Tar Lazio 2026: Rifiuto immotivato della Prefettura di Roma di autorizzare la visita dell'ASGI al Cpr in Albania
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si pronuncia in merito al ricorso proposto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) contro il provvedimento della Prefettura di Roma del 12 giugno 2025, con cui viene negato l’autorizzazione all’accesso e alla visita presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) situati in Albania, specificamente a Shengjin e Gjader.
Il quadro normativo di riferimento include:
- La legge n. 39/2014, che disciplina l’accesso ai luoghi di trattenimento e le modalità di visita da parte di associazioni e organismi di tutela.
- Il decreto legislativo n. 142/2015, che recepisce direttive europee in materia di gestione dei centri di trattenimento e tutela dei diritti dei migranti.
- La normativa internazionale e europea, in particolare la Convenzione di Istanbul e la CEDU, che riconoscono il diritto di accesso alle strutture di trattenimento da parte di associazioni e organi di tutela.
2. **Motivazione del rifiuto e sua illegittimità**
Il provvedimento impugnato si basa sulla motivazione che l’ingresso nei Cpr in Albania potrebbe comportare rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerato il clamore mediatico attuale sui centri di permanenza. Tuttavia, il TAR sottolinea che tale motivazione appare insufficiente, generica e apodittica, in quanto si limita a una valutazione di carattere generale e non specifica circa le ragioni del diniego nei confronti di ASGI.
In particolare:
- La motivazione si fonda su un principio di cautela legato all’attuale clima mediatico, ma non fornisce elementi concreti e specifici che giustifichino un divieto di accesso permanente o sine die.
- La decisione appare sproporzionata rispetto alle norme che garantiscono il diritto di accesso delle associazioni di tutela, che devono essere motivate in modo chiaro e specifico, anche in presenza di rischi di ordine pubblico.
3. **Valutazione del diritto di accesso e tutela della funzione di ASGI**
Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata, secondo cui:
- Le associazioni come ASGI hanno diritto di accesso ai luoghi di trattenimento e permanenza di richiedenti asilo e stranieri in attesa di rimpatrio, in quanto esercitano una funzione di tutela e monitoraggio dei diritti fondamentali.
- Tale diritto di accesso può essere limitato esclusivamente in presenza di rischi concreti e specifici per l’ordine e la sicurezza pubblica, e tali rischi devono essere motivati in modo adeguato e puntuale.
Nel caso di specie, il diniego non ha fornito una motivazione dettagliata riguardo alla posizione di ASGI, né ha dimostrato l’esistenza di rischi specifici e attuali che rendano impossibile o pericoloso consentire la visita.
4. **Rischio di motivazioni generiche e divieto sine die**
Il provvedimento di diniego appare come un divieto di accesso sine die, cioè senza limiti temporali, il che contrasta con il principio di proporzionalità e con le norme che richiedono motivazioni adeguate e circostanziate.
Il TAR evidenzia che:
- La limitazione indefinita dell’accesso viola i diritti di tutela e monitoraggio delle attività di ASGI.
- La motivazione generica e priva di elementi concreti può essere considerata illegittima e non conforme ai principi di trasparenza e ragionevolezza richiesti dalla normativa.
5. **Risultato della pronuncia e conseguenze**
Il TAR Lazio, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ha dichiarato illegittimo il provvedimento del 12 giugno 2025 della Prefettura di Roma, ordinando l’annullamento del diniego e riconoscendo il diritto di ASGI di accedere ai Cpr in Albania per le finalità di tutela e controllo.
6. **Considerazioni finali**
La sentenza rappresenta un principio importante per la tutela del diritto di accesso delle associazioni di tutela ai luoghi di trattenimento, ribadendo che tali limitazioni devono essere motivate in modo rigoroso, concreto e specifico, evitando decisioni arbitrarie o generiche che limitano indebitamente i diritti delle organizzazioni e dei soggetti tutelati.
