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28 aprile 2026

Tar 2026 - sentenza relativa alla vicenda concerne principalmente le implicazioni delle disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria per il personale delle Forze di Polizia, in particolare i militari, e l’effetto di tali disposizioni sulla maturazione dell’anzianità di servizio.

 


 

 

 

Tar 2026 - sentenza relativa alla vicenda concerne principalmente le implicazioni delle disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria per il personale delle Forze di Polizia, in particolare i militari, e l’effetto di tali disposizioni sulla maturazione dell’anzianità di servizio.
 
1. Contesto Normativo e Circolare del 2021:
- La circolare del 11 dicembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza chiarisce che la vaccinazione costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale disposizione si applica anche ai militari assenti legittimamente (per licenza, infermità o altre motivazioni) e a coloro che fruiscono di “diverse forme di assenza che non comportano una cesura del rapporto di lavoro”.
- Inoltre, la circolare specifica che le giornate di sospensione derivanti dall’applicazione dell’art. 4 ter, comma 3, del dl 44/2021 (normativa emergenziale relativa all’obbligo vaccinale) non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio.
 
2. La Questione Giuridica:
- Il ricorrente aveva impugnato un decreto che prevedeva la detrazione dell’anzianità di servizio a causa di mancata vaccinazione o di assenza per motivi legati alla vaccinazione obbligatoria.
- La contestazione verte sul fatto che tale detrazione dell’anzianità di servizio, in presenza di assenza o di sospensione nonché di una normativa che qualifica la vaccinazione come requisito essenziale, possa essere legittima o meno.
 
3. La Decisione del TAR:
- Il Tribunale Amministrativo Regionale XX ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione del decreto n. -OMISSIS- XX.
- Ha annullato il provvedimento che disponeva la detrazione dell’anzianità di servizio, ritenendo che tale misura fosse illegittima o non conforme alla normativa vigente o ai principi di diritto amministrativo e del pubblico impiego.
 
4. Implicazioni:
- La sentenza evidenzia che, nonostante le disposizioni che qualificano la vaccinazione come requisito essenziale, l’effetto sulla maturazione dell’anzianità di servizio non può essere automatico o presunto.
- La sospensione o l’assenza per motivi legati alla vaccinazione non devono comportare, di per sé, la decurtazione dell’anzianità senza un esplicito e adeguato presupposto normativo o motivazionale.
- La pronuncia del TAR sottolinea la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e legalità, impedendo che obblighi di natura sanitaria si traducano in penalizzazioni sproporzionate o prive di fondamento giuridico.
 
In conclusione, la sentenza del TAR XX rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei diritti dei lavoratori pubblici in relazione alle misure di contrasto alle emergenze sanitarie, ribadendo che le conseguenze sulla posizione di servizio devono essere chiaramente previste e motivate dalla normativa, e non possono essere applicate in modo automatico o arbitrario.


 

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