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08 maggio 2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11945 del 2026 affronta una tematica di grande rilevanza nel diritto del lavoro e nel diritto penale: la configurabilità o meno dello stalking occupazionale (o mobbing) in relazione al trasferimento lavorativo disposto dal datore di lavoro in seguito a episodi di molestie sessuali subiti dalla dipendente. La pronuncia chiarisce che il trasferimento in una sede diversa, richiesto dalla stessa lavoratrice a seguito di molestie sessuali subite, non può essere qualificato come comportamento persecutorio (stalking) ai sensi dell’art. 612-bis c.p., e quindi non costituisce mobbing o condotta lesiva della sfera psico-fisica del dipendente.

 

 



La sentenza della Corte di Cassazione n. 11945 del 2026 affronta una tematica di grande rilevanza nel diritto del lavoro e nel diritto penale: la configurabilità o meno dello stalking occupazionale (o mobbing) in relazione al trasferimento lavorativo disposto dal datore di lavoro in seguito a episodi di molestie sessuali subiti dalla dipendente. La pronuncia chiarisce che il trasferimento in una sede diversa, richiesto dalla stessa lavoratrice a seguito di molestie sessuali subite, non può essere qualificato come comportamento persecutorio (stalking) ai sensi dell’art. 612-bis c.p., e quindi non costituisce mobbing o condotta lesiva della sfera psico-fisica del dipendente.

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### 1. **Contesto fattuale e normativa di riferimento**

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la lavoratrice aveva subito molestie sessuali da parte di un collega. Successivamente, aveva richiesto di essere trasferita in altra sede di lavoro, richiesta che le era stata accordata. Tuttavia, l’azienda aveva disposto un trasferimento in una sede diversa rispetto a quella richiesta, suscitando la contestazione di un comportamento persecutorio, assimilabile allo stalking occupazionale.

Dal punto di vista normativo, l’art. 612-bis c.p. disciplina il reato di stalking, definendolo come un comportamento persecutorio reiterato che cagiona a una persona un grave stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per la propria sicurezza.

Nel diritto del lavoro, la disciplina del mobbing (o mobbing lavoro) si distingue dal reato di stalking, anche se spesso si sovrappongono: il mobbing si configura come condotta vessatoria, reiterata e sistematica, volta a ledere la dignità e l’integrità psicofisica del lavoratore.

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### 2. **Principali argomentazioni della Corte di Cassazione**

La Cassazione, nel rigettare il ricorso della dipendente, ha evidenziato alcuni punti fondamentali:

- **Assenza di elemento persecutorio**: La decisione di trasferire la lavoratrice in una sede diversa da quella richiesta, anche a seguito di molestie sessuali, non può essere automaticamente qualificata come comportamento persecutorio. La Corte ha sottolineato che il trasferimento in sé, anche se diverso dalla preferenza della lavoratrice, può essere giustificato da esigenze organizzative dell’azienda o da altre ragioni legittime, e non necessariamente da intenti persecutori.

- **Valutazione delle motivazioni del trasferimento**: La sentenza ha preso in considerazione le motivazioni addotte dal datore di lavoro, che potevano includere ragioni di sicurezza, di organizzazione o di tutela della stessa dipendente, anche in considerazione delle molestie subite. Se il trasferimento è adottato nell’ambito di una gestione organizzativa e senza intenti vessatori, non può essere qualificato come mobbing o stalking.

- **Distinzione tra mobbing e comportamento legittimo**: La Corte ha ribadito che il trasferimento, pur se impattante sulla lavoratrice, non si configura automaticamente come mobbing o stalking, qualora sia adottato secondo criteri di correttezza, proporzionalità e legittimità, senza intenti persecutori.

- **Priorità al rispetto delle esigenze aziendali e alla buona fede**: La decisione del datore di lavoro deve essere valutata anche alla luce del principio di buona fede e correttezza nei rapporti di lavoro, e non può essere considerata vessatoria solo perché non soddisfa le preferenze del lavoratore.

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### 3. **Implicazioni della sentenza**

- **Per le aziende**: La sentenza chiarisce che il trasferimento in altra sede, anche in seguito a molestie subite, non costituisce di per sé comportamento persecutorio o mobbing, purché motivato da esigenze organizzative o di tutela della lavoratrice e adottato nel rispetto delle norme e dei principi di correttezza.

- **Per i lavoratori**: La decisione evidenzia l’importanza di distinguere tra comportamenti legittimi del datore di lavoro e condotte vessatorie o persecutorie. La semplice insoddisfazione o disagio derivante dal trasferimento non può essere automaticamente qualificata come mobbing o stalking.

- **Per la giurisprudenza**: La sentenza contribuisce a delineare i limiti tra condotte lecite e illecite in ambito lavorativo, precisando che il trasferimento, anche dopo molestie sessuali, non costituisce di per sé comportamento illecito, a meno che non sia accompagnato da elementi che dimostrino un intento persecutorio.

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### 4. **Considerazioni finali**

La pronuncia della Cassazione n. 11945/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di mobbing, stalking e gestione delle problematiche inerenti alle molestie sul luogo di lavoro. La Corte ha rafforzato il principio che il trasferimento, anche a seguito di molestie, può essere legittimo e non persecutorio, se adottato nel rispetto delle norme e senza intenti vessatori.

**In conclusione**, è fondamentale che le aziende adottino decisioni organizzative motivate e trasparenti, e che i lavoratori comprendano che il semplice disagio o insoddisfazione rispetto a un trasferimento non può automaticamente configurare comportamenti persecutori o mobbizzanti. La distinzione tra comportamenti leciti e illeciti si basa sulla valutazione complessiva delle circostanze, delle motivazioni e dell’intento del datore di lavoro.

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**Note finali**: La sentenza si inserisce in una cornice di tutela del diritto del lavoro e della dignità del lavoratore, precisando che la tutela contro comportamenti persecutori si applica solo in presenza di comportamenti reiterati e intenzionali che ledono gravemente la sfera psico-fisica del dipendente, e non alle decisioni organizzative motivate e legittime dell’azienda. 

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