**Conclusione:**
Il provvedimento di rifiuto della Prefettura di Roma è stato ritenuto illegittimo dal TAR Lazio per carenza di motivazione adeguata e sostanziale, violando le norme di diritto e i principi fondamentali di tutela dei diritti di associazioni come ASGI. La sentenza rafforza il principio che i limiti alla libertà di accesso ai centri di trattenimento devono essere giustificati da motivazioni concrete e specifiche, rispettando il diritto di tutela e monitoraggio dei diritti umani e delle garanzie procedurali.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 04669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6630 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Stefanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di accesso e visita presso spazi e luoghi di cui alle strutture situate nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader, di cui all’allegato 1 del Protocollo sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023 tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, ratificato con legge 21 febbraio 2024 n. 14/2024; richiesta trasmessa il 20 marzo 2025, reiterata il 24 aprile 2025 ed infine il 13 maggio 2025;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) il 11\9\2025:
- per l’annullamento del provvedimento n. 0252455 del 12/06/2025 emesso dalla Prefettura di Roma e notificato in pari data con cui l’Amministrazione ha rifiutato la richiesta di accesso e visita presso spazi e luoghi di cui alle strutture situate nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader, di cui all’allegato 1 del Protocollo sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023 tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, ratificato con.legge 21 febbraio 2024 n. 14/2024; richiesta trasmessa dall’ASGI il 20 marzo 2025, reiterata il 24 aprile 2025 ed infine il 13 maggio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato e depositato il 4 giugno 2025 l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) agisce avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla propria richiesta di accesso e visita presso spazi e luoghi di cui alle strutture situate in Albania nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader, di cui all’allegato 1 del Protocollo sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024 n. 14/2024.
2.- La ricorrente Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.), con atto notificato il 10.09.2025 ha altresì proposto motivi aggiunti avverso il sopravvenuto provvedimento n. 0252455 del 12/06/2025, emesso dalla Prefettura di Roma e notificato in pari data, con cui l’Amministrazione ha rifiutato la richiesta di accesso e visita presso le strutture situate in Albania nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader.
Agisce pertanto per la condanna dell’Amministrazione resistente ad autorizzare l’accesso e la visita della delegazione di soci ASGI alle anzidette strutture situate nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader.
3.- Si costituisce, depositando memoria, l’Amministrazione rappresentando, in via preliminare, che la normativa vigente (prevista dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 “Recante i criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”) non prevede un termine “perentorio” entro il quale l’autorizzazione all’“ingresso” debba essere concessa e sostenendo che il provvedimento di diniego dell’istanza all’ingresso nel Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gjader è stato emesso a seguito di un’attenta istruttoria, dopo aver esperito i controlli di rito ed una volta acquisito il parere del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.
Pertanto l’Amministrazione ha ritenuto di negare la visita, così motivando: “non concedere il nulla osta all’ingresso in quanto l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Secondo le prospettazioni della difesa erariale il citato diniego non è definitivo a fronte di una futura nuova istanza della ricorrente, in quanto è legato alla contingenza storica del momento; pertanto afferma che la ricorrente ASGI potrà riproporre la richiesta.
Il diniego per la difesa erariale risponde al dettato dell’articolo 7 comma 3 del D. Lgs 142/2015, trattandosi di una limitazione momentanea e non assoluta, motivata dalle richiamate ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Afferma inoltre di non avere contestato la legittimazione statutaria di ASGI ai fini esposti.
4.- La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17.02.2026.
5.- Deve essere anzitutto rilevata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, del ricorso introduttivo avverso il silenzio dell’Amministrazione, essendo stato assunto e notificato il successivo provvedimento reiettivo dell’istanza in causa, qui gravato con atto di motivi aggiunti (provvedimento n. 0252455 del 12/06/2025, emesso dalla Prefettura di Roma e notificato in pari data).
6.- Il ricorso per motivi aggiunti ex art. 117 c. 5 cpa è fondato.
La ricorrente ASGI affida il gravame ai seguenti motivi:
-VIOLAZIONE DELL’ART. 7 D.LGS 142/2015, DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE E 2013/33/UE -FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6, COMMA 4, LETTERA E), DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 20 OTTOBRE 2014, N. 12700–TRAVISAMENTO DEI FATTI.
-ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE ART. 3 L. 241/90 –MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA -CARENZA DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS L. 241/90 - MANCATA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI.
7.- Occorre premettere che in data 20.03.2025 l’Associazione ricorrente chiedeva l’autorizzazione all’ingresso e alla visita alle strutture situate nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader, di cui all’allegato 1 del Protocollo del 6 novembre 2023 tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, ratificato con legge 21 febbraio 2024 n. 14/2024, di una delegazione dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) per la data del 09/06/2025 o in altra data che l’Amministrazione avrebbe indicato.
L'istanza esponeva le ragioni della legittimazione dell’Associazione, quale ente di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, titolato quindi a presentare la richiesta, nonché l'interesse legato agli scopi sociali dell’istanza, resi particolarmente concreti e attuali dalle notizie di stampa che riferivano di numerose persone condotte nelle “aree italiane” in Albania e poi ritrasferite in Italia in quanto soggetti vulnerabili o richiedenti asilo.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, ASGI riferisce di avere inoltrato diffida ad adempiere che la Prefettura di Roma riscontrava con prot. 0191321 del 06/05/2025 chiedendo di “specificare in quale veste professionale viene chiesto detto accesso dai componenti la delegazione (giornalista, documentarista, cineoperatore, altra professione in ambito di comunicazione ovvero esperto di diritto o altro) al fine di procedere con la definizione dell’istruttoria di rito”.
