Cassazione 2026 - La sentenza della Cassazione n. 9494/2026 fornisce un importante chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che l’imprenditore ha l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori, anche nel contesto di contratti di appalto.
**Commento Legale Dettagliato:**
1. **Principio generale di responsabilità dell’imprenditore:**
Secondo la normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), l’imprenditore ha l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, adottando tutte le misure preventive e protettive appropriate. La responsabilità si estende anche ai soggetti terzi che operano nell’ambito dell’azienda, come appaltatori e subappaltatori.
2. **Obblighi in relazione ai contratti di appalto:**
La sentenza ribadisce che l’obbligo di sicurezza non si limita ai dipendenti diretti dell’impresa ma si estende anche a persone e imprese terze coinvolte nell’attività lavorativa. Ciò implica che l’imprenditore deve verificare che anche gli appaltatori rispettino le norme di sicurezza, adottino misure adeguate e siano dotati delle competenze richieste.
3. **Misure di sicurezza e prevenzione:**
L’imprenditore deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, che possono includere:
- Valutazione dei rischi specifici legati alle attività di appalto;
- Verifica delle competenze e delle certificazioni degli appaltatori;
- Coordinamento tra le varie figure coinvolte (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);
- Sorveglianza sull’osservanza delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
4. **Obbligo di vigilanza e controllo:**
L’imprenditore deve esercitare un’attività di vigilanza e controllo sull’operato di appaltatori e subappaltatori, assicurandosi che siano rispettate le normative sulla sicurezza. La mancanza di controlli può comportare responsabilità anche penali e civili in capo all’impresa principale.
5. **Responsabilità penale e civile:**
La sentenza sottolinea che la violazione di questi obblighi può comportare responsabilità penali (art. 590 del Codice Penale e norme specifiche del D.Lgs. 81/2008) e civili, connessa alla eventuale causazione di infortuni o incidenti sul lavoro.
**Conclusione:**
In sintesi, la sentenza della Cassazione n. 9494/2026 rafforza il principio secondo cui l’imprenditore deve garantire un ambiente di lavoro sicuro non solo per i propri dipendenti, ma anche per tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali, compresi appaltatori e subappaltatori. La piena adozione di misure di sicurezza e il controllo costante sono elementi fondamentali per prevenire incidenti e per assolvere agli obblighi di legge.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ROSSETTI Marco - Presidente
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso N. 26669/2022 R.G. proposto da:
OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS OMISSIS come da procura in calce al ricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore
- ricorrente -
contro
OMISSIS, quale erede di OMISSIS e di OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS OMISSIS, domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa, domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore
- controricorrente -
e contro
OMISSIS
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna recante il n. 761/2022 e pubblicata in data 5.4.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
Fatto
L'INAIL convenne OMISSIS e la OMISSIS Srl dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendone la condanna al pagamento di quanto da esso Istituto versato ai congiunti di OMISSIS, deceduto l'8.4.1999 a causa di un infortunio occorsogli mentre prestava attività lavorativa, quale socio della PB di OMISSIS e OMISSIS Snc, alla quale la OMISSIS aveva appaltato opere di realizzazione di una rete fognaria; dedusse l'attore, in particolare, che il OMISSIS era rimasto schiacciato da un carico di tubi in PVC durante le operazioni di scarico da un camion, eseguite mediante una gru azionata dall'OMISSIS L'Istituto, quindi, agì in via di surroga ex art. 1916 OMISSIS, verso l'OMISSIS ai sensi dell'art. 2043 OMISSIS e, verso l'OMISSIS, anche ai sensi degli artt. 2049 e 2087 OMISSIS
La Eldigi chiamò in garanzia OMISSIS e OMISSIS, quali eredi di OMISSIS, ingegnere coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel cantiere ove il sinistro si era verificato.
Alla prima udienza l'INAIL dichiarò di estendere le proprie domande anche ai terzi chiamati.
Con sentenza n. 1207/16 del 22.12.2016, l'adito Tribunale, dopo aver accertato il concorso colposo della vittima in misura del 50%, condannò l'OMISSIS, rimasto contumace, a pagare all'INAIL la somma di Euro 72.149,23 oltre interessi legali dal 16.10.2011 al saldo; rigettò invece le domande proposte nei confronti della OMISSIS e degli eredi Omissis perché, mentre per l'OMISSIS, - condannato in sede penale (con sentenza divenuta irrevocabile il 16.5.2012), al risarcimento in favore delle parti civili essendosi il reato estinto per prescrizione - il termine quinquennale di prescrizione decorrente ex art. 2947 u.c. OMISSIS dalla irrevocabilità della sentenza non era ancora decorso, per gli altri pretesi responsabili, cui erano astrattamente ascrivibili fatti reato diversi da quelli ascritti all'OMISSIS e per i quali non vi era stata pronuncia di sentenza penale, la prescrizione decennale ex art. 2947, comma 3, OMISSIS, prevista per il reato ex art. 589, comma 2, c.p., in assenza di utili atti interruttivi, era maturata l'8.4.2009, mentre l'INAIL aveva inviato la diffida ad adempiere alla OMISSIS solo il 26.9.2012.
