rigetto della richiesta di riesame interno presentata dalla ricorrente, riguardante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione 1 , nella parte in cui proroga la scadenza del periodo di approvazione della dimossistrobina;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, dedotto in via principale, con cui la ricorrente afferma che la decisione impugnata dev’essere annullata poiché è basata su un’interpretazione illegittima dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari») 1 .

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è basata su una lettura dell’articolo 17 del regolamento sui prodotti fitosanitari incompatibile con:

i requisiti sostanziali stabiliti negli articoli 4, 5 e 21 e nel punto 3.6.5. dell’allegato II del regolamento sui prodotti fitosanitari e contenuti negli articoli 9, 11, 168 e 191 TFUE e negli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

i requisiti di adeguatezza contenuti negli articoli 7, 9, 12, 14 e 15 del regolamento sui prodotti fitosanitari.

Secondo motivo, dedotto in subordine, con cui la ricorrente sostiene che l’articolo 17 del regolamento sui prodotti fitosanitari dev’essere disapplicato, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, perché è contrario al principio di precauzione, agli articoli 9, 11, 168 e 191 TFUE nonché agi articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La ricorrente sostiene che, se la Corte dovesse essere dell’avviso che la decisione impugnata (e il regolamento di esecuzione della Commissione) si basa su una lettura corretta dell’articolo 17 del regolamento sui prodotti fitosanitari, tale disposizione legislativa dovrebbe essere disapplicata ai fini del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, poiché sarebbe contraria al principio di precauzione, agli articoli 9, 11, 168 e 191 TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta. Di conseguenza, l’articolo 17 non potrebbe servire come base giuridica adeguata della decisione impugnata, che deve pertanto essere annullata.

____________

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021 L 421, pag. 25).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).

 

 

 

 

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

19 novembre 2025 (*)

« Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva boscalid – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 »

Nella causa T‑94/23,

Pollinis France, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Bailleux, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Becker, G. Gattinara e M. ter Haar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da W. Kuzmienko e O. Denkov, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Pecheux, A. Maceroni e A. Nowak-Salles, in qualità di agenti,

da

BASF SE, con sede in Ludwigshafen (Germania), rappresentata da J.-P. Montfort, N. Kyriazopoulou e P. Chopova-Leprêtre, avvocati,

e da

CropLife Europe, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Pollinis France, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione Ares(2022) 8437051 della Commissione, del 6 dicembre 2022, recante rigetto della richiesta di riesame interno da essa presentata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU 2022, L 133, pag. 1), nella misura in cui quest’ultimo proroga il periodo di approvazione del boscalid (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro con sede in Parigi (Francia) avente come obiettivo, in particolare, la promozione della tutela dell’ambiente nel contesto del diritto ambientale.

3        Il boscalid è una sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori di succinato deidrogenasi.

4        Il boscalid è stato approvato per la prima volta nell’Unione europea con la direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive (GU 2008, L 94, pag. 13). Conformemente all’allegato di tale direttiva, l’approvazione è entrata in vigore il 1º agosto 2008 e doveva scadere il 31 luglio 2018.

5        Nel giugno 2015 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del boscalid.

6        Il 27 giugno 2018 il periodo di approvazione del boscalid è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU 2018, L 163, pag. 13), fino al 31 luglio 2019, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1). Il considerando 8 di detto regolamento di esecuzione spiega che, «[d]ato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione».

7        Nel novembre 2018 lo Stato membro relatore (Slovacchia) e lo Stato membro correlatore (Francia) hanno pubblicato un progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo del boscalid.

8        Dal 25 gennaio al 27 marzo 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha organizzato una consultazione pubblica sul boscalid.

9        Il 7 maggio 2019 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una seconda volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU 2019, L 120, pag. 16), fino al 31 luglio 2020. Il considerando 7 di detto regolamento riprende la stessa spiegazione contenuta nel considerando 8 del regolamento di esecuzione 2018/917.

10      Nell’agosto 2019 l’EFSA ha chiesto ulteriori informazioni su 122 punti al richiedente il rinnovo.

11      Il 16 settembre 2019 il richiedente il rinnovo ha risposto all’EFSA.

12      Il 24 giugno 2020 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una terza volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (GU L 2020, L 201, pag. 7), fino al 31 luglio 2021. Il considerando 4 di detto regolamento spiega che, «[d]ato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione». Il considerando 5 aggiunge che è «necessaria una proroga del periodo di approvazione [del boscalid] per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012».

13      Il 6 maggio l’approvazione del boscalid è stata prorogata una quarta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU 2021, L 160, pag. 89), fino al 31 luglio 2022. Il considerando 5 di detto regolamento riprende la spiegazione contenuta nel considerando 4 del regolamento di esecuzione 2020/869.

14      Il 5 maggio 2022 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una quinta volta dal regolamento di esecuzione 2022/708 fino al 31 luglio 2023. Il considerando 5 di detto regolamento spiega che, «[d]ato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione».

15      La ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2022/708, sulla base dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), la quale è stata registrata il 4 luglio 2022.

16      Con la decisione impugnata, la Commissione europea ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente.

17      Dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha prorogato una sesta volta l’approvazione del boscalid con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I‑1237 (GU 2023, L 119, pag. 160), fino al 15 aprile 2026. Il considerando 15 di tale regolamento spiega che, «[p]er [il boscalid], l’[EFSA] avrà bisogno di un periodo di tempo supplementare per adottare una conclusione e, se del caso, organizzare una consultazione di esperti, in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012» e che «[s]arà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012». Il considerando 20 aggiunge che, «[d]ato che è probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione e che i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione delle sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere i processi decisionali regolamentari relativi alle rispettive domande di rinnovo dell’approvazione».

18      Il 16 giugno 2023 la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2023/918 sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006.

19      Con decisione del 1º dicembre 2023, la Commissione ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente.

20      Il 9 febbraio 2024 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione menzionata al punto 19 supra, iscritto a ruolo con il numero T‑75/24.

 Conclusioni delle parti

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea, dalla BASF SE e dalla CropLife Europe, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

23      La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, in sostanza, il primo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009; il secondo, dedotto in subordine, su un’eccezione di illegittimità di detto articolo; il terzo, sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le condizioni previste all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatte e, il quarto, da un lato, su un errore di diritto commesso dalla Commissione allorché ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il regolamento di esecuzione 2022/708 fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, su un difetto di motivazione della decisione impugnata.

 Sulla persistenza dellinteresse ad agire

24      La BASF chiede al Tribunale di esaminare se la ricorrente conservi un interesse ad agire a seguito dell’adozione del regolamento di esecuzione 2023/918, che ha prorogato il periodo di approvazione del boscalid fino al 15 aprile 2026.

25      Il Tribunale rammenta che l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale. Tale interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata).

26      Nel caso di specie, come fa valere la BASF, la Commissione ha adottato un nuovo regolamento di esecuzione al fine di prorogare il periodo di approvazione del boscalid dopo la fine del periodo di proroga previsto dal regolamento di esecuzione 2022/708.

27      Tuttavia, in primo luogo, la decisione impugnata non è stata revocata dalla Commissione, cosicché la controversia ha conservato il suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45 e giurisprudenza citata).

28      In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea per consentire di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è a suo avviso inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 28).

29      Ciò si verifica nella presente causa, dal momento che l’illegittimità lamentata dalla ricorrente è basata, in particolare, su un’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, che la Commissione rischia di reiterare in occasione di una richiesta di riesame interno relativo alla proroga del periodo di approvazione del boscalid o di un’altra sostanza. Dal fascicolo della presente causa risulta infatti che la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2023/918 con il quale proroga il periodo di approvazione del boscalid e di varie altre sostanze sulla base dei criteri previsti all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e che essa ha poi respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente relativa a tale proroga.

30      Ne consegue che, nonostante l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/918, la ricorrente conserva un interesse ad agire nel caso di specie.

 Sul primo e sul terzo motivo di ricorso, vertenti su unerronea interpretazione dellarticolo 17 del regolamento n. 1107/2009

31      Con il primo e il terzo motivo di ricorso, che occorre esaminare congiuntamente in ragione del loro carattere complementare, la ricorrente fa valere che la Commissione ha interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, in particolare ritenendo che le condizioni di applicazione di tale articolo fossero soddisfatte.

