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27 aprile 2026

Consiglio di Stato 2026 – la sentenza riguarda il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da diversi sergenti dell’Aeronautica Militare riguardo alla loro richiesta di riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera "ora per allora", cioè retroattivamente, a causa del mancato conseguimento del grado di primo aviere scelto.

 

 

Consiglio di Stato 2026 – la sentenza riguarda il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da diversi sergenti dell’Aeronautica Militare riguardo alla loro richiesta di riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera "ora per allora", cioè retroattivamente, a causa del mancato conseguimento del grado di primo aviere scelto.
 
**Oggetto del giudizio**  
Il giudizio nasce da una nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, che aveva respinto le istanze dei ricorrenti, negando loro il diritto alla ricostruzione di carriera "ora per allora". La richiesta si fondava sulla presunta illegittimità di tale diniego, sostenendo che l’amministrazione avesse errato nel negare retroattivamente il riconoscimento di un diritto spettante ai militari.
 
**Decisione del Consiglio di Stato**  
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha ritenuto che l’amministrazione abbia illegittimamente negato la ricostruzione di carriera "ora per allora" e ha quindi accolto l’appello. In particolare:
 
- **Riforma della sentenza di primo grado**: La sentenza impugnata è stata riformata, accogliendo il ricorso di primo grado.
- **Annullamento della nota ministeriale**: È stato annullato l’atto amministrativo che aveva respinto le istanze dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto alla ricostruzione di carriera retroattiva.
- **Motivazione**: La motivazione si basa sul principio secondo cui l’amministrazione ha agito in modo illegittimo, negando un diritto che, alla luce delle normative e dei principi di tutela dei diritti dei militari, deve essere riconosciuto.
 
**Condanna dell’amministrazione**  
In applicazione del principio della soccombenza, l’amministrazione è condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. La liquidazione delle spese è effettuata tenendo conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dall’art. 26, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo.
 
**Implicazioni**  
La pronuncia rappresenta un importante pronunciamento di illegittimità amministrativa riguardo alla ricostruzione di carriera dei militari, rafforzando il principio che le carriere dei militari devono essere riconosciute anche retroattivamente, quando sussistono i presupposti di legge e di diritto. La decisione sottolinea inoltre l’importanza del rispetto delle tutele proceduralizzate e del diritto dei militari di ottenere il riconoscimento di diritti patrimoniali e di carriera.
 
**Conclusione**  
In conclusione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’amministrazione militare ha errato nel negare il diritto alla ricostruzione di carriera "ora per allora" ai ricorrenti, ordinando l’annullamento dell’atto di diniego e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Questa sentenza rafforza il principio di tutela dei diritti dei militari e la corretta interpretazione delle norme in materia di avanzamenti di carriera e ricostruzione di anzianità.


 

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