L'INAIL propose dunque gravame, chiedendo che, in parziale riforma della prima decisione, la OMISSIS e gli eredi Omissis fossero condannati in solido con l'OMISSIS al pagamento della somma liquidata dal Tribunale.
La OMISSIS e OMISSIS, anche quale erede della madre OMISSIS, frattanto deceduta, si costituirono deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, e, la società, riproponendo la domanda di manleva già avanzata verso gli eredi Omissis.
La Corte d'Appello di Bologna, nella contumacia di Elvio OMISSIS, con sentenza del 5.4.2022 accolse l'appello e, in riforma della prima decisione, condannò la OMISSIS e l'OMISSIS, in solido, a pagare all'INAIL quanto liquidato dalla sentenza impugnata, rigettando altresì la domanda di garanzia proposta dalla OMISSIS nei confronti del Omissis e regolando le spese. Osservò il giudice d'appello che l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellati era da ritenere infondata, giacché - stante l'identità oggettiva del credito vantato in surroga dall'Istituto -era applicabile il termine relativo all'originaria natura del credito, sicché l'assicuratore ben poteva giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato; che, quindi, l'INAIL poteva avvalersi dell'interruzione della prescrizione, operante verso tutti i coobbligati sino alla irrevocabilità della condanna penale dell'OMISSIS, dunque fino al 16.5.2012, dovendo applicarsi il disposto dell'art. 1310, comma 2, OMISSIS; che la domanda proposta dall'INAIL verso la OMISSIS ex art. 2087 OMISSIS andava dunque accolta, essendo titolare del cantiere teatro del sinistro mortale, non avendo essa dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'evento occorso al prestatore di lavoro, a tutela della sua integrità e della sua salute; che, invece, la domanda proposta verso gli eredi Omissis non era accoglibile, giacché l'Istituto non aveva dato la prova della colpa del professionista. Infine, la Corte felsinea rigettò la domanda di manleva della OMISSIS verso gli eredi Omissis, perché infondata: da un lato, il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) predisposto dal responsabile non era risultato carente; dall'altro, i compiti del coordinatore della sicurezza non richiedevano necessariamente la sua presenza in cantiere, neppure essendo stato provato che l'ing. OMISSIS fosse stato informato della conclusione del contratto di appalto con la PB Snc
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la OMISSIS Srl, sulla base di quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi l'INAIL e OMISSIS, nella spiegata qualità, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. OMISSIS è rimasto intimato. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
Diritto
RICORSO PRINCIPALE
1.1 - Con il primo motivo si lamenta "violazione o falsa applicazione degli artt. 2055 OMISSIS, 1310 co. 1 OMISSIS, 2943 co. 2 OMISSIS, 2945 co. 1 OMISSIS: il motivo... evidenzia l'erronea applicazione delle norme sulla solidarietà passiva e, conseguentemente, l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito per avere ritenuto estensibile l'effetto interruttivo della prescrizione - conseguente alla costituzione di parte civile degli eredi della vittima nel processo penale celebrato nei confronti del solo OMISSIS - alla OMISSIS Srl, assumendone la posizione di condebitrice solidale". La ricorrente sostiene che, nella specie, difetterebbe il presupposto di applicabilità dell'art. 2055, comma 1, OMISSIS, perché la costituzione di parte civile degli eredi della vittima, nel processo penale a carico dell'OMISSIS, non valse ad interrompere la prescrizione del credito dell'assicuratore sociale nei confronti della OMISSIS, perché il fatto dannoso non era a quest'ultima imputabile e, se lo fosse stato, il P.M. avrebbe certamente esercitato l'azione penale anche nei suoi confronti; avrebbe dunque errato la Corte nel non ritenere preclusa dal giudicato penale così formatosi ogni altra indagine sull'efficienza causale di altri comportamenti (lato sensu intesi), per di più di soggetti (quale essa OMISSIS) rimasti estranei al processo penale in questione. Pertanto, ad opinare diversamente circa il preteso effetto interruttivo della prescrizione anche nei suoi confronti, ne discenderebbero dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1310 OMISSIS
1.2 - Il motivo è infondato.