 Sulla ricevibilità del primo motivo di ricorso

32      La BASF ritiene che il primo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente, vertente su un’interpretazione erronea dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, sia irricevibile. La ricorrente non contesterebbe la valutazione contenuta nella risposta alla sua richiesta di riesame interno, bensì indirizzerebbe i propri argomenti avverso la proroga del periodo di approvazione del boscalid da parte del regolamento di esecuzione 2022/708, che era l’oggetto della richiesta di riesame interno. Orbene, qualora un ricorrente proponga un ricorso di annullamento avverso la risposta a una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, esso può unicamente contestare la legittimità di detta risposta.

33      Il Tribunale rammenta che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 prevede che «[u]na qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale». L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».

34      La domanda di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38). Ne consegue che, nell’ambito di detto ricorso, il ricorrente non è legittimato a sollevare argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto oggetto della richiesta di riesame interno (v. sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 35 e giurisprudenza citata). Infatti, il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE (sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commissione, T‑108/17, EU:T:2019:215, punto 28).

35      Nel caso di specie, anzitutto, la richiesta indica chiaramente che l’oggetto del ricorso di annullamento è la decisione impugnata.

36      Inoltre, risulta direttamente dal titolo del primo motivo di ricorso e dalle diverse parti di quest’ultimo che, secondo la ricorrente, è la decisione impugnata a essere fondata su una lettura erronea dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

37      Infine, dalla lettura complessiva del primo motivo di ricorso risulta che, con la sua argomentazione, la ricorrente fa riferimento all’interpretazione da parte della Commissione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata nella decisione impugnata. Il fatto che, in ragione dell’oggetto stesso della procedura di riesame interno e della ratio degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006, possa sussistere una certa sovrapposizione tra gli argomenti presentati nell’ambito della richiesta di riesame interno e quelli invocati a sostegno di un ricorso di annullamento avverso la decisione che respinge detta richiesta in quanto infondata non è tale da intaccare tale conclusione.

38      Pertanto, l’argomento della BASF secondo cui il primo motivo di ricorso è irricevibile, in quanto non riguarda la decisione impugnata, deve essere respinto.

 Sulla terza parte del primo motivo di ricorso e sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso

39      In primo luogo, con la terza parte del primo motivo di ricorso la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto di poter rinnovare la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva quale il boscalid senza alcun limite di tempo. Infatti, le proroghe sarebbero misure transitorie che, per loro natura, dovrebbero restare limitate nel tempo e dovrebbero avere carattere eccezionale. In ogni caso, una proroga di cinque anni nel caso di specie non può essere considerata legittima. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i rischi per la salute umana e per l’ambiente dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’adozione della decisione di rinnovo.

40      Con la seconda parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la durata del periodo totale di proroga dell’approvazione del boscalid non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che il terzo comma di tale articolo si applicasse solo alle situazioni contemplate dal secondo comma del medesimo articolo. Inoltre, il periodo di proroga dell’approvazione del boscalid non sarebbe appropriato e la durata totale della proroga sarebbe eccessiva.

41      In via preliminare, il Tribunale rammenta che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE prevede che la politica dell’ambiente sia fondata, in particolare, sul principio di precauzione, principio destinato ad applicarsi anche nel quadro di altre politiche dell’Unione, segnatamente la politica di protezione della salute pubblica, nonché quando le istituzioni dell’Unione adottano, nell’ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione per la salute umana (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 41 e giurisprudenza citata).

42      Incombe quindi al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, come quelle stabilite dal regolamento n. 1107/2009, conformarsi al principio di precauzione, al fine segnatamente di garantire, ai sensi dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 9 e dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 42 e giurisprudenza citata).

43      Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi (v. sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 43 e giurisprudenza citata).

44      Il principio di precauzione, principio generale del diritto dell’Unione, impone alle autorità interessate di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici [v. sentenze del 21 ottobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, T‑392/02, EU:T:2003:277, punto 121 e giurisprudenza citata, e del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 134 e giurisprudenza citata]. Il principio di precauzione è sotteso all’insieme delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

45      Il considerando 8 del regolamento n. 1107/2009 precisa che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e detto regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente. A tale proposito, occorre rilevare che le procedure di autorizzazione e di approvazione preventiva istituite da tale regolamento per i prodotti fitosanitari e le loro sostanze attive si ispirano al principio di precauzione (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punti 60 e 61 e giurisprudenza citata).

46      Ne consegue che la Commissione, nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009, deve tener conto del principio di precauzione. Per quanto riguarda più precisamente le sostanze attive, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può adottare misure che limitino l’uso di una sostanza facendo così prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, e ciò senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 97).

47      Al fine di rispondere agli argomenti della ricorrente, occorre pertanto interpretare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce del principio di precauzione, tenuto conto della durata e della frequenza della proroga dell’approvazione del boscalid.

48      A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (v. sentenze del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 56 e giurisprudenza citata).

49      In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 risulta che «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione in sede di fissazione del periodo di proroga, ossia «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per ultimare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18».

50      Pertanto, da tale disposizione risulta che se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, risulti che l’approvazione scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo, viene adottata «una decisione (…) che rinvia la scadenza del periodo di approvazione», e ciò «per un periodo sufficiente all’esame della domanda». Sebbene non si possa escludere dalla formulazione di tale disposizione che, alla fine di detto periodo, venga adottata una nuova decisione di proroga, tale proroga, che ha luogo solo per consentire di ultimare la procedura di rinnovo, non può che essere di natura provvisoria, come spiega il Consiglio nella sua memoria di intervento.

51      La durata del periodo di proroga deve pertanto essere adeguata alle circostanze concrete del caso specifico e non può, di conseguenza, essere applicata in maniera automatica, o addirittura sistematica.

52      Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ha l’effetto di consentire la proroga della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza (sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 104).

53      In secondo luogo, occorre tener conto del contesto in cui si inserisce la norma sancita dall’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009.

54      Detta norma fa parte della sezione del regolamento n. 1107/2009 che riguarda l’approvazione delle sostanze attive. Tali approvazioni, nonché il loro rinnovo, sono oggetto di diverse disposizioni che disciplinano lo svolgimento della procedura applicabile.

55      Sotto un primo profilo, un’approvazione può essere concessa solo per un periodo non superiore a dieci anni (articolo 5 del regolamento n. 1107/2009), limitazione che riprende quella prevista dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), la quale era in vigore al momento dell’approvazione del boscalid. Come spiegato nel considerando 15 del regolamento n. 1107/2009, è per motivi di sicurezza che il periodo di approvazione delle sostanze attive è limitato nel tempo e deve essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all’impiego di queste sostanze. Un rinnovo è valido per un periodo non superiore a quindici anni (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009).

56      Ne consegue che il legislatore si è premurato di prevedere periodi di approvazione e di rinnovo limitati, al fine di evitare il mantenimento sul mercato di sostanze attive che risultassero presentare rischi inaccettabili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. La realizzazione di tale obiettivo, alla luce del principio di precauzione, richiede che il riesame delle sostanze abbia luogo periodicamente, come sottolinea giustamente la Commissione quando illustra l’approccio periodico del regolamento n. 1107/2009.

57      Sotto un secondo profilo, la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione (articolo 15 del regolamento n. 1107/2009). Detto termine è dunque ritenuto sufficiente per ultimare tale procedura e adottare una decisione sul rinnovo dell’approvazione richiesta, garantendo al contempo l’efficacia dell’approccio periodico ricordato al punto 56 supra.

58      A tal fine, l’articolo 19 del regolamento n. 1107/2009 ha conferito alla Commissione la competenza ad adottare, mediante un regolamento di esecuzione, le disposizioni necessarie per l’applicazione della procedura di rinnovo.

59      È in tal modo che è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26), che fissa, in particolare, scadenze per le varie fasi della procedura di rinnovo al fine di assicurarne il corretto espletamento (considerando 3). Tale regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle norme già previste nel regolamento n. 1107/2009, garantendo nel contempo condizioni uniformi di applicazione nell’Unione.

