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08 maggio 2026

Tar 2026- Il caso riguarda una guardia giurata che, dopo aver prestato la propria pistola a una persona senza alcun titolo di polizia, questa ha pubblicato sui social media un video in cui si vede la pistola in suo possesso. Successivamente, sono state pubblicate immagini che mostrano la pistola del vigilantes, causando una violazione delle norme sulla detenzione e l’uso delle armi da parte delle guardie giurate.

 

 

Tar 2026- Il caso riguarda una guardia giurata che, dopo aver prestato la propria pistola a una persona senza alcun titolo di polizia, questa ha pubblicato sui social media un video in cui si vede la pistola in suo possesso. Successivamente, sono state pubblicate immagini che mostrano la pistola del vigilantes, causando una violazione delle norme sulla detenzione e l’uso delle armi da parte delle guardie giurate.

In seguito a questa vicenda, le autorità hanno adottato un provvedimento di sospensione del porto d’armi nei confronti della guardia giurata, emesso dal prefetto. La guardia giurata ha impugnato tale decisione presentando ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che tuttavia è stato respinto, giudicando illegittimo il ricorso e confermando la sospensione del porto d’armi.

Dal punto di vista legale, la situazione si può riassumere come segue:

1. **Detenzione e uso delle armi da parte delle guardie giurate**: Le guardie giurate sono soggette a norme stringenti che regolano il possesso, la detenzione e l’uso delle armi, come previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dai regolamenti di settore.

2. **Prestito di arma senza autorizzazione**: Prestare la propria pistola a soggetti non autorizzati, specie senza un motivo legittimo, costituisce una violazione delle norme sulla corretta custodia e uso delle armi. Tale comportamento può essere considerato grave, perché mette a rischio la sicurezza pubblica.

3. **Diffusione di immagini e video con armi**: La pubblicazione di immagini o video che mostrano armi senza adeguata cautela può comportare sanzioni e può essere considerata una violazione delle norme sulla privacy e sulla sicurezza.

4. **Sospensione del porto d’armi**: In presenza di comportamenti che violano le norme di legge o di regolamento, le autorità possono adottare provvedimenti di sospensione o revoca del porto d’armi, come previsto dall’art. 41 del TULPS e altre norme di settore.

5. **Ricorso al TAR e sua bocciatura**: Il ricorso presentato dalla guardia giurata contro la sospensione del porto d’armi è stato respinto dal TAR, che ha ritenuto che la sospensione fosse legittima, considerando le circostanze e le violazioni commesse.
**In conclusione**, la vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sulla detenzione e l’uso delle armi da parte delle guardie giurate, nonché delle responsabilità connesse alla diffusione di immagini e video che coinvolgono armi da fuoco. La sospensione del porto d’armi è stata confermata come misura legittima, e il ricorso della guardia giurata è stato rigettato, rafforzando il principio che la tutela della sicurezza pubblica prevale in questi casi.



 

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