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05 maggio 2026

Tar 2026 - La ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il Comando OMISSIS di stanza in XX, ha richiesto un trasferimento presso una sede più vicina al Comune di OMISSIS, residenza del genitore portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. La richiesta è motivata dalla necessità di prestare assistenza morale e materiale al genitore disabile.

 


Tar 2026 - La ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il Comando OMISSIS di stanza in XX, ha richiesto un trasferimento presso una sede più vicina al Comune di OMISSIS, residenza del genitore portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. La richiesta è motivata dalla necessità di prestare assistenza morale e materiale al genitore disabile.
 
2. **BASE NORMATIVA E QUADRO DI RIFERIMENTO**  
L’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, riconosce ai soggetti portatori di handicap e ai loro familiari determinati benefici, tra cui il diritto di chiedere trasferimenti di sede di servizio, al fine di facilitare la cura e l’assistenza.
 
In ambito militare, l’applicazione di questa norma è regolata dall’art. 981, comma 1, lett. b), c.o.m., che prevede che il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri possa ottenere trasferimenti presso sedi di destinazione compatibili con la propria posizione organica, ruolo e grado, e con le disponibilità di organico (vacanze organiche).
 
3. **LA DIRETTIVA DIPMA-UD-01 ED. 2022 E L’INTRODUZIONE DI RESTRIZIONI AGGIUNTIVE**  
La "Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022" ha stabilito che il trasferimento presso aree limitrofe rispetto al luogo di residenza del portatore di handicap sia subordinato al reperimento di una “vacanza organica” specifica, cioè di ruolo, grado, categoria, specialità o abilitazione.  
Questa interpretazione introduce una restrizione più stringente rispetto a quanto disposto dalla norma di rango primario, che si limita a prevedere la compatibilità con “ruolo e grado”.  
In sostanza, la direttiva sembra richiedere che la sede richiesta sia non solo compatibile sotto il profilo del ruolo e del grado, ma anche che ci siano disponibilità organiche specifiche per la qualifica richiesta, creando di fatto un’ulteriore limitazione al diritto del militare di ottenere il trasferimento per motivi di assistenza familiare.
 
4. **CONTRASTO TRA NORME E PRASSI**  
Il problema di fondo è rappresentato dalla discrepanza tra la normativa di rango primario (legge 104/1992 e norme militari) e la interpretazione restrittiva introdotta dalla direttiva interna.  
La norma primaria tutela il diritto del militare di essere trasferito in sedi più vicine ai familiari con handicap, senza richiedere che ci siano vacanze organiche specifiche per la qualifica del richiedente.  
La direttiva, invece, limita questa possibilità, ponendo condizioni più stringenti e creando un ostacolo al riconoscimento del diritto del ricorrente.
 
5. **VALUTAZIONE DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di XXX ha accolto il ricorso, ritenendo che la restrizione introdotta dalla direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022, in quanto limita il trasferimento a casi di disponibilità organica specifica, sia illegittima in quanto contrasta con il principio generale di tutela del diritto del militare di prestare assistenza ai familiari disabili, riconosciuto dalla legge 104/1992.
 
In particolare, il TAR ha evidenziato che la norma primaria non richiede che il trasferimento sia condizionato alla presenza di vacanze organiche specifiche per la qualifica del richiedente, ma che l’amministrazione debba comunque agire nel rispetto del diritto del militare, riconoscendogli la possibilità di essere trasferito in una sede più vicina, compatibilmente con le esigenze di servizio e le disponibilità di organico.
 
6. **DECISIONE E CONSEGUENZE**  
Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, che presumibilmente negava il trasferimento sulla base della mancanza di vacanze organiche specifiche, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
 
7. **VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLITÀ DELLA DECISIONE**  
La decisione appare conforme ai principi di tutela del diritto del militare di assistere i familiari disabili, interpretando correttamente la normativa di rango primario e riconoscendo che le restrizioni più stringenti introdotte dalla direttiva interna non possono prevalere sulla norma di legge.  
L’orientamento del TAR rafforza il principio che le norme interne devono essere interpretate nel rispetto delle norme di rango primario e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla legge.
 
8. **CONCLUSIONI**  
In conclusione, la sentenza del TAR rappresenta un importante precedente in materia di diritto del personale militare ai trasferimenti per assistenza familiare, affermando che le restrizioni interne devono essere compatibili con le norme di rango primario e non possono limitare arbitrariamente i diritti riconosciuti dalla legge 104/1992.  
L’operato dell’amministrazione, che ha applicato una interpretazione restrittiva e più rigorosa rispetto alla normativa, è stato ritenuto illegittimo, con conseguente annullamento del provvedimento e condanna alle spese.
 



 

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