60      In particolare, gli articoli da 1 a 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevedono le norme relative all’ammissibilità della domanda presentata da un produttore della sostanza attiva a uno Stato membro e introducono determinati termini per tale prima fase della procedura. Conformemente all’articolo 3 di detto regolamento, tale domanda è anzitutto verificata dallo Stato membro relatore, il quale si accerta che essa sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 e che contenga tutti gli elementi previsti all’articolo 2 di quest’ultimo. Più specificamente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la domanda di rinnovo deve contenere i nuovi dati che il richiedente intende presentare e che sono necessari in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. Inoltre, conformemente all’articolo 6 del medesimo regolamento, dopo aver ricevuto la risposta affermativa dello Stato membro relatore in merito a tale verifica, il richiedente presenta i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’EFSA. Infine, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro il termine e contengono tutti gli elementi previsti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’EFSA della data di ricevimento di tali fascicoli e dell’ammissibilità della domanda.

61      Parimenti, gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 definiscono la procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva e prevedono termini precisi entro i quali i diversi attori coinvolti nella procedura devono preparare e comunicare il loro rapporto o le loro conclusioni. Anzitutto, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, elabora e trasmette alla Commissione, con copia all’EFSA, un rapporto in cui valuta l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 (articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Dopo aver ricevuto il progetto di rapporto valutativo dallo Stato membro relatore, l’EFSA lo inoltra al richiedente e agli altri Stati membri (articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). A decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’EFSA, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e in base ai documenti d’orientamento disponibili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari, adotta conclusioni sull’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. Se del caso, l’EFSA organizza una consultazione di esperti, in particolare degli esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. Essa comunica le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico (articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Infine, a seguito del ricevimento delle conclusioni dell’EFSA e tenendo conto del progetto di rapporto valutativo redatto dallo Stato membro relatore, delle osservazioni del richiedente e degli altri Stati membri e delle conclusioni adottate dall’EFSA, la Commissione presenta al comitato permanente una relazione detta «sul rinnovo» e un progetto di regolamento. Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione adotta un regolamento conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012).

62      Solo l’ultima fase della procedura prevista all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, che riguarda l’adozione del regolamento di rinnovo dell’approvazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, non prevede un termine.

63      Ne consegue che la procedura di rinnovo è fondata sull’esecuzione di un calendario preciso (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 103). L’imposizione di tali termini e la necessità che essi siano rispettati sono peraltro coerenti con il requisito secondo cui occorre che l’intera procedura non duri più di tre anni, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 (sentenza del 9 dicembre 2021, Agrochem–Maks/Commissione, C‑374/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:990, punto 82).

64      Il rispetto di tali termini e dell’esigenza di celerità della procedura è tanto più importante in quanto un regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che proroga l’approvazione della sostanza attiva in questione per un certo periodo, ha gli stessi effetti di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una determinata sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento oppure di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punti 57 e 58).

65      Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 preveda un meccanismo che deve essere applicato in via eccezionale, qualora le condizioni previste da detto regolamento siano soddisfatte. Un’applicazione sistematica di tale meccanismo nelle procedure di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non è quindi compatibile con i requisiti del regolamento n. 1107/2009 e, più in generale, con lo spirito di tale regolamento.

66      Al contrario, la Commissione deve, ogniqualvolta essa prolunghi un periodo di approvazione, effettuare una valutazione del caso specifico e prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» richiesto per ultimare la valutazione in corso.

67      Peraltro, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 lascia alla discrezionalità della Commissione la determinazione di cosa costituisca un «periodo sufficiente». Tale potere discrezionale non è assoluto, ma è limitato dal terzo comma di detto articolo, che prevede gli elementi da prendere in considerazione in sede di fissazione del periodo di proroga.

68      Inoltre, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non può essere letto e applicato isolatamente, bensì deve essere letto in combinato disposto con le disposizioni del terzo comma che lo completa.

69      A tal riguardo, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 si applica solo alle situazioni contemplate dal secondo comma di detto articolo.

70      Da un lato, tale interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Infatti, i primi due commi di tale articolo utilizzano la stessa espressione «periodo sufficiente» di proroga e non vi è motivo di operare una distinzione tra i due. Inoltre, il secondo comma di tale articolo ha carattere transitorio, in quanto si applica alle sostanze la cui iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 è scaduta prima del 14 giugno 2014. Non è così per il terzo comma, che fa riferimento anche ad altre disposizioni del regolamento n. 1107/2009, ossia quelle dell’articolo 18, che non hanno carattere transitorio. La portata del terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non è dunque limitata al secondo comma di detto articolo.

71      Dall’altro lato, nel testo originale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006) 388 definitivo della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, il primo e il secondo comma di quello che è attualmente l’articolo 17 del regolamento n. 1107/009 facevano parte del medesimo comma, il quale era direttamente seguito dal comma relativo alla durata della proroga. Ciò dimostra l’intenzione del legislatore di prevedere gli elementi da prendere in considerazione per fissare la durata della proroga applicati nelle situazioni contemplate oggi dai primi due commi dell’articolo 17 di tale regolamento.

72      Ne consegue che il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 è applicabile per fissare il «periodo sufficiente» di proroga.

73      Sotto un terzo profilo, come ricordato ai punti da 41 a 46 supra, il principio di precauzione è sotteso all’insieme delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

74      In tale contesto, l’espressione «periodo sufficiente» utilizzata all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 deve essere intesa nel senso che essa richiede la definizione di un periodo che non scenda al di sotto né ecceda quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo per ciascun caso specifico.

75      In terzo luogo, occorre tener conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009.

76      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 1107/2009 intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola. La Commissione sostiene quindi correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è multiplo. Tuttavia, come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

77      Imponendo il mantenimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente, il regolamento n. 1107/2009 applica l’articolo 11 TFUE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che concretizza tale obbligo. Quest’ultimo articolo dispone effettivamente che la Commissione, nelle sue proposte in materia, segnatamente, di protezione dell’ambiente, presentate a titolo del ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che anche il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea, nell’ambito delle rispettive competenze, cercano di conseguire tale obiettivo. Tale protezione ha un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata).

78      Ne consegue che, tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve attribuire particolare importanza a quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente quando essa svolge una procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, a fortiori qualora tale procedura ecceda l’ambito temporale previsto per il suo svolgimento e essa conceda una proroga del periodo di approvazione ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento.

79      Dall’insieme delle considerazioni che precedono si possono trarre i seguenti principi. In primo luogo, la proroga del periodo di approvazione è di natura provvisoria ed eccezionale, ed è consentita in ragione di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza. Essa deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso specifico e non può, di conseguenza, essere applicata in maniera automatica, o addirittura sistematica. In secondo luogo, la durata della proroga deve essere sufficiente all’esame della domanda di rinnovo. Nel fissare tale durata, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi previsti dall’articolo 17, terzo comma, del regolamento n. 1107/2009 ed effettuare una valutazione caso per caso. In terzo luogo, tale periodo non deve scendere al di sotto né eccedere quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo.

80      In quarto luogo, più in generale, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tener conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce dell’esigenza di celerità della procedura ricordata al punto 64 supra. In particolare, tenuto conto della durata limitata di un’approvazione e dell’approccio periodico scelto dal legislatore, basato su una nuova valutazione dei rischi delle sostanze attive a intervalli regolari, non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo significativamente superiore a quello dell’approvazione iniziale, il che priverebbe di qualsiasi effetto utile il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento.

81      Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime un bilanciamento dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non sia vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sfuggono al controllo del richiedente.

82      Dall’altro lato, la proroga concessa è solo provvisoria, può essere interrotta da una decisione di non rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso specifico.

83      Nel caso di specie, nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ritiene che il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 si applichi solo alle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del secondo comma di tale articolo e che quindi non si applichi alla proroga del periodo di approvazione del boscalid. In secondo luogo, la Commissione giustifica la proroga in esame in base al fatto che essa era in attesa della relazione dell’EFSA. Essa ritiene che una proroga di durata più breve, rinnovabile ove necessario, sia preferibile a un’unica proroga di durata più lunga. In terzo luogo, l’argomento vertente sul fatto che il periodo di approvazione del boscalid era già stato prorogato più volte sarebbe irrilevante. Secondo la Commissione, non vi sarebbe alcuna limitazione quanto alla frequenza di applicazione dell’articolo 17 di detto regolamento. La Commissione sottolinea altresì che le condizioni previste da tale articolo erano soddisfatte nel caso di specie e che il meccanismo di proroga è stato previsto dal legislatore nell’interesse della certezza del diritto.