In data 09/05/2025 l’Associazione forniva all’Amministrazione le informazioni richieste, specificando la composizione nominativa della delegazione di soci, che hanno chiesto l’accesso in qualità di professionisti esperti di diritto.
A seguito di diffide ed in assenza di riscontro, in data 03.06.2025 ASGI notificava al Ministero dell’Interno –Avvocatura Generale dello Stato di Roma –il ricorso ex art. 117 c.p.a. con istanza cautelare.
8.- Parte ricorrente deduce che l’Amministrazione si è limitata a comunicare che il Ministero dell'Interno aveva espresso parere negativo in ordine all'istanza di accesso e che il parere si sarebbe limitato ad alludere a non meglio chiarite esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Afferma che il diniego impugnato è illegittimo in quanto nega perentoriamente la richiesta di accesso, impedendo completamente, senza alcun differimento, l’istanza di visita.
La ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l'Amministrazione non avrebbe provveduto a trasmettere la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con preclusione della possibilità di formulare osservazioni.
9.- Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente tali censure perché strettamente connesse.
Esse sono fondate nei termini che seguono.
In via preliminare, a livello eurounitario, il Collegio osserva che l'art. 16, comma 4 della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE "Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" recita: "I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione".
Sempre a livello europeo, l'art. 10, comma 4 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE "direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)", recita: "Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso".
9.1.- A livello nazionale, l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, rubricato "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" dispone quanto segue:
"È consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive".
Il successivo comma 3 precisa: "Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2".
Il regolamento ministeriale 20 ottobre 2014, rubricato "criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", all'art. 6, rubricato "accesso ai centri", indica una serie di soggetti, che possono accedere al centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura (ad esempio, i membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente; i magistrati nell'esercizio delle funzioni; i delegati in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati; il Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute).
Al secondo comma dell'art. 6 è poi previsto l'accesso al centro, previa autorizzazione della Prefettura, anche ad "altri soggetti che ne facciano motivata richiesta"; in tal caso, al comma 5 è previsto che la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, richieda tempestivamente al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione il preventivo parere.
10.- Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che, mentre l'associazione ricorrente ha ampiamente motivato la richiesta di accesso, la resistente Amministrazione, come già evidenziato in sede cautelare, non ha adeguatamente motivato le ragioni del diniego di accesso al centro, neppure attraverso la motivazione per relationem al parere reso dal Ministero dell'Interno, nel senso che viene indicata una motivazione insufficiente che non chiarisce le ragioni del diniego.
Nel provvedimento oggetto di impugnazione, invero, la Prefettura di Roma si limita ad affermare quanto segue: " Con riferimento alla richiesta di codesta Associazione di accesso ai Centri di cui all’oggetto, si comunica quanto segue. Esperiti i controlli di rito ed acquisito il parere del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione di cui alla nota del 10 giugno u.s., si ritiene di non concedere il nulla osta all’ingresso in quanto l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
La Prefettura richiama il parere del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che invoca il clamore mediatico esistente attorno alla vicenda dei Cpr in Albania.
Non appare risolutiva poi la memoria della difesa erariale ove si afferma: “Considerato quindi: -che il diniego non è assoluto;-che è stato anzi dettato da contingenze storiche note;-che le ragioni di ordine e sicurezza pubbliche non sono irragionevoli;-e che comunque sono state adeguatamente motivate dall’Amministrazione;-che peraltro controparte può avanzare analoga richiesta;”.
Il Collegio rileva che siffatto diniego, così prospettato, appare del tutto apodittico e contrario al quadro normativo esposto, atteso inoltre che esso non si limita a rinviare ma nega sine die la visita.
11.- Viene in rilievo anche la dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato, che non può ritenersi atto a contenuto interamente vincolato, non è stato preceduto dall'apposita comunicazione dei relativi motivi ostativi; infatti l'A.S.G.I. non ha potuto in sede procedimentale evidenziare le ragioni che avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione delle sue richieste.
12.- Ciò posto, il Collegio osserva che l'A.S.G.I., ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 117 del 2017, ha la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di promozione sociale.