La Corte felsinea ha accertato che la OMISSIS era da considerare (cor)responsabile della morte del OMISSIS ex art. 2087 OMISSIS (ma sul punto, v. infra, par. 3.2) ed è ben noto che quando più persone concausano un unico evento dannoso, la diversità del titolo delle rispettive responsabilità non esclude la solidarietà risarcitoria ex art. 2055, comma 1, OMISSIS (v., per tutte, Cass., Sez, Un., n. 13143/2022).
Risulta dunque irrilevante che OMISSIS sia rimasta estranea al processo penale a carico dell'OMISSIS, come correttamente ritenuto dal giudice d'appello, perché sul piano civilistico - con l'unico naturale vincolo per cui il danno complessivamente risarcibile in favore degli eredi del OMISSIS, una volta passata in giudicato la statuizione della corresponsabilità della vittima al 50%, non può superare la restante percentuale, anche in ordine alla surroga ex art. 1916 OMISSIS - nulla osta a che la domanda risarcitoria venga estesa anche ad altri soggetti, a diverso titolo responsabili del sinistro, e dunque tenuti in solido al risarcimento del danno con l'imputato condannato.
Da tanto discende che, posta l'ontologica identità oggettiva del credito azionato in surroga dall'assicuratore sociale (correttamente evidenziata dal giudice d'appello), l'INAIL ben può beneficiare dell'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 1310, comma 1, OMISSIS, derivante dall'atto di costituzione di parte civile operato dagli eredi OMISSIS contro l'OMISSIS nel ripetuto processo penale, sicché il vizio denunciato non sussiste.
Infine, è appena il caso di rilevare che la ratio dell'istituto della solidarietà passiva ex art. 1298 ss. OMISSIS è quella di favorire il creditore, onde assicurare un più agevole conseguimento del credito, sicché in alcun modo l'estraneità del corresponsabile al processo penale e la stessa ignoranza dell'azione giudiziale così intrapresa dal creditore stesso, rispetto alla posizione del corresponsabile, può costituire un vulnus comunque inteso alla propria sfera soggettiva; pertanto, la regola dettata dall'art. 1310, comma 1, OMISSIS, non si pone in contrasto con alcun parametro costituzionale, come paventato dalla ricorrente (che, peraltro, non ne ha indicato nessuno).
2.1 - Con il secondo motivo si denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 OMISSIS in relazione all'art. 41 c.p.: nel motivo... lamenta l'impugnante che la Corte d'Appello... abbia ravvisato la sussistenza di una solidarietà passiva ex art. 2055 OMISSIS - e dunque ritenuto la società OMISSIS Srl condebitrice solidale nei confronti dell'INAIL - in virtù di una supposta sua posizione di garanzia, senza però verificare altresì l'effettività delle violazioni imputate dalla parte attrice alla convenuta e senza verificare se le (eventualmente accertate) violazioni, commissive o omissive, avessero o meno concorso in maniera efficiente alla produzione del fatto dannoso". Si sostiene che il giudice d'appello non abbia compiutamente accertato in che modo essa ricorrente avrebbe trascurato di adottare le necessarie cautele, nonché quali inadempimenti le fossero esattamente imputabili e quale fosse il loro collegamento con l'evento, sul piano del nesso di causalità.
2.2 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso è inammissibile perché impinge in valutazioni fattuali, che com'è noto sono riservate al giudice del merito e sono giustiziabili in questa sede di legittimità -sub specie di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. - nei ristretti limiti delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.
La Corte d'Appello, in realtà, ha accertato in facto la violazione delle regole di sicurezza del cantiere, in capo alla committente OMISSIS, ed ha rilevato che questa, tenuta ad adottare le necessarie misure a tutela dell'incolumità del lavoratore ex art. 2087 OMISSIS (ma v. infra, par. 3.2), non aveva fornito la prova liberatoria a suo carico. Nessuna violazione di legge può dunque riscontrarsi nella specie.
2.3 - Quanto al pur denunciato vizio motivazionale (benché non rubricato), dalla lettura della sentenza, sul punto, può tutt'al più ipotizzarsi una mera insufficienza della motivazione, non anche una sua mancanza tout court. Ne discende l'infondatezza della censura, essendo ben noto che l'insufficienza della motivazione, a seguito della modifica all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata nel 2012, non integra più il vizio in discorso, riscontrabile nei soli casi illustrati da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme.