84      Inoltre, nella decisione impugnata, la Commissione nega di aver concesso proroghe illimitate. Essa riconosce che vi sono problemi nel rispetto dei termini a livello degli Stati membri, ma ritiene che tali problemi sistemici non siano tali da rendere illegittima una decisione di proroga.

85      Peraltro, per quanto riguarda il principio di precauzione, la Commissione spiega, nella decisione impugnata, che l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non richiede né un’analisi né una scelta sostanziale, in quanto una decisione nel merito viene adottata al termine della procedura sul rinnovo. Il suo potere discrezionale sarebbe limitato alla scelta della durata del periodo di proroga ed è solo nell’ambito di tale scelta che il principio di precauzione sarebbe applicato. L’applicazione di tale principio significherebbe, per la Commissione, che la proroga debba essere la più breve possibile per ottenere i risultati scientifici necessari, conformemente al regolamento n. 1107/2009, e che non si debba attendere la fine del periodo di proroga per adottare una decisione di rinnovo o di non rinnovo.

86      Così, in primo luogo, nella decisione impugnata, la Commissione ha esplicitamente negato l’applicabilità degli elementi previsti al terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 (v. punti 69 e 83 supra). In secondo luogo, essa ritiene che i criteri previsti da tale articolo fossero soddisfatti, senza tuttavia esaminare i diversi elementi del caso di specie al fine di assicurarsi di applicare una proroga di durata sufficiente all’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione del boscalid.

87      A tal riguardo, risulta che il regolamento di esecuzione 2022/708 applica il medesimo periodo di proroga, vale a dire un anno, a 50 sostanze diverse. Se è vero, come fa valere la Commissione nelle sue memorie, che essa non è obbligata ad adottare 50 regolamenti di esecuzione diversi, ciascuno riguardante una sostanza diversa, un periodo di proroga identico per 50 sostanze, non corredato di spiegazioni quanto alla scelta di tale durata, può difficilmente conciliarsi con l’esigenza di un’analisi caso per caso. Gli argomenti della Commissione secondo cui essa non era tenuta a effettuare un’analisi sostanziale e non avrebbe potuto consentire la scadenza dell’approvazione di tali sostanze in ragione delle richieste di informazioni supplementari non incidono sul suo obbligo di effettuare un’analisi in concreto di ciò che è un periodo «sufficiente» nel caso della proroga del periodo di approvazione di ciascuna sostanza, tra cui il boscalid.

88      In terzo luogo, l’approccio della Commissione espresso nella decisione impugnata, secondo cui essa ha optato per estensioni di un periodo limitato, che poteva essere prorogato nuovamente se necessario, anziché per un solo periodo più lungo, viola l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, il quale richiede, come spiegato al punto 79 supra, che il periodo di proroga sia calcolato in concreto e in funzione delle fasi della procedura che restano da svolgere e che esso non scenda al di sotto né ecceda quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo.

89      In quarto luogo, la Commissione commette un errore di diritto laddove afferma, nella decisione impugnata, che le proroghe successive dell’approvazione del boscalid non devono essere prese in considerazione e che non esiste alcuna limitazione per quanto riguarda la frequenza di utilizzo dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Un siffatto approccio è contrario al principio enunciato al punto 80 supra.

90      Gli argomenti della Commissione con i quali essa sostiene che i periodi di proroga non possono essere sommati e che la nozione di durata accumulata, durante la quale l’approvazione di una sostanza è prorogata sulla base dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, è sconosciuta a detto regolamento non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.

91      È vero che il regolamento di esecuzione 2022/708 prevede la proroga del periodo di approvazione del boscalid per un anno e che è solo questo regolamento a costituire l’oggetto della richiesta di riesame interno. È altresì pacifico che la Commissione poteva riesaminare unicamente la legittimità di tale regolamento.

92      Tuttavia, tenuto conto della natura provvisoria della proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive e del fatto che si tratta di una misura che interviene nel corso di una procedura di rinnovo della quale costituisce un’eventuale fase, non è possibile considerare tale proroga isolatamente rispetto alla totalità della procedura di cui essa fa parte.

93      Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione 2022/708 prevede una quinta proroga del periodo di approvazione del boscalid, estendendo così il periodo di esame della domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza a otto anni e prorogando l’approvazione di cinque anni.

94      Se tale contesto dovesse essere ignorato, il risultato dell’esame della legittimità delle proroghe successive sarebbe ogni volta simile a quello di una prima proroga. Orbene, un tale risultato sarebbe contrario ai principi enunciati ai punti 79 e 80 supra.

95      Un’analisi isolata di ciascun periodo di proroga contribuirebbe inoltre ad aggravare ciò che la Commissione descrive nella decisione impugnata come problemi «sistemici» connessi al rispetto dei termini della procedura di rinnovo.

96      Occorre dunque respingere tali argomenti della Commissione.

97      Pertanto, occorre accogliere la terza parte del primo motivo di ricorso e la seconda parte del terzo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare le altre parti del primo motivo di ricorso.

 Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso

98      Con la prima parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che il ritardo nella procedura di rinnovo fosse dovuto a motivi che sfuggivano al controllo del richiedente.

99      Anzitutto, occorre constatare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 presentano divergenze. Infatti, sebbene talune versioni, compresa la francese, utilizzino l’espressione «raisons indépendantes de la volonté du demandeur» [motivi indipendenti dalla volontà del richiedente], il concetto di «volonté» [volontà] non si ritrova in altre versioni linguistiche. Infatti, alcune altre versioni linguistiche, tra cui l’inglese, utilizzano la nozione di «controllo». Altre versioni linguistiche, come il tedesco, utilizzano il concetto di «responsabilità» o ancora la nozione di influenza. Altre versioni si limitano, da parte loro, a menzionare motivi «indipendenti dal richiedente».

100    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v. sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 38 e giurisprudenza citata).

101    Pertanto, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e più precisamente l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» devono essere interpretati tenendo conto al contempo della finalità di tale disposizione e del contesto in cui essa si inserisce.

102    Per quanto riguarda il contesto in cui tale norma si inserisce, in primo luogo, occorre rinviare alle considerazioni esposte al punto 54 supra e seguenti. In secondo luogo, occorre esaminare il ruolo del richiedente il rinnovo nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

103    Infatti, tanto la procedura di approvazione quanto la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, in seguito, eventualmente, richiedente il rinnovo, come risulta rispettivamente dall’articolo 7 del regolamento n. 1107/2009 e dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Il produttore della sostanza attiva, in seguito, eventualmente, richiedente il rinnovo è un attore centrale nel corso delle procedure di approvazione e rinnovo e un interlocutore principale per i soggetti coinvolti in tali procedure.

104    Per quanto riguarda più precisamente la procedura di rinnovo, il richiedente il rinnovo è responsabile del contenuto della domanda (articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 844/2012), del deposito di fascicoli supplementari (articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e della trasmissione di informazioni supplementari allo Stato membro relatore o all’EFSA (articolo 11, paragrafo 5, e articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e può presentare osservazioni all’EFSA sul progetto di rapporto valutativo dello Stato membro relatore o sulla relazione sul rinnovo (articolo 12, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Ciascuna di tali interazioni con il richiedente il rinnovo è soggetta a termini precisi.

105    Ne consegue che il richiedente il rinnovo è un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura fornendo dati o presentando osservazioni, il che gli permette di influenzare lo svolgimento della procedura. Il legislatore ha dunque deciso di subordinare la proroga del periodo di approvazione alla condizione che l’eventuale ritardo sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» il rinnovo.

106    Per contro, per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non deve presentare domanda e non è prevista una procedura di consultazione con quest’ultimo. La procedura è avviata d’ufficio e la Commissione deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente».

107    Pertanto, il comportamento del richiedente deve essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo precedenti un’eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali il richiedente ha svolto un ruolo partecipativo.

108    A tal riguardo, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime un bilanciamento dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione.

109    Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, occorre fare riferimento ai punti da 75 a 78 supra e, in particolare, al fatto che la Commissione deve attribuire particolare importanza all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente nel gestire una procedura di rinnovo di una sostanza attiva.

110    La Commissione, quando esamina il ruolo svolto dal richiedente il rinnovo in relazione ai ritardi verificatisi nel corso di una procedura di rinnovo, deve assicurarsi non solo che tale richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta, ossia che egli non abbia agito in modo tale da causare ritardi o da concorrere a ritardi.

