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29 novembre 2025

Cassazione 2025 - La pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 11 settembre 2025, n. 25010) si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato e fornisce importanti chiarimenti in materia di qualificazione fiscale e contributiva delle attività professionali svolte da soggetti che operano nel settore sportivo, in particolare nel rapporto tra attività sportiva dilettantistica e attività professionale.

 

 

Cassazione 2025 - La pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 11 settembre 2025, n. 25010) si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato e fornisce importanti chiarimenti in materia di qualificazione fiscale e contributiva delle attività professionali svolte da soggetti che operano nel settore sportivo, in particolare nel rapporto tra attività sportiva dilettantistica e attività professionale.

1. **Inquadramento della controversia**

L’oggetto della controversia riguarda l’obbligo contributivo dell’Inps nei confronti di una società che gestisce una palestra e che ha emesso avvisi di addebito per i contributi dovuti relativamente a tre collaboratori, qualificati come istruttori sportivi. L’ente previdenziale ha ritenuto che tali collaboratori svolgessero attività di natura professionale, e quindi, soggetta a contribuzione obbligatoria, e non semplicemente attività dilettantistica, che avrebbe potuto sfuggire a tale obbligo.

2. **Posizione della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione**

La Corte d’Appello di Roma aveva escluso che i compensi percepiti dai collaboratori costituissero “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986, qualificando invece le attività svolte come di natura professionale. La Cassazione, condividendo questa impostazione, ha ribadito che le somme percepite da soggetti che svolgono professionalmente attività sportive sono da considerarsi redditi di lavoro autonomo e non redditi diversi.

3. **Principio di diritto affermato**

La Cassazione si richiama alla consolidata giurisprudenza (citi le sentenze n. 6263/2025, 11196/2025, 11203/2025, 28845/2023, 41397/2021), secondo cui l’art. 67, co.1, d.P.R. n. 917/1986 non include tra i “redditi diversi” le somme percepite da chi esercita attività professionale. Pertanto, il carattere professionale dell’attività svolta esclude che i relativi compensi possano essere qualificati come redditi diversi, e di conseguenza, che siano soggetti a tassazione come tali o che comportino esclusioni dall’obbligo contributivo.

4. **Elementi di prova della natura professionale dell’attività**

La Corte d’Appello aveva basato la proprio statuizione su elementi fattuali che qualificano l’attività come professionale:

- **Continuatività e durata**: attività svolta in modo continuativo sin dal 2009, per vari anni.

- **Titoli professionali**: possesso di titoli necessari per esercitare la professione di istruttore sportivo.

- **Continuità dell’attività lavorativa**: assenza di interruzioni significative nel tempo.

- **Corrispettivi percepiti**: compensi non simbolici, cioè adeguati a una prestazione professionale.

Questi elementi sono fondamentali ai fini di qualificare l’attività come professionale, e non semplicemente dilettantistica o occasionale.

5. **Effetti della presenza di altri impieghi**

Il fatto che due dei tre istruttori svolgessero altre attività lavorative non è stato ritenuto idoneo a escludere la natura professionale dell’attività svolta per la società ricorrente. La presenza di impieghi diversi non elimina la stabilità e la professionalità dell’attività esercitata nel contesto specifico, come correttamente affermato dall’Inps, che ha riconosciuto la sussistenza di una continuità e competenza tali da qualificare l’attività come professionale.

6. **Implicazioni pratiche**

La decisione conferma che, ai fini contributivi e fiscali, la qualificazione dell’attività come professionale piuttosto che dilettantistica ha rilevanza determinante. In particolare, l’esercizio di attività sportive in modo continuativo, con titoli professionali e compensi adeguati, comporta l’obbligo di contribuzione previdenziale, anche se l’attività si svolge nell’ambito di una società sportiva o di un’attività di gestione di impianti.

**In conclusione**, questa pronuncia rafforza il principio che la qualificazione fiscale e previdenziale di un’attività dipende dalla sua natura e dal modo in cui viene esercitata, e non semplicemente dalla qualificazione formale o dall’esercizio occasionale. La presenza di elementi come continuità, professionalità e titoli specifici sono determinanti per qualificare l’attività come professionale e per conseguentemente qualificare i redditi di conseguenza.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2025, n. 25010

Rilevato che

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione svolta da (…) s.r.l. avverso avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti in relazione a tre collaboratori della palestra gestita dalla società.

Riteneva la Corte che i tre collaboratori svolgessero abitualmente e professionalmente la loro attività di istruttore sportivo, e che il carattere professionale della prestazione svolta faceva fuoriuscire la fattispecie dal paradigma normativo dell’art. 67, co.1 d.P.R. n.917/86.

Avverso la sentenza la (…) s.r.l. ricorre per tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86, per avere la Corte d’appello la Corte d’appello negato l’applicazione della norma riguardo alla ricorrente, siccome società sportiva dilettantistica.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt.53 e 69, co.2 d.P.R. n.917/86, dell’art.2 l. n.91/81 in relazione agli artt.2727 e 2729 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la ricorrente svolgesse un’attività a carattere professionale.

Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che due dei tre collaboratori svolgevano altre attività da considerarsi principali rispetto a quella di istruttore sportivo.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/2023, Cass.6263/25, Cass.11196/25, Cass.11203/25), che l’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano.

I compensi corrisposti ai collaboratori non possono dunque essere qualificati come “redditi diversi” sol perché percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi, sebbene il secondo sia rubricato come violazione di legge, criticano l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte in ordine alla presenza del requisito della professionalità.

La Corte d’appello ha considerato che l’attività dei tre istruttori sportivi fosse svolta in modo professionale, e quindi anche quella della società che dei predetti si avvale, sulla base dei seguenti elementi di fatto:

a) svolgimento dell’attività in modo continuativo per vari anni (sin dal 2009);

b) possesso di titoli professionali necessari alla formazione dei soci;

c) svolgimento dell’attività lavorativa senza soluzione di continuità per la ricorrente;

d) percezione di corrispettivi non simbolici.

Tale accertamento in fatto non può essere sottoposto a censura mediante rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dalla sentenza (v. le deposizioni testimoniali e i documenti prodotti dalla società), bensì nei soli limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.350, co.1, n.5 c.p.c.

Il terzo motivo in effetti deduce tale omissione, ma in modo inammissibile.

Il fatto che due dei tre istruttori svolgano attività lavorativa diversa per altri soggetti, non è dedotto dalla ricorrente come decisivo, non argomentando il motivo le ragioni per cui tale fatto, da solo, abbia idoneità ad escludere la natura professionale dell’attività svolta per la ricorrente.

Come affermato dall’Inps, la compresenza di due impieghi diversi, non esclude che uno di essi, segnatamente quello oggetto della presente causa, venga svolto in modo stabile, con la necessaria continuità e competenza, come accertato nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione atteso che il suddetto orientamento di legittimità di è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

 

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