3.1 - Col terzo motivo si lamenta la "violazione o falsa applicazione degli artt. 2087 OMISSIS e 2697 OMISSIS: nel motivo... si evidenzia come la Corte d'Appello... abbia erroneamente ritenuto che l'odierna impugnante avesse un dovere di tutela ai sensi dell'art. 2087 OMISSIS nei confronti della vittima del sinistro, che non era prestatore di lavoro dipendente ma era imprenditore/appaltatore; conseguentemente erronea è la derivazione fattane di una presunzione di colpa che, secondo il Giudice a quo, sarebbe stato onere dell'odierna impugnante scardinare". L'illustrazione del mezzo contiene in realtà due distinte censure: a) la vittima non era un lavoratore dipendente, ma era egli stesso l'appaltatore, sicché non poteva applicarsi l'art. 2087 OMISSIS; b) in ogni caso l'eccezione della OMISSIS di essere esente da colpa è stata ritenuta "non provata", nonostante essa avesse vanamente chiesto di provarne il fatto costitutivo (ovvero l'autonomia organizzativa e gestionale della vittima).
3.2 - La prima censura è fondata.
Nella giurisprudenza di questa Corte, il paradigma dettato dall'art. 2087 OMISSIS -che prescrive all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" - è ritenuto applicabile anche in relazione al contratto di appalto, con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore (da ultimo, Cass. n. 13514/2025, Cass. n. 11918/2025).
Tuttavia, la Corte d'Appello, nell'applicare tale indirizzo, non ha considerato che il OMISSIS, vittima del sinistro, non era dipendente dell'appaltatore PB di OMISSIS e OMISSIS Snc, ma ne era contitolare, essendone socio illimitatamente responsabile: egli stesso, cioè, era un imprenditore.
In tali condizioni, dunque, resta da escludere l'operatività della regola di cui all'art. 2087 OMISSIS, che prescrive un obbligo di tutela della posizione meno garantita sul piano economico sociale (quella del lavoratore subordinato), che non può ovviamente riscontrarsi - quanto meno, in quei termini - in un rapporto paritario tra imprenditori (sulla inapplicabilità dell'art. 2087 OMISSIS al lavoratore autonomo v. tra le altre, Cass. n. 933/1995; Cass. n. 7128/2003; Cass. n. 16929/2025).
Il secondo profilo di censura resta conseguentemente assorbito. 4.1 - Col quarto motivo, infine, si denuncia la "violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 OMISSIS, 2049 OMISSIS, 40 co. 2 c.p. nonché dell'art. 1218 OMISSIS in relazione ai D.Lgs. 626/1994 e 494/1996; violazione dell'art. 2697 OMISSIS: nel motivo lamenta l'impugnante che la Corte d'Appello..., ritenuta sussistente una responsabilità solidale della committente OMISSIS Srl, abbia però respinto la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia: in realtà, se avesse fatto corretta attuazione dei principi di diritto in punto di esatto perimetro della responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere le carenze del PSC predisposto dall'ing. OMISSIS e dunque il non corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da quest'ultimo assunte nei confronti della committente OMISSIS Srl; conseguentemente, accogliere la domanda di manleva avanzata da OMISSIS Srl nei confronti del terzo chiamato, avente causa dall'ing. OMISSIS".
4.2 - In proposito, occorre preliminarmente osservare che la memoria illustrativa di OMISSIS è inammissibile in parte qua, in relazione al rapporto processuale tra la predetta società e OMISSIS, perché il ricorso incidentale di questi non è stato avversato con autonomo controricorso.
4.3 - Ciò posto, il motivo è inammissibile perché, anch'esso, investe questioni essenzialmente fattuali. Risulta quindi sufficiente rinviare, per brevità, a quanto osservato in ordine al secondo motivo, par. 2.2.
D'altra parte, la Corte felsinea ha ritenuto che il responsabile del PSC non fosse al corrente che lo scarico dei tubi sarebbe avvenuto proprio il giorno dell'evento fatale, e tanto basta per escludere la colpa dell'ing. OMISSIS in iure; se poi la valutazione sia corretta in facto non è questione che può denunciarsi dinanzi a questa Corte, come s'è detto.
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
5.1 - Con l'unico motivo, subordinatamente all'accoglimento del quarto motivo di ricorso di OMISSIS, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 OMISSIS, per non aver la Corte ritenuto la prescrizione del diritto di manleva vantato dalla predetta società nei confronti del de cuius, dante causa del ricorrente incidentale.
5.2 - Il motivo deve considerarsi assorbito, stante l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.
6.1 - In definitiva, è accolto il terzo motivo del ricorso principale, mentre il primo e il terzo sono inammissibili ed il secondo è in parte inammissibile ed in parte infondato; il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con riguardo al rapporto tra OMISSIS Srl, INAIL ed OMISSIS, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per quanto concerne invece il rapporto tra OMISSIS Srl e OMISSIS n.q., stante la definitività della decisione d'appello al riguardo per effetto della presente sentenza, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
In relazione alla data di proposizione del ricorso principale, quanto al quarto motivo, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta nel resto; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente principale, l'INAIL ed OMISSIS Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di OMISSIS n.q., liquidate in Euro 7.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e in relazione al quarto motivo, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 15 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2026.
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