111    Ne consegue che un approccio richiedente un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento della procedura è troppo restrittivo e rischia di minare l’equilibrio stabilito dal legislatore a vantaggio degli interessi del richiedente il rinnovo. Un siffatto approccio restrittivo favorevole al richiedente il rinnovo sarebbe altresì contrario alla giurisprudenza, la quale esige che il livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente abbia un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata), nonché al contesto in cui si inserisce la norma prevista all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e che è costituito da un quadro normativo che definisce in modo dettagliato la partecipazione del richiedente il rinnovo alla procedura.

112    Al fine di rispettare il bilanciamento effettuato dal legislatore, occorre pertanto interpretare l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 nel senso che esso richiede un’analisi oggettiva e in concreto delle ragioni del ritardo per stabilire se tale ritardo sia dovuto a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme che si applicano alla domanda e alla procedura di rinnovo. A tal riguardo, il fatto che il ritardo sia dovuto, almeno in parte, alla presentazione tardiva di un rapporto o di conclusioni da parte di una o più autorità coinvolte nella procedura di rinnovo non può essere sufficiente per escludere qualsiasi ruolo del richiedente, dato che quest’ultimo avrebbe potuto essere all’origine di un siffatto ritardo, seppur avendo rispettato i termini impostigli dal regolamento n. 1107/2009.

113    Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che il ritardo sia dovuto a motivi che sfuggono al controllo del richiedente il rinnovo qualora tale ritardo sia ascrivibile ad altri soggetti della procedura di rinnovo, ad esempio allo Stato membro relatore, all’EFSA o a sé stessa, oppure a casi di forza maggiore. La Commissione spiega che essa deve unicamente dimostrare che il ritardo non è dovuto al richiedente il rinnovo, senza dover esaminare perché tale ritardo si sia verificato, né chi potrebbe essere considerato «colpevole», né supervisionare gli altri attori che intervengono nel corso della procedura di rinnovo. In primo luogo, la Commissione spiega che il ritardo di cui trattasi nel caso di specie era dovuto alla presentazione tardiva del progetto di rapporto riveduto dallo Stato membro relatore, il che costituirebbe una circostanza chiaramente soddisfacente la condizione prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 secondo cui il ritardo non deve essere causato dal richiedente il rinnovo. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che le affermazioni della ricorrente secondo cui le lacune nei dati identificate nel progetto di rapporto per il rinnovo e il fatto che l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari potrebbero aver contribuito al ritardo devono essere respinte in quanto speculative. In terzo luogo, e in ogni caso, tali affermazioni sarebbero fondate su una confusione tra la completezza dei fascicoli supplementari e le conclusioni che possono essere tratte dalla valutazione dei fascicoli presentati. Il richiedente il rinnovo dovrebbe presentare fascicoli supplementari che soddisfino i requisiti dei dati del quadro normativo applicabile per suffragare la sua domanda di rinnovo. Di conseguenza, secondo la Commissione, un richiedente il rinnovo non può essere responsabile, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, delle lacune nei dati o delle domande di informazioni supplementari che ne risultano in forza del regolamento di esecuzione n. 844/2012.

114    A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a una verifica concreta, e neppure sommaria, del ruolo del richiedente il rinnovo in relazione al fatto che la procedura di rinnovo ha subito ritardi.

115    Nelle sue memorie, la Commissione fa inoltre valere che un ritardo causato, almeno in parte, da un attore diverso dal richiedente il rinnovo, nel caso di specie lo Stato membro relatore, non può essere inteso come riconducibile alla responsabilità o alla volontà del richiedente. La Commissione ritiene di non dover esaminare il peso del concorso del richiedente il rinnovo al ritardo.

116    Orbene, allorché non ha proceduto a un’analisi in concreto del ruolo svolto dal richiedente, ha applicato un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ha ignorato qualsiasi ruolo eventuale di quest’ultimo in caso di concorso, anche parziale, al ritardo di un altro soggetto, la Commissione ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e non ha rispettato il bilanciamento effettuato dal legislatore (v. punti 111 e 112 supra).

117    Ne consegue che anche la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere accolta.

118    Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il boscalid, senza che sia necessario esaminare il secondo e il quarto motivo di ricorso.

 Sulle spese

119    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

120    In applicazione dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, il Parlamento, il Consiglio, la BASF e la CropLife Europe sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione Ares(2022) 8437051 della Commissione, del 6 dicembre 2022, recante rigetto della richiesta di riesame interno proposta dalla Pollinis France in merito al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s–metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea è annullata nella parte in cui essa proroga il periodo di approvazione del boscalid.

2)      La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Pollinis France.

3)      Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la BASF SE e la CropLife Europe si faranno carico delle proprie spese.

da Silva Passos

Półtorak

Reine

Pynnä

 

      Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.

 

Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 – Pollinis France / Commissione

(Causa T-94/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 6 dicembre 2022, che respinge la richiesta di riesame interno della ricorrente, relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 1 della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva boscalid;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una lettura illegittima dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

La decisione impugnata si baserebbe su una lettura dell’articolo 17 che non è compatibile con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento n. 1107/2009, con il principio di precauzione e con diverse disposizioni di diritto primario [articoli 168 e 191 TFUE e articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ("la Carta")].

L’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non può essere interpretato come un obbligo per la Commissione di prorogare un’approvazione all’infinito, indipendentemente dal numero e dalla durata delle proroghe precedentemente concesse e dai rischi che tale proroga può comportare per la salute umana o per l’ambiente.

Nel caso del boscalid, in particolare, la Commissione non poteva prorogare per così tanti anni la sua approvazione, considerando che la richiesta di rinnovo ha sollevato un gran numero di domande da parte dell’EFSA e che numerosi studi sollevano seri dubbi sulla sicurezza del boscalid sia per la salute umana che per l’ambiente.

Secondo motivo, vertente, in via subordinata, sull’illegittimità dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

Se il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata (e il regolamento di esecuzione 2022/708 della Commissione) si basino su una lettura corretta dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale disposizione legislativa dovrebbe essere annullata ai fini del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, in quanto sarebbe contraria al principio di precauzione, agli articoli 168 e 191 TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta. Di conseguenza, l’articolo 17 non dovrebbe essere applicato e non potrebbe fungere da adeguata base giuridica per la decisione impugnata, che dovrebbe pertanto essere annullata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

La Commissione avrebbe commesso un errore nel ritenere soddisfatte le condizioni per la proroga di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009:

la Commissione ha erroneamente ritenuto che il ritardo nel processo di rinnovo non fosse imputabile al richiedente il rinnovo, senza indagare in alcun modo sul ruolo svolto dal richiedente in tale ritardo;

la Commissione ha erroneamente ritenuto che la proroga del periodo di approvazione del boscalid, per il quinto anno consecutivo, fosse necessaria per esaminare la domanda di rinnovo.

Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione.

La Commissione avrebbe commesso un errore sia nel ritenere il regolamento di esecuzione n. 2022/708 della Commissione sufficientemente motivato, sia omettendo di indicare, nella decisione impugnata, le ragioni del ritardo nella procedura di rivalutazione.

____________

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2022, L 133, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

 

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

19 novembre 2025 (*)

« Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 »

Nella causa T‑565/23,

Aurelia Stiftung, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da A. Willand e A. Mostler, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Becker, D. Milanowska e M. ter Haar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Bayer Agriculture, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata da H. Posser, F. Geber e T. Römhild, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Aurelia Stiftung, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione Ares(2023) 4611321 della Commissione, del 3 luglio 2023, che respinge la richiesta di riesame interno da essa presentata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2022, L 312, pag. 99) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Berlino (Germania). I suoi obiettivi comprendono, in particolare, la protezione degli animali, della natura e dell’ambiente.

3        Il glifosato è una sostanza attiva ampiamente utilizzata nei prodotti erbicidi.

4        Il glifosato è stato approvato per la prima volta con la direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14). Conformemente all’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), l’approvazione del glifosato è entrata in vigore il 1° luglio 2002 e doveva scadere il 30 giugno 2012.

5        Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414 (GU 2009, L 309, pag. 1), è entrato in vigore nel 2009. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1), ha adottato l’elenco previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009. Il glifosato rientrava in detto elenco, con data di scadenza del periodo di approvazione al 31 dicembre 2015.

