Tar 2026 - Il Generale di Brigata -OMISSIS- ha ricorso contro un provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “OMISSIS” che, revocando un permesso sindacale concesso in precedenza, ha altresì comunicato la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla carica di Segretario Regionale dell’Associazione Sindacale “Nuovo Sindacato Carabinieri” (NSC), per effetto di una sentenza di patteggiamento irrevocabile. La causa di ineleggibilità è prevista dall’art. 1477-ter del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare - COM).
**2. Questioni giuridiche principali**
Il ricorrente contesta:
- La qualificazione della sentenza di patteggiamento come causa di ineleggibilità ex lege, sostenendo che l’amministrazione abbia equiparato erroneamente il patteggiamento a una condanna penale definitiva.
- La corretta interpretazione dell’art. 1477-ter COM, alla luce delle recenti modifiche normative (D.lgs. n. 150/2022, Riforma Cartabia) che avrebbero inciso sugli effetti del patteggiamento.
- La legittimità del procedimento amministrativo, in particolare l’assenza di un’istruttoria autonoma e la dipendenza da una mera disposizione telefonica superiore.
- La coerenza tra le risultanze di un procedimento disciplinare, concluso con un giudizio di “non fondatezza”, e il provvedimento di ineleggibilità fondato su un procedimento penale.
**3. Analisi delle questioni giuridiche**
**a) La natura della sentenza di patteggiamento e la sua equiparazione alla condanna**
L’elemento centrale riguarda la natura giuridica della sentenza di patteggiamento e il suo impatto sulla qualificazione di una causa di ineleggibilità. L’art. 1477-ter COM prevede che sono cause di ineleggibilità le condanne penali definitive per determinati reati, e più in generale, la presenza di un’“irrevocabile condanna” o di altri provvedimenti equiparati.
Il ricorrente evidenzia che, secondo la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano il patteggiamento alla condanna (ad esempio, ai fini di effetti civili o amministrativi) sono state “sterilizzate” negli effetti extrapenali, salvo per pene accessorie. Questa modifica mira a evitare che il patteggiamento possa essere considerato automaticamente come una condanna definitiva ai fini di cause di ineleggibilità, salvo specifica previsione normativa.
L’amministrazione, invece, ha qualificato il provvedimento come “ricognizione di una causa di ineleggibilità ex lege”, assumendo implicitamente che la sentenza di patteggiamento, anche in assenza di condanna definitiva, costituisca comunque un elemento impeditivo. La tesi del ricorrente si basa sulla argomentazione che, alla luce delle recenti modifiche di legge, tale equiparazione non può essere automatica e deve essere valutata caso per caso, considerando gli effetti specifici e le finalità della normativa.
**b) La compatibilità dell’art. 1477-ter COM con le modifiche della Riforma Cartabia**
L’interpretazione dell’art. 1477-ter COM deve essere aggiornata alla luce delle recenti innovazioni normative. La norma menziona “condanna penale definitiva”, ma non fa esplicito riferimento al patteggiamento. La teoria sostenuta dal ricorrente è che, dopo la riforma Cartabia, il patteggiamento non equivalga automaticamente a una condanna definitiva, e quindi non possa essere considerato come causa di ineleggibilità, a meno che non siano applicate pene accessorie o siano soddisfatte altre condizioni.
**c) La legittimità del procedimento amministrativo**
Il ricorrente sottolinea che il provvedimento impugnato si sarebbe fondato su una “disposizione telefonica” del Comando Generale, senza un’istruttoria autonoma o un’idonea valutazione dei fatti e delle norme applicabili. Questo aspetto evidenzia un possibile difetto di motivazione e di autonomia decisionale, che può configurare un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione adeguata.
**d) La contraddittorietà tra procedimento disciplinare e procedimento di verifica dei requisiti**
Il ricorrente evidenzia che in sede disciplinare non sono stati riscontrati addebiti fondatevoli, mentre il procedimento penale si sarebbe concluso con un rito che non garantisce pienamente l’accertamento dei fatti (ad esempio, patteggiamento), eppure si pretende di applicare l’ineleggibilità. Tale incongruenza può configurare un eccesso di potere, in quanto l’amministrazione non può ignorare le conclusioni del procedimento disciplinare, che avrebbe dovuto influire sulla valutazione della causa di ineleggibilità.
**4. Considerazioni sulla giurisprudenza e sulla normativa**
- **Normativa di riferimento:** L’art. 1477-ter COM si inserisce nel quadro delle norme che regolano l’accesso e la permanenza nelle cariche pubbliche e militari, prevedendo cause di ineleggibilità legate a condanne penali definitive per specifici reati.
- **Riforma Cartabia:** La modifica dell’art. 445 c.p.p. (con l’introduzione dell’art. 445, comma 1-bis) ha chiarito che il patteggiamento, in assenza di pene accessorie, non produce effetti di condanna definitiva né effetti penali oltre quelli configurati dalla legge. Pertanto, la qualificazione del patteggiamento come causa di ineleggibilità richiede una specifica previsione normativa.
- **Giurisprudenza amministrativa e costituzionale:** Secondo la giurisprudenza, l’amministrazione deve rispettare i principi di legalità, motivazione, proporzionalità e trasparenza, e non può applicare norme in modo automatizzato senza una valutazione autonoma dei fatti e delle circostanze.
**5. Conclusioni**
Il ricorso appare fondato sotto vari profili:
- La qualificazione automatica del patteggiamento come causa di ineleggibilità, senza una specifica previsione normativa e senza tener conto delle modifiche normative recenti, configura un’interpretazione erronea e un’ingiustificata restrizione della libertà sindacale e delle prerogative elettive del ricorrente.
- La mancanza di un’istruttoria autonoma e di un’adeguata motivazione del provvedimento, basata su una mera disposizione telefonica, viola i principi di correttezza procedimentale e di imparzialità.
- La contraddizione tra l’esito dell’inchiesta disciplinare e la decisione di ineleggibilità, che si basa su un procedimento penale di rito non pienamente accertativo, rappresenta un’ulteriore illegittimità.
**6. Impatto e conseguenze**
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, riconoscendo che le norme e i principi sopra illustrati impediscono l’applicazione automatica di una causa di ineleggibilità sulla base di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, senza un’adeguata interpretazione normativa e senza un’istruttoria autonoma e motivata.
**7. Spese di lite**
Considerata la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese di lite sono state compensate tra le parti, in applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.a.
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**In sintesi**, il commento sottolinea come l’interpretazione della causa di ineleggibilità deve essere aggiornata rispetto alle recenti innovazioni legislative, e come il procedimento amministrativo debba rispettare i principi di autonomia, motivazione e proporzionalità, onde evitare arbitrarietà e illegittimità.
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