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13 marzo 2026

Tar Lazio 2026: Rifiuto immotivato della Prefettura di Roma di autorizzare la visita dell'ASGI al Cpr in Albania

 

Cassazione 2026 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxxx del 2026 si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di mobilità del personale pubblico e tutela del trattamento economico dei dipendenti pubblici coinvolti in tali procedure. La pronuncia ribadisce, in modo fermo e articolato, la portata e l’efficacia delle norme relative alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo in caso di mobilità volontaria tra Pubbliche Amministrazioni, anche in presenza di modifiche normative intervenute dopo il 2005.

 




Cassazione 2026 – La pronuncia della Cassazione n. XXXXXX del 2026 rappresenta un importante punto di riferimento nel diritto del pubblico impiego, in particolare riguardo alla corretta applicazione delle garanzie procedimentali in materia di licenziamento. La sentenza si focalizza sulla rilevanza dell’omessa contestazione del provvedimento disciplinare e sulla impossibilità di sanarla mediante atti successivi che richiamino implicitamente o esplicitamente i contenuti della contestazione stessa.

 


Cassazione 2026 – La pronuncia della Corte di Cassazione n. XXXXXX del 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di trasferimento del dipendente per motivi aziendali, precisando gli elementi e i limiti che regolano tale condotta, con particolare attenzione alla fattispecie di incompatibilità aziendale.

 

La sentenza della Cassazione n. 9235 del 2026 fornisce un importante chiarimento in materia di validità degli esami del sangue effettuati in ambito di circolazione stradale, in particolare in casi di guida in stato di ebbrezza.

 

Tar 2025- Il tema degli scatti di anzianità e della loro eventuale revoca da parte dell'Amministrazione, come evidenziato nel brano, è di notevole importanza per il personale della Polizia di Stato e per il funzionamento della Pubblica Amministrazione in generale. La legge, in questo contesto, non solo stabilisce delle norme, ma lascia anche ampio margine di discrezionalità all’Amministrazione, permettendo una gestione più flessibile e contestualizzata delle risorse economiche.

 

12 marzo 2026

Tar 2026 - Il Generale di Brigata -OMISSIS- ha ricorso contro un provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “OMISSIS” che, revocando un permesso sindacale concesso in precedenza, ha altresì comunicato la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla carica di Segretario Regionale dell’Associazione Sindacale “Nuovo Sindacato Carabinieri” (NSC), per effetto di una sentenza di patteggiamento irrevocabile. La causa di ineleggibilità è prevista dall’art. 1477-ter del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare - COM).

 




 

Consiglio di Stato 2025-Il caso riguarda la libertà di espressione di un militare, in particolare un Maresciallo della Capitaneria di Porto, che ha presentato un esposto a diverse autorità, inclusa la Procura Generale della Corte dei Conti, e per conoscenza a organi di governo non competenti, ricevendo in cambio una sanzione disciplinare. La questione centrale è la bilanciatura tra il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana e dalle normative internazionali, e i doveri di riservatezza e rispetto delle gerarchie all'interno delle forze armate e delle amministrazioni pubbliche. Nel provvedimento dell'amministrazione, si sottolinea che il contenuto dell'esposto è ritenuto lesivo della dignità del corpo di appartenenza e che il gesto del Maresciallo mette in discussione l'amministrazione stessa, violando i doveri assunti con il giuramento prestato.

 

Consiglio di Stato 2025- Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla signora [Nome e Cognome], sovrintendente capo della Polizia di Stato, contro la graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti di Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. Questo concorso era stato indetto con il decreto n. 333-B /12P.7.29 del 31 dicembre 2020, e la graduatoria era stata approvata con un decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, datato 21 giugno 2022, successivamente rideterminata con decreto del 5 luglio 2022.

 

 

Tar 2025-Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 18 luglio 2024, ha difeso la legittimità delle proprie decisioni riguardo al collocamento di un dipendente in fuori ruolo. Ha sottolineato che il ricorrente non ha presentato una richiesta valida di proroga del collocamento, cercando invece di utilizzare l'istituto nonostante la stipula di un nuovo contratto. Il Ministero ha evidenziato che la decisione dell'amministrazione è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità e che il procedimento in questione, regolato dall'art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957, non è un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma un'iniziativa officiosa dell'amministrazione stessa.

 

Tar 2025-la sentenza riguarda la situazione esposta nel documento evidenzia una serie di criticità nella gestione delle posizioni fuori ruolo dei dipendenti, in particolare per quanto concerne il limite temporale di sei anni stabilito dal Ministero. La citazione dell'appunto del 5 dicembre 2023, che sottolinea l'importanza di rientrare in ruolo entro tale termine, mette in luce una mancanza di flessibilità e di considerazione delle specifiche esigenze operative e professionali dei singoli dipendenti coinvolti.

 

11 marzo 2026

Tar 2026 - La sentenza del TAR affronta il caso di una candidata esclusa da un concorso per entrare nella Guardia di Finanza a causa di un tatuaggio visibile durante le accertamenti sanitari. La decisione si inserisce nel contesto delle norme che regolano i requisiti di idoneità fisica e morale richiesti per l’accesso ai Corpi Armati dello Stato, e più in particolare, nel rispetto delle disposizioni del bando di concorso.

 


Modulistica - "verbale in lingua araba"

 


La questione sollevata riguarda l’articolo 573, comma 1-bis del Codice di procedura penale (Codice di rito penale), e il suo eventuale contrasto con la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La Cassazione, con la sentenza n. 4944 del 2026, ha deciso di rinviare la questione alla Corte costituzionale, cioè ha sollevato un conflitto di leggi in via incidentale, affinché questa valuti la compatibilità di quella norma con i principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale e dalla CEDU.

 

La sentenza Cassazione n. 4950/2026 si inserisce nel contesto della disciplina relativa alla ripetizione di indebito e all’azione di ingiustificato arricchimento, chiarendo alcuni aspetti fondamentali circa le condizioni di ammissibilità e le differenze tra queste azioni.