6        Il 20 ottobre 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 al fine di prorogare i periodi di approvazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU 2015, L 276, pag. 48), adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ha prorogato il periodo di approvazione del glifosato fino al 30 giugno 2016, per il motivo che la valutazione della sostanza era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente.

7        Il 29 giugno 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, pag. 52), ha prorogato per la seconda volta il periodo di approvazione del glifosato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, indicandone la nuova data di scadenza, segnatamente «[sei] mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’[ECHA], o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore».

8        Il 12 dicembre 2017, l’approvazione del glifosato è stata rinnovata fino al 15 dicembre 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento n. 1107/2009, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 (GU 2017, L 333, pag. 10).

9        Il 14 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha invitato il richiedente il rinnovo dell’approvazione del glifosato a fornire ulteriori informazioni, che quest’ultimo ha fornito in tempo utile.

10      Il 10 maggio 2022 l’EFSA e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno informato la Commissione europea che l’adozione delle conclusioni della revisione inter pares della valutazione dei rischi connessi al glifosato avrebbe avuto luogo in ritardo.

11      Il 2 dicembre 2022 l’approvazione del glifosato è stata prorogata fino al 15 dicembre 2023 dal regolamento di esecuzione 2022/2364.

12      In data 30 gennaio 2023, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2022/2364, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

13      Il 3 luglio 2023 la Commissione ha respinto con la decisione impugnata la richiesta di riesame interno.

14      Il 28 novembre 2023 l’approvazione del glifosato è stata rinnovata fino al 15 dicembre 2033 con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660 della Commissione che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato in conformità al regolamento n. 1107/2009 e che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 (GU L, 2023/2660).

15      Il 24 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2023/2660.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione, sostenuta dalla Bayer Agriculture, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

18      La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, in sostanza, il primo, su una violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 in quanto la proroga del periodo di approvazione serve alla realizzazione di una fase della procedura il cui termine non può essere prorogato, il secondo, su un’applicazione e un’interpretazione errate dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda il ruolo del richiedente il rinnovo, il terzo e il quarto, su una violazione del principio di precauzione e su un non corretto bilanciamento degli interessi in gioco nell’ambito della gestione dei rischi e, il quinto, su una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sulla persistenza dellinteresse ad agire

19      La Bayer Agriculture sostiene che l’interesse ad agire della ricorrente è venuto meno dopo l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/2660, che ha rinnovato l’approvazione del glifosato, contro il quale la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno fondata su un’argomentazione analoga.

20      Il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere reale ed effettivo. Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata).

21      Nel caso di specie, come sostiene la Bayer Agriculture, il periodo di proroga dell’approvazione del glifosato è scaduto il 15 dicembre 2023 e l’approvazione di tale sostanza attiva è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione 2023/2660.

22      Tuttavia, in primo luogo, la decisione impugnata non è stata ritirata dalla Commissione, cosicché la controversia ha conservato il suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45 e giurisprudenza citata). Come fatto valere dalla ricorrente, la decisione impugnata e la richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2023/2660 hanno oggetti diversi.

23      In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che un ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea al fine di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è, a suo avviso, inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 28).

24      Ciò si verifica nella presente causa, dal momento che l’illegittimità fatta valere dalla ricorrente si basa, in particolare, su un’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che la Commissione rischia di reiterare in occasione di un’altra richiesta di riesame interno riguardante la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva.

25      Ne consegue che, nonostante l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/2660, contro il quale la ricorrente ha parimenti presentato una richiesta di riesame, essa conserva un interesse ad agire nel caso di specie.

 Sulla ricevibilità del ricorso

26      La Bayer Agriculture contesta la legittimazione ad agire della ricorrente. Da un lato, la ricorrente non sarebbe legittimata a presentare una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, in quanto il suo obiettivo primario dichiarato non sarebbe quello di promuovere la tutela dell’ambiente. Infatti, essa sarebbe attiva nei settori dell’apicoltura e dell’orticoltura e tali attività non servirebbero a tutelare l’ambiente. Dall’altro lato, la promozione dell’apicoltura riguarderebbe animali che non vivono allo stato selvatico e non rientrerebbe nel settore della tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale. Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto per irricevibilità.

27      Il Tribunale ricorda che l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 prevede che una «qualsiasi organizzazione non governativa (…) che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo (…) se ritiene che l’atto (…) configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)».

28      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1367/2006 dispone che un’organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno a condizione che tale organizzazione abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale.

29      L’articolo 2 del regolamento n. 1367/2006, intitolato «Definizioni», dispone, al paragrafo 1, lettera f), che ai fini di detto regolamento si intende per diritto ambientale «la normativa dell’Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale».

30      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006 enuncia che la questione se un atto sia stato adottato nell’ambito del diritto ambientale non dipende dalla base giuridica sulla quale è stato adottato. La nozione di «diritto ambientale», ai fini di detto regolamento, comprende qualsiasi disposizione legislativa dell’Unione che contribuisca al perseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale. Dal tenore letterale di tale articolo deriva che, rinviando, sostanzialmente, agli obiettivi enunciati all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, il legislatore dell’Unione ha inteso dare alla nozione di «diritto ambientale», di cui al regolamento n. 1367/2006, un significato ampio, che non si limita a questioni legate alla protezione dell’ambiente naturale in senso stretto. Tale constatazione è peraltro corroborata dall’articolo 192, paragrafo 2, TFUE, secondo il quale il diritto dell’ambiente di cui al titolo XX di detto Trattato può comprendere anche disposizioni aventi principalmente natura fiscale, misure concernenti l’assetto territoriale, la gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, la destinazione dei suoli nonché le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo. Un’interpretazione restrittiva della nozione di «diritto ambientale» comporterebbe che siffatte disposizioni e misure non rientrerebbero, in gran parte, in tale settore (sentenza del 14 marzo 2018, TestBioTech/Commissione, T‑33/16, EU:T:2018:135, punti da 42 a 45).

31      In tale contesto, il Tribunale ha già ammesso implicitamente che un’associazione senza scopo di lucro che opera a favore della conservazione e della promozione delle api era legittimata a presentare una richiesta di riesame interno contro una proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T‑12/17, EU:T:2018:616).

32      Nel caso di specie, dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello statuto della ricorrente risulta che il suo obiettivo è promuovere, in particolare, la tutela della natura e la conservazione del paesaggio, la tutela dell’ambiente, l’allevamento degli animali e la coltivazione dei vegetali. Tali obiettivi sono realizzati, in particolare, mediante diverse azioni riguardanti la protezione delle api.

33      Tenuto conto della concezione estesa della nozione di «diritto ambientale» nell’ambito del regolamento n. 1367/2006 (v. giurisprudenza citata al precedente punto 30) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Bayer Agriculture, non si limita a questioni connesse alla protezione dell’ambiente naturale in senso stretto, si deve ritenere che la ricorrente soddisfi la condizione prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1367/2006, vale a dire essere un’associazione il cui obiettivo primario dichiarato è quello di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale, circostanza che la Commissione non contesta del resto.

34      Gli argomenti della Bayer Agriculture relativi alla ricevibilità del ricorso devono pertanto essere respinti.

 Sul secondo motivo, vertente su unapplicazione e su uninterpretazione non corrette dellarticolo 17 del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda il ruolo del richiedente il rinnovo

 Sulla ricevibilità del secondo motivo

35      Senza sollevare esplicitamente l’irricevibilità del secondo motivo, la Commissione esprime dubbi quanto al fatto che le asserite violazioni dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 comporterebbero una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006, come richiesto dall’articolo 10 del medesimo regolamento.

36      Il Tribunale considera che, alla luce dell’interpretazione estensiva della nozione di «diritto ambientale» nell’ambito del regolamento n. 1367/2006 (v. punto 30 supra), l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la cui violazione rientra in particolare nel secondo motivo, è una disposizione che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006. Infatti, tale disposizione consente di prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo che deve prendere in considerazione, in particolare, i rischi presentati dalla sostanza interessata per l’ambiente.