All'art. 2 dello Statuto sono indicate, tra l'altro, quali attività di interesse generale perseguite, l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
All'art. 3 dello Statuto dell'A.S.G.I., si legge quanto segue:” Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione intende promuovere e tutelare nella società civile l’affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di cittadinanza, di razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, nonché contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di discriminazione per i predetti motivi. In particolare, le attività di interesse generale che l’Associazione intende svolgere ai predetti fini e ai sensi del precedente art. 2 comprendono, in via non esclusiva, le seguenti: a) promuovere l’informazione, la formazione, la documentazione e lo studio dei problemi di carattere giuridico attinenti alla condizione di straniero, all’immigrazione in generale, alla tutela dei diritti individuali e collettivi delle persone straniere, alla protezione internazionale e nazionale, alla cittadinanza e all’apolidia, alla tutela contro le discriminazioni razziali, etniche, linguistiche, religiose , il razzismo e la xenofobia; b) elaborare proposte relative ai problemi di carattere giuridico di cui al punto che precede, anche promuovendo l'armonizzazione delle legislazioni e la creazione di un diritto uniforme; c) promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non) che perseguono finalità analoghe;… g) fornire supporto giuridico e sostegno alle organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso ai migranti sia in mare che in terra; h) promuovere attività di verifica e di studio delle prassi amministrative e delle interpretazioni giudiziarie nelle materie di cui alla lettera a); promuovere attività di prevenzione, denuncia e contrasto di atti illegali concernenti la condizione giuridica delle persone straniere e gli altri ambiti di cui alla lettera a), posti in essere da organi statali, regionali e locali o da istituzioni dell’Unione europea o da organismi internazionali o da altri enti del terzo settore o da organizzazioni sindacali operanti nell’ambito di servizi di orientamento o di assistenza o di accoglienza delle persone straniere e dei migranti, anche in prossimità delle frontiere o nel mare internazionale o nel territorio degli Stati di origine o di transito delle persone straniere; … m) promuovere giudizi di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, italiana, europea o internazionale, anche tramite azioni di classe o azioni inibitorie collettive, laddove sia in questione la tutela delle persone migranti o siano comunque coinvolte le materie di cui alla lettera a) e comunque, nei medesimi casi, fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizi civili nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali.
L'A.S.G.I. inoltre ha evidenziato di essere iscritta dal 16 settembre 2005 nel registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali con l'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dal 3 ottobre 2007 nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
13.- Tenuto conto che l'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 2014 prevede che possano accedere al CPR anche soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, che ne facciano richiesta, previa autorizzazione della Prefettura, anche a voler ritenere che il presupposto legittimante l'accesso ai sensi della normativa di riferimento sia lo svolgimento di attività riconducibili all'assistenza e alla tutela direttamente svolte a beneficio dei soggetti trattenuti, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia tenuto in debito conto quanto previsto dallo statuto di A.S.G.I., né dell'attività che in concreto l'Associazione esercita (cfr. T.A.R. Torino, Piemonte, sez. I, 06/04/2021, n. 360).
Sul punto si è espresso anche il T.A.R. Sicilia con la sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020 che ha accolto analogo ricorso presentato dall'A.S.G.I. contro il Ministero dell'Interno, in ordine al diniego di accesso al CPR di Caltanissetta. Inoltre ha accolto il ricorso di ASGI avverso il diniego della Prefettura di Agrigento alla richiesta di accesso di una propria delegazione all’hotspot di Lampedusa, affermando la qualifica di ASGI quale ente esponenziale di tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale attraverso una disamina della normativa europea e nazionale (TAR Sicilia- Palermo, sez. III, sentenza 24 agosto 2021, n. 2473).
Nella circostanza è stato riconosciuto che l'associazione ricorrente ASGI è un ente esponenziale che opera per il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri presenti in Italia, anche in condizioni di soggiorno irregolare, costituita a Milano il 26 febbraio 1990, e ha la finalità di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione e alla condizione dello straniero.
Il Collegio deve quindi rilevare che la giurisprudenza in diverse circostanze ha riconosciuto ad ASGI l’accesso ai luoghi di permanenza e/o trattenimento di richiedenti asilo e persone straniere in attesa di rimpatrio (Tar Palermo, sez. III, sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020; Tar Piemonte, I, n. 360 del 6 aprile 2021; Tar Lombardia, I, n. 2322 del 24 ottobre 2022; TAR Lazio, I, n. 3392 del 28 febbraio 2023 con riguardo a fattispecie analoga).
14.- Pertanto, se si può concordare con la difesa erariale sulla necessità della previa autorizzazione della Prefettura, che decide in base al previo parere del Ministero, e sulla facoltà di limitare l’ingresso e le visite ai CPR se sussistono rischi concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel caso in esame il diniego opposto non è adeguatamente motivato con specifico riguardo alla posizione dell'associazione ricorrente, né con riguardo alle asserite esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica del Centro, che appaiono del tutto generiche e non possono sussistere a tempo indefinito.
Invero, sotto quest'ultimo profilo, non basta addurre genericamente l'esistenza di siffatte ragioni ma