Translate

05 maggio 2026

La sentenza della Cassazione n. 11956 del 2026 affronta il tema delle conseguenze della relazione extraconiugale di una delle parti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, con particolare attenzione agli aspetti processuali e alla valutazione delle prove.

 

 

 

La sentenza della Cassazione n. 11956 del 2026 affronta il tema delle conseguenze della relazione extraconiugale di una delle parti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, con particolare attenzione agli aspetti processuali e alla valutazione delle prove.

**Principale punto di rilievo:**  
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di separazione personale, il giudice può escludere l’assegno alla moglie che ha una relazione extraconiugale antecedente alla crisi matrimoniale, purché tale relazione sia documentalmente comprovata, ad esempio con foto di un investigatore privato.  

**Sul tema del sindacato in sede di legittimità:**  
La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. (che disciplina il regime delle prove e il modo in cui il giudice può valutare le risultanze processuali) è ammissibile in Cassazione esclusivamente nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su prove inesistenti o abbia tratto da una fonte di prova un’informazione logicamente impossibile da ricondurre ad essa.  

**Limiti alla revisione del materiale probatorio:**  
La Cassazione precisa che, nel giudizio di legittimità, non è consentito rivalutare il materiale istruttorio o il ragionamento probatorio effettuato dal giudice di merito, né riconsiderare il nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi coniugale. Tali valutazioni sono di esclusiva pertinenza del giudice di merito e sono insindacabili in questa sede, salvo i casi sopra menzionati di prove inesistenti o evidenza di errore logico nella valutazione.

**Conseguenze pratiche:**  
Perciò, il ricorso volto a ottenere un nuovo giudizio sui fatti e sulle prove, sotto la veste di una presunta violazione di legge, è considerato inammissibile. La Cassazione afferma che il controllo di legittimità si limita a verificare la correttezza di un’interpretazione normativa e la sussistenza di vizi di legittimità, ma non può entrare nel merito delle valutazioni di fatto e delle prove, che sono riservate al giudice di merito.

**In conclusione:**  
Il principio fondamentale sancito dalla Cassazione è che, in sede di revisione della decisione di merito, si può censurare solo un’erronea valutazione delle prove che si basi su elementi inesistenti o logicamente impossibili, mentre ogni altra valutazione circa il nesso causale tra relazione extraconiugale e crisi coniugale rimane riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione. Pertanto, il ricorso che si limiti a contestare tali valutazioni senza evidenziare vizi di legge specifici è inammissibile. 

 


 

Nessun commento:

Posta un commento