37      Pertanto, il secondo motivo della ricorrente è ricevibile.

 Nel merito

38      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la condizione prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, secondo la quale i motivi del ritardo devono «sfugg[ire] al controllo» del richiedente il rinnovo, fosse soddisfatta. Infatti, ritardi al momento del rinnovo dell’approvazione del glifosato sarebbero derivati dalla necessità di chiedere documenti e informazioni al richiedente e poi di valutarli. La ricorrente sottolinea le lacune nei dati forniti dal richiedente nonché l’incompletezza della domanda di rinnovo e del fascicolo supplementare, che risulterebbero dal gran numero di informazioni complementari richieste dall’EFSA al richiedente. I motivi dei ritardi dovrebbero essere esaminati in modo concreto.

39      Il Tribunale ricorda che l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 dispone che la decisione di proroga è adottata «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo».

40      Anzitutto, occorre constatare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 presentano divergenze. Infatti, sebbene talune versioni, compresa la francese, utilizzino l’espressione «raisons indépendantes de la volonté du demandeur», il concetto di «volonté» non si ritrova in altre versioni linguistiche. Infatti, alcune altre versioni linguistiche, tra cui l’inglese, utilizzano la nozione di «controllo». Altre versioni linguistiche, come il tedesco, utilizzano il concetto di «responsabilità» o ancora la nozione di influenza. Altre versioni si limitano, da parte loro, a menzionare motivi «indipendenti dal richiedente».

41      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 38 e giurisprudenza citata).

42      Pertanto, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e più precisamente l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» devono essere interpretati tenendo conto al contempo della finalità di tale disposizione e del contesto in cui essa si inserisce.

43      Per quanto riguarda il contesto in cui tale norma si inserisce, in primo luogo, occorre ricordare che essa fa parte della sezione del regolamento n. 1107/2009 che riguarda l’approvazione delle sostanze attive. Tali approvazioni, nonché il loro rinnovo, sono oggetto di varie disposizioni che disciplinano lo svolgimento della procedura applicabile.

44      L’approvazione può essere concessa solo per un periodo non superiore a dieci anni (articolo 5 del regolamento n. 1107/2009). Come spiegato al considerando 15 di detto regolamento, è per ragioni di sicurezza che il periodo di approvazione delle sostanze attive è limitato nel tempo e deve essere proporzionale agli eventuali rischi inerenti all’uso delle sostanze. Un rinnovo è valido per un periodo non superiore a quindici anni (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009).

45      Ne consegue che il legislatore ha avuto cura di prevedere periodi di approvazione o di rinnovo limitati, al fine di evitare il mantenimento sul mercato di sostanze attive che risultassero presentare rischi inaccettabili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. La realizzazione di tale obiettivo, alla luce del principio di precauzione, richiede che il riesame delle sostanze abbia luogo periodicamente, come sottolinea giustamente la Commissione quando spiega l’approccio periodico del regolamento n. 1107/2009.

46      In secondo luogo, occorre esaminare il ruolo del richiedente il rinnovo nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

47      Infatti, tanto la procedura di approvazione quanto la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, successivamente, nel caso, richiedente il rinnovo, come risulta rispettivamente dall’articolo 7 del regolamento n. 1107/2009 e dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26). Il produttore della sostanza attiva, successivamente, nel caso, richiedente il rinnovo, è un attore centrale nel corso delle procedure di approvazione e rinnovo e rappresenta un interlocutore principale per le istanze coinvolte in tali procedure.

48      Per quanto riguarda più precisamente la procedura di rinnovo, il richiedente il rinnovo è responsabile del contenuto della domanda (articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 844/2012), del deposito dei fascicoli supplementari (articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e della trasmissione di informazioni supplementari allo Stato membro relatore o all’EFSA (articolo 11, paragrafo 5, e articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e può presentare osservazioni all’EFSA sul progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore o sulla relazione sul rinnovo (articolo 12, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Tutte queste interazioni con il richiedente il rinnovo sono soggette a termini precisi.

49      Ne consegue che il richiedente il rinnovo è un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura fornendo dati o presentando osservazioni, il che lo mette in grado di influenzare lo svolgimento della procedura. Così, il legislatore ha deciso di subordinare la proroga del periodo di approvazione alla condizione che l’eventuale ritardo «sfugg[a] al controllo del richiedente» il rinnovo.

50      Per contro, per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non deve presentare domanda e non è prevista una procedura di consultazione con quest’ultimo. La procedura è avviata d’ufficio e la Commissione deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a motivi «che sfuggono al controllo del richiedente».

51      Pertanto, il comportamento del richiedente deve essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo che precedono un’eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali quest’ultimo ha svolto un ruolo partecipativo.

52      A tal riguardo, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco che è compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione.

53      Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, occorre ricordare che, in forza del suo articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 1107/2009 mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e a migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola. La Commissione sostiene quindi correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è multiplo.

54      Imponendo il mantenimento di un livello elevato di tutela dell’ambiente, il regolamento n. 1107/2009 applica l’articolo 11 TFUE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che concretizza tale obbligo. Quest’ultimo dispone effettivamente che la Commissione, nelle sue proposte in materia, in particolare, di protezione dell’ambiente, effettuate nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni aventi per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che, nell’ambito delle rispettive competenze, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea cercano altresì di conseguire tale obiettivo. Tale protezione ha un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata).

55      Ne consegue che, tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve attribuire un’importanza del tutto particolare a quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente quando essa gestisce una procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, a maggior ragione qualora tale procedura ecceda l’ambito temporale previsto per il suo svolgimento e conceda una proroga del periodo di approvazione ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento.

56      La Commissione, quando esamina il ruolo del richiedente il rinnovo nei ritardi osservati nel corso di una procedura di rinnovo, deve assicurarsi non solo che tale richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dai suoi comportamenti, vale a dire che egli non abbia agito in modo da causare ritardi o da concorrere a ritardi.

57      Ne consegue che un approccio che richiederebbe un elemento intenzionale da parte del richiedente relativo ai ritardi nello svolgimento della procedura è troppo restrittivo e rischia di sconvolgere l’equilibrio trovato dal legislatore a vantaggio degli interessi del richiedente il rinnovo. Un siffatto approccio restrittivo favorevole al richiedente il rinnovo sarebbe altresì contrario alla giurisprudenza, la quale esige che il livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente abbia un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata), nonché al contesto in cui si inserisce la regola prevista all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e che è composto da un quadro normativo che definisce in modo dettagliato la partecipazione del richiedente il rinnovo alla procedura.

58      Al fine di rispettare la ponderazione effettuata dal legislatore, occorre interpretare l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 nel senso che esso richiede un’analisi oggettiva e in concreto delle ragioni del ritardo al fine di stabilire che tale ritardo è indipendente dalla volontà del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme che si applicano al rinnovo. A tal riguardo, il fatto che il ritardo sia dovuto, almeno in parte, alla presentazione tardiva di una relazione o di conclusioni da parte di una o più autorità coinvolte nel procedimento di rinnovo non può essere sufficiente per escludere qualsiasi ruolo del richiedente, dato che quest’ultimo ha potuto essere all’origine di un tale ritardo, anche se ha rispettato i termini impostigli dal regolamento n. 1107/2009. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui la qualità dei dati forniti nel corso della procedura si riveli insufficiente.

59      Nel caso di specie, al punto 61 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato gli argomenti della ricorrente secondo cui il richiedente il rinnovo non avrebbe presentato un fascicolo completo all’inizio della procedura di rinnovo, sarebbe responsabile delle lacune nei dati e non avrebbe presentato tutte le informazioni scientifiche pertinenti disponibili al momento della domanda di rinnovo. La Commissione spiega che, qualora uno Stato membro relatore ritenga che una domanda e fascicoli supplementari siano ricevibili, ciò significa che la domanda è completa ed è stata presentata entro i termini impartiti. Ulteriori ritardi per altri motivi non possono essere attribuiti ad una domanda ricevibile. Le richieste di informazioni complementari sarebbero una parte normale della procedura di rinnovo, in particolare durante la valutazione dei rischi, e non significherebbero che la domanda sia incompleta o che non avrebbe dovuto essere accolta.

