Tar 2026 - Il ricorrente, militare in congedo ma con incarico di comando di Stazione Carabinieri, ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa, lamentando l’illegittima mancata assegnazione e utilizzo dell’alloggio di servizio previsto per il suo incarico. La controversia si incentra sulla presunta decadenza dal diritto all’alloggio di servizio e sulla richiesta di risarcimento per le spese di trasferimento sostenute a causa della mancata fruizione dello stesso.
2. Assegnazione dell’alloggio di servizio e normativa di riferimento
Ai sensi degli artt. 363 e 383 del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, l’assegnazione degli alloggi di servizio è subordinata al rapporto tra incarico e previsione normativa. L’art. 363 stabilisce che l’assegnazione è disposta con determinazione del Comandante generale e che la cessazione dell’incarico comporta la decadenza dal diritto all’alloggio, con comunicazione all’Agenzia del Demanio.
Nel caso di specie, l’incarico di “comandante di Stazione” rientra nell’elenco degli incarichi che danno diritto all’alloggio di servizio, come indicato nell’allegato A) del predetto regolamento.
3. La decorrenza e la decadenza dal diritto all’alloggio
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto una formale assegnazione dell’alloggio, con comunicazione notificata nel maggio xxx, tuttavia di non aver mai potuto fruire dell’immobile poiché ancora occupato da altro militare. La normativa prevede che l’assegnazione cessa automaticamente con la cessazione dell’incarico, ma la decorrenza e le modalità di decadenza devono essere chiaramente documentate.
L’atto di assegnazione, sebbene formale, non ha prodotto l’effetto di trasferirlo realmente nell’alloggio, né di liberarlo dall’occupazione di terzi. Pertanto, il ricorrente può sostenere che l’assegnazione, seppur formalmente valida, sia rimasta inefficace per cause imputabili all’Amministrazione o a terzi, e che quindi egli abbia subito un danno patrimoniale per il mancato utilizzo dell’alloggio.
4. La richiesta di rimborso delle spese di trasferimento
Il ricorrente ha sostenuto di aver continuato a risiedere a circa 39,6 km dalla sede di servizio, e che, a causa della mancata fruizione dell’alloggio, ha percorso circa 79,2 km al giorno per raggiungere il luogo di lavoro, accumulando un totale di circa 41.760 km. Dalla tabella del costo chilometrico dell’ACI, ha quantificato le spese di trasferimento in € 11.692,80.
Laddove si dimostri che l’assegnazione dell’alloggio fosse stata valida e che l’occupazione dell’immobile da parte di altri militari fosse imputabile a negligenza o inadempimento dell’Amministrazione, il danno patrimoniale subito dal ricorrente è configurabile come una spesa effettivamente sostenuta per esigenze di mobilità e per mantenimento della propria residenza e attività lavorativa.
5. La decisione e la liquidazione del danno
La sentenza riconosce che il ricorrente aveva diritto all’alloggio di servizio, come previsto dall’incarico di comandante di Stazione, e che l’assegnazione formale, seppur corretta, non si è tradotta in una reale disponibilità dell’immobile. La mancata fruizione dell’alloggio, pertanto, ha comportato un danno patrimoniale quantificato in € 7.000,00, comprensivo delle spese di trasferimento e di eventuali altri oneri.
Il Tribunale condanna quindi il Ministero della Difesa al risarcimento di tale importo, oltre agli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza fino al pagamento effettivo.
6. Considerazioni conclusive
Il caso evidenzia l’importanza di una corretta applicazione delle norme regolamentari in materia di assegnazione e decadenza dagli alloggi di servizio, nonché l’obbligo dell’Amministrazione di garantire la reale disponibilità degli immobili assegnati. La procedura di assegnazione, anche se formale, deve essere accompagnata da atti concreti di trasferimento e liberazione dell’alloggio, altrimenti si configura una lesione del diritto del dipendente, con conseguente obbligo risarcitorio.
Inoltre, la tutela patrimoniale del militare include il risarcimento delle spese sostenute per mantenere la propria residenza e per raggiungere il luogo di servizio, quando l’Amministrazione ha contribuito o consentito che si creassero tali danni.
**In conclusione**, la sentenza riconosce la fondatezza del ricorso, condannando il Ministero della Difesa al pagamento di € 7.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi, confermando il principio che l’assegnazione formale di alloggio senza reale disponibilità integra una lesione dei diritti del dipendente, con obbligo di risarcimento.
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