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27 aprile 2026

Tar 2026 - Il presente pronunciamento riguarda un ricorso proposto dall’ex dipendente pubblico, in quiescenza dal 19/2/2025 con il grado di Vice Sovrintendente, avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di XX, relativa a un importo di € 34.637,82. Tale ingiunzione deriva dall’avvio di un procedimento amministrativo per il recupero di somme ritenute indebitamente pagate in relazione a emolumenti percepiti e non dovuti, con riferimento alla partita stipendiale n. –OMISSIS–.

 


 

Tar 2026 - Il presente pronunciamento riguarda un ricorso proposto dall’ex dipendente pubblico, in quiescenza dal 19/2/2025 con il grado di Vice Sovrintendente, avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di XX, relativa a un importo di € 34.637,82. Tale ingiunzione deriva dall’avvio di un procedimento amministrativo per il recupero di somme ritenute indebitamente pagate in relazione a emolumenti percepiti e non dovuti, con riferimento alla partita stipendiale n. –OMISSIS–.
 
2. **Le censure del ricorrente**
 
Il ricorso si basa su diverse censure, tutte volte ad evidenziare la non legittimità dell’ingiunzione:
 
- **Decadenza dell’Amministrazione**: si sostiene che l’Amministrazione abbia perduto il potere di recuperare le somme indebitamente erogate, in virtù di elementi di decadenza o di superamento dei termini di legge per l’azione di recupero.
 
- **Mancanza di motivazione**: si lamenta la totale assenza di motivazione dell’ingiunzione, in particolare circa le ragioni che giustificano il recupero e le cause che hanno portato alla determinazione dell’importo richiesto, tenuto conto che il ricorrente percepisce esclusivamente la pensione INPS e non altri emolumenti.
 
- **Impossibilità di recupero delle somme percepite durante la sospensione facoltativa**: si evidenzia che gli emolumenti percepiti durante il periodo di sospensione dal servizio (dicembre XXX – agosto XXX) non sono soggetti a ripetizione, supportando questa tesi con una sentenza del Tribunale XXXX/2025, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento del decreto di sospensione.
 
- **Mancanza di motivazione anche nel procedimento amministrativo**: si sostiene che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non spiega le ragioni che legittimano il recupero delle somme, né il motivo per cui le osservazioni del ricorrente sono state disattese.
 
- **Affidamento legittimo sui pagamenti**: si evidenzia che l’Amministrazione ha continuato a erogare somme senza riservarsi la ripetizione, creando un affidamento legittimo del ricorrente circa la definitività dei pagamenti effettuati.
 
3. **Valutazione e argomentazioni del TAR**
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il caso, ha ritenuto fondati gli aspetti di illegittimità sollevati dal ricorrente, e ha accolto il ricorso, annullando l’ingiunzione di pagamento. Le motivazioni principali sono:
 
- **Mancanza di motivazione dell’ingiunzione**: il TAR ha sottolineato l’importanza dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, anche in ambito di riscossione coattiva. L’assenza di spiegazioni circa le ragioni del recupero e le modalità con cui si è determinato l’importo costituisce motivo di illegittimità.
 
- **Prescrizione e decadenza**: si riconosce che, in assenza di una motivazione adeguata, non si può ritenere che l’Amministrazione abbia rispettato i termini di decadenza per l’azione di recupero, né che abbia correttamente esercitato il proprio potere.
 
- **Perdita del diritto al recupero**: i pagamenti effettuati dall’Amministrazione senza riserva di ripetizione, e in presenza di un affidamento legittimo del destinatario, costituiscono elementi che impediscono il recupero, in quanto il principio di buona fede e l’affidamento legittimo sono tutelati dal diritto amministrativo.
 
- **Impossibilità di motivare il recupero sulla base delle comunicazioni di avvio del procedimento**: poiché tali atti non evidenziano le ragioni del recupero, né considerano le doglianze del ricorrente, l’atto risulta carente di motivazione.
 
4. **Conseguenze della sentenza**
 
L’effetto principale è l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento, con condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
 
5. **Considerazioni di diritto**
 
- **Principio di motivazione**: la sentenza ribadisce l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi di riscossione, a tutela del diritto di difesa del contribuente e della trasparenza dell’azione amministrativa.
 
- **Decadenza e prescrizione**: si evidenzia come il superamento dei termini previsti dalla legge per l’azione di recupero determini la decadenza del potere amministrativo, con conseguente illegittimità dell’atto di recupero.
 
- **Affidamento e buona fede**: i pagamenti effettuati dall’Amministrazione senza riserva e in presenza di affidamento legittimo del destinatario costituiscono elementi di illegittimità del tentativo di recupero successivo.
 
- **Infondatezza del recupero senza motivazione**: l’assenza di una motivazione adeguata e la mancata considerazione delle doglianze del contribuente rendono illegittimo l’atto di ingiunzione.
 
6. **Conclusione**
 
Il TAR ha confermato che, in assenza di una motivazione adeguata e di elementi che giustifichino il recupero, l’atto di ingiunzione di pagamento deve essere annullato, tutelando così i principi di buona fede, affidamento legittimo e rispetto dei termini di legge. La decisione rappresenta un importante precedente in materia di tutela del contribuente contro atti amministrativi carenti di motivazione e adottati oltre i termini di legge.



 

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