60      Al punto 62 della decisione impugnata, la Commissione esamina l’argomento della ricorrente secondo cui il richiedente il rinnovo avrebbe presentato un gran numero di informazioni che avrebbero richiesto molto tempo e personale da parte delle autorità. Essa spiega che ciò non costituisce una circostanza che rientra nel controllo del richiedente il rinnovo, il quale ha semplicemente fornito le informazioni richieste dal quadro giuridico applicabile. La Commissione rileva che, nel caso del glifosato, il volume della letteratura è senza precedenti. Tuttavia, il fatto che il richiedente abbia fornito numerosi dati dimostrerebbe che egli ha agito con diligenza e conformemente ai requisiti di legge. I ritardi derivanti dalla complessità della valutazione che deve essere effettuata dallo Stato membro relatore o dall’EFSA sarebbero tra le situazioni più comuni di ritardi che sfuggono al controllo del richiedente il rinnovo.

61      La Commissione spiega, ai punti da 30 a 33 della decisione impugnata, che, tenuto conto del volume delle nuove informazioni ricevute durante la consultazione pubblica, del numero di punti individuati dal gruppo di valutazione del glifosato e della necessità di valutare le nuove informazioni richieste dall’EFSA al richiedente il rinnovo, il gruppo di valutazione del glifosato ha indicato che un termine supplementare era necessario per presentare un progetto di relazione. La Commissione indica che, poi, l’EFSA e l’ECHA hanno annunciato che, a causa del ritardo previsto per la presentazione del progetto di relazione del gruppo di valutazione del glifosato e per completare il processo di revisione inter pares, la presentazione delle conclusioni dell’EFSA sarebbe stata ritardata e che essa avrebbe avuto luogo nel luglio 2023. È alla luce di tale annuncio che la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di approvazione del glifosato, che doveva scadere il 15 dicembre 2022.

62      In risposta agli argomenti della ricorrente relativi ad asserite lacune nei dati, la Commissione spiega, ai punti da 65 a 68 della decisione impugnata, che, da un lato, tali lacune non sono di competenza del richiedente, in quanto quest’ultimo ha presentato una domanda completa ed entro i termini e poiché le richieste di informazioni supplementari sono una parte normale di qualsiasi procedura di rinnovo. Dall’altro lato, l’esistenza di lacune nei dati non sarebbe pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tale articolo, vale a dire il fatto che risulti che l’approvazione scadrà prima che possa essere adottata una decisione relativa al rinnovo e che i motivi di tale ritardo sfuggano al controllo del richiedente. La Commissione aggiunge che le considerazioni riguardanti le lacune nei dati e nella valutazione dei rischi, nonché i nuovi dati presentati dal richiedente, sono eventualmente pertinenti per valutare la legittimità della decisione relativa al rinnovo, ma non nell’ambito di un procedimento che riguarda la legittimità della proroga del periodo di approvazione.

63      Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha proceduto ad alcuna verifica concreta, e neppure sommaria, del ruolo del richiedente il rinnovo per quanto riguarda il fatto che la decisione di rinnovo non ha potuto essere adottata entro i termini previsti. Essa si è limitata ad individuare altri fattori del ritardo, quali la complessità della valutazione che deve effettuare lo Stato membro relatore o l’EFSA o il volume delle nuove informazioni ricevute mediante la consultazione pubblica, ed è giunta alla conclusione che il ritardo non era dovuto al richiedente.

64      Le spiegazioni della Commissione relative al fatto che la domanda di rinnovo era ricevibile e che le domande di informazioni supplementari non significavano che la domanda di rinnovo non era completa, o ancora che il volume delle informazioni presentate significava che il richiedente era stato diligente e aveva rispettato i suoi obblighi, indicano che essa non ha esaminato né la natura delle informazioni mancanti né la pertinenza delle informazioni presentate nel caso di specie. Inoltre, le spiegazioni della Commissione esposte al precedente punto 62 dimostrano che essa non ha proceduto ad alcuna analisi della natura e dell’impatto sulla durata del procedimento delle lacune nei dati invocati dalla ricorrente, venendo così meno al suo dovere di verificare se le condizioni previste all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 siano soddisfatte.

65      Nelle sue memorie, la Commissione fa peraltro valere che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non richiede affatto di stabilire se o in quale misura il richiedente possa essere responsabile del rischio che l’approvazione oggetto della domanda di rinnovo scada prima dell’adozione di una decisione di rinnovo o se un ritardo nella procedura di rinnovo si fondi esclusivamente su cause che non rientrano nella responsabilità del richiedente. Secondo la Commissione, tale disposizione non richiede neppure di esaminare l’eventuale contributo del richiedente ad un ritardo causato da altri soggetti.

66      Orbene, non procedendo ad un’analisi in concreto del ruolo del richiedente, applicando un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo ed esentando quest’ultimo qualora un altro attore abbia contribuito, anche in parte, al ritardo, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e non ha rispettato la ponderazione effettuata dal legislatore (v. punti 28 e 29 supra). Il fatto che, come sostiene la Bayer Agriculture, numerose parti intervengano nel procedimento di rinnovo non esime affatto la Commissione dall’esaminare tutti i fattori di ritardo, compresi quelli connessi al richiedente il rinnovo.

67      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure dall’argomento della Bayer Agriculture secondo cui la ricorrente non dimostra che, se i documenti fossero stati forniti dal richiedente il rinnovo in una fase precedente, la procedura si sarebbe svolta più rapidamente.

68      Infatti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della condizione di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che riguarda il ruolo del richiedente nel ritardo della procedura di rinnovo, indipendentemente dalla materialità dei fatti invocati dalla ricorrente.

69      Ne consegue che il secondo motivo deve essere accolto.

70      Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

 Sulle spese

71      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

72      In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Bayer Agriculture si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione Ares (2023) 4611321 della Commissione, del 3 luglio 2023, che respinge la richiesta di riesame interno presentata dall’Aurelia Stiftung in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato è annullata.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Aurelia Stiftung.

3)      La Bayer Agriculture sopporterà le proprie spese.

da Silva Passos

Półtorak

Reine

Pynnä

 

      Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.

 

Ricorso proposto il 13 settembre 2023 – Aurelia Stiftung / Commissione

(Causa T-565/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aurelia Stiftung (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Willand, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione Ares (2023) 4611321 della Commissione, del 3 luglio 2023, e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori di diritto durante il riesame del regolamento sulla proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato sino al 15 dicembre 2023 1 . La ricorrente contesta alla Commissione di mantenere la proroga dell’approvazione del glifosato, che a suo avviso è contraria al diritto dell’Unione, e di ledere così il suo diritto a un adeguato riesame ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 2 .

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Primo motivo: violazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 1 , per aver perseguito uno scopo illecito (irregolarità procedurale)

Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 1 il periodo di approvazione di una sostanza attiva può essere prorogato soltanto quando ciò è funzionale allo svolgimento di una fase procedurale prevista dal medesimo regolamento oppure dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. L’attesa delle conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA), dopo la scadenza del termine per il trattamento della questione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, non avrebbe costituito una fase procedurale regolare in tal senso. Dunque, la proroga dell’approvazione del glifosato non sarebbe coperta dalla norma autorizzativa di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per aver erroneamente valutato la responsabilità del richiedente in merito ai motivi per i quali non era ancora stato possibile decidere sulla proroga

La Commissione avrebbe dovuto verificare concretamente in quale misura la carenza di dati e le conseguenti lacune nella valutazione dei rischi della sostanza attiva glifosato abbiano causato ritardi che ricadevano nella sfera di responsabilità del richiedente. Invece, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il richiedente, dopo la conferma dell’ammissibilità della domanda per la proroga dell’approvazione, generalmente non sia responsabile per ritardi.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per non aver preso sufficientemente in considerazione esigenze di tutela della salute e dell’ambiente

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 accorderebbe alla Commissione un margine di discrezionalità. Essa potrebbe negare una proroga del periodo di approvazione ove esigenze di tutela della salute o dell’ambiente vi si oppongano. Tuttavia, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto trascurando tali esigenze e non le avrebbe valutate nel contesto della gestione del rischio.

Quarto motivo: violazione del principio di precauzione

Prorogando l’approvazione della sostanza attiva glifosato senza tener conto delle esigenze di tutela della salute e dell’ambiente, la Commissione avrebbe anche violato il principio di precauzione.

Quinto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

La decisione della Commissione, presa nei confronti della ricorrente, sarebbe insufficientemente motivata (articolo 296, paragrafo 2 TFUE). Sulla base dell’erronea applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 la convenuta non avrebbe motivato in maniera comprensibile la liceità del proprio agire nel procedimento di proroga.

____________

1     Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2022, L 312, pag. 99).

1     Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

1     Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

1     Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2012, L 252, pag. 26)

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento