Translate

07 maggio 2026

La sentenza della Cassazione n. 11949 del 2026 riguarda un aspetto rilevante del diritto del lavoro e della responsabilità delle pubbliche amministrazioni in relazione a fenomeni di mobbing e alle condizioni di lavoro.

 

 

Identificazione sul posto - fac simile verbale di identificazione - art. 349 c.p.p..

 


INAIL 2026 - Ispezioni con sistemi a pilotaggio remoto: innovazione, regolamenti e applicazioni nel controllo non distruttivo

 

 

Ordinanza del Sindaco di divieto di utilizzo delle bombolette spray

 


 

INAIL 2026 - Chiusure d'ambito degli edifici civili - La Regola Tecnica Verticale v. 13 del Codice di prevenzione incendi- Nella presente pubblicazione viene affrontata la problematica delle chiusure d'ambito degli edifici civili in ambito di prevenzione incendi.

 

06 maggio 2026

N. 65 SENTENZA 12 marzo - 30 aprile 2026Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli - Necessità della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (eccettuate le forze armate e di polizia) - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, violazione della libertà di iniziativa economica privata nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 175, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 13, 41 e 97. (

 

 

La sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 11 marzo 2026, n. 5469, rappresenta un importante chiarimento in materia di licenziamento per motivi oggettivi legati all’assenteismo per malattia e al concetto di comporto, oltre a delimitare i confini tra giustificato motivo oggettivo, comportamento del lavoratore e valutazioni di rendimento.

 

 

Tar 2026 - Il presente caso riguarda un giovane allievo della Polizia di Stato che, a seguito di comportamenti ritenuti incompatibili con i doveri e i valori dell’amministrazione pubblica, ha subito provvedimenti disciplinari e, successivamente, ha tentato di impugnare tali decisioni dinanzi al TAR. La vicenda evidenzia temi delicati quali la condotta fuori servizio di un appartenente alle forze dell’ordine, la tutela della reputazione dell’istituzione, nonché i limiti dell’autonomia personale rispetto all’immagine e ai doveri di servizio.

 

Telelavoro, lavoro agile, Coronavirus, stress lavorativo.

 

Codice Penale - La legge penale e i reati in generale.

 

Testo unico del pubblico impiego

 

05 maggio 2026

Tar 2026 - La ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il Comando OMISSIS di stanza in XX, ha richiesto un trasferimento presso una sede più vicina al Comune di OMISSIS, residenza del genitore portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. La richiesta è motivata dalla necessità di prestare assistenza morale e materiale al genitore disabile.

 


Tar 2026 - **La disciplina e il rispetto delle gerarchie nelle Forze dell'Ordine: analisi di un caso disciplinare della Brigata Mobile Carabinieri **

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11827/2026 si inserisce nel panorama giurisprudenziale relativo alla responsabilità del danno da parte di strutture ricettive, in particolare alberghi di elevato standing, e agli obblighi di diligenza e di tutela della clientela. Il caso riguarda una cliente di un hotel 5 stelle che, pur avendo richiesto l’erogazione di acqua del rubinetto, si è vista somministrare acqua minerale a pagamento e a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato, senza che ciò comportasse un danno effettivo alla persona.

 

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11339/2026 si inserisce nel delicato contesto delle fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, affrontando le questioni relative ai limiti del diritto di critica e di cronaca, nonché alle condizioni di ammissibilità delle azioni di risarcimento dei danni. La pronuncia si distingue per aver ribadito il principio secondo cui, in ambito di informazione e critica, il diritto di manifestare il proprio pensiero deve rispettare i limiti della continenza e della proporzionalità, anche in presenza di danno all’onore e alla reputazione.