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13 novembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - La signora -OMISSIS-, ex sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha presentato due ricorsi: uno al TAR per la XXXX e uno presso il Consiglio di Stato, impugnando vari atti amministrativi relativi alla sua posizione di servizio e alla successiva dispensa dal servizio per fisica inabilità.

 




 

 

Consiglio di Stato 2025 - La signora -OMISSIS-, ex sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha presentato due ricorsi: uno al TAR per la XXXX e uno presso il Consiglio di Stato, impugnando vari atti amministrativi relativi alla sua posizione di servizio e alla successiva dispensa dal servizio per fisica inabilità.

**Fatti e motivazioni principali:**

- La Commissione medico-ospedaliera ha valutato la signora come permanentemente non idonea al servizio di istituto a partire dal 27/07/2016, riconoscendo una ridotta capacità lavorativa e considerando che le infermità di cui soffriva (ipertensione arteriosa e gastrite cronica) erano in corso di accertamento per un eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

- La decisione ha comportato la dispensa dal servizio e la fissazione di una decorrenza specifica, oltre alla dichiarazione di irricevibilità di una richiesta di passaggio in altri ruoli.

- La signora ha contestato tali atti, chiedendo l’annullamento e la declaratoria del diritto al transito nei ruoli tecnici o di altre amministrazioni.

**Sentenza del Consiglio di Stato:**

- La pronuncia si è conclusa nel senso di respingere l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, confermando quindi la legittimità delle decisioni impugnate in primo grado.

- Sono state condannate le spese di lite, quantificate in euro 5.000, a favore della parte appellata.

- La sentenza stabilisce inoltre l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati e dispone che venga eseguita dall’autorità amministrativa.

**Considerazioni giuridiche:**

- La sentenza si basa sulla valutazione delle prove mediche e amministrative relative alla idoneità al servizio, nonché sui diritti della persona interessata al transito nei ruoli di altre amministrazioni o ruoli tecnici.

- La decisione di respingere l’appello indica che i motivi di impugnazione del Ministero non sono stati ritenuti fondati, rafforzando la posizione della ricorrente circa la correttezza delle procedure e delle valutazioni medico-legali eseguite.

**Implicazioni pratiche:**

- La sentenza rafforza la tutela del diritto del personale della Polizia di Stato, che può beneficiare di riconoscimenti di causa di servizio e di transiti tra ruoli, in presenza di idoneità parziali o inidoneità.

- Sottolinea l’importanza delle valutazioni medico-legali e della corretta applicazione delle norme di legge, come il d.P.R. n. 339/1982 e il d.P.R. n. 738/81.

In conclusione, la decisione conferma il diritto della ricorrente alla tutela giurisdizionale e alla corretta applicazione delle norme in materia di inabilità e transiti tra ruoli, respingendo le pretese del Ministero e rafforzando la tutela del personale sanitario e di polizia in situazioni di invalidità.



 

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