**Fatti e motivazioni principali:**
- La Commissione medico-ospedaliera ha valutato la signora come permanentemente non idonea al servizio di istituto a partire dal 27/07/2016, riconoscendo una ridotta capacità lavorativa e considerando che le infermità di cui soffriva (ipertensione arteriosa e gastrite cronica) erano in corso di accertamento per un eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
- La decisione ha comportato la dispensa dal servizio e la fissazione di una decorrenza specifica, oltre alla dichiarazione di irricevibilità di una richiesta di passaggio in altri ruoli.
- La signora ha contestato tali atti, chiedendo l’annullamento e la declaratoria del diritto al transito nei ruoli tecnici o di altre amministrazioni.
**Sentenza del Consiglio di Stato:**
- La pronuncia si è conclusa nel senso di respingere l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, confermando quindi la legittimità delle decisioni impugnate in primo grado.
- Sono state condannate le spese di lite, quantificate in euro 5.000, a favore della parte appellata.
- La sentenza stabilisce inoltre l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati e dispone che venga eseguita dall’autorità amministrativa.
**Considerazioni giuridiche:**
- La sentenza si basa sulla valutazione delle prove mediche e amministrative relative alla idoneità al servizio, nonché sui diritti della persona interessata al transito nei ruoli di altre amministrazioni o ruoli tecnici.
- La decisione di respingere l’appello indica che i motivi di impugnazione del Ministero non sono stati ritenuti fondati, rafforzando la posizione della ricorrente circa la correttezza delle procedure e delle valutazioni medico-legali eseguite.
**Implicazioni pratiche:**
- La sentenza rafforza la tutela del diritto del personale della Polizia di Stato, che può beneficiare di riconoscimenti di causa di servizio e di transiti tra ruoli, in presenza di idoneità parziali o inidoneità.
- Sottolinea l’importanza delle valutazioni medico-legali e della corretta applicazione delle norme di legge, come il d.P.R. n. 339/1982 e il d.P.R. n. 738/81.
In conclusione, la decisione conferma il diritto della ricorrente alla tutela giurisdizionale e alla corretta applicazione delle norme in materia di inabilità e transiti tra ruoli, respingendo le pretese del Ministero e rafforzando la tutela del personale sanitario e di polizia in situazioni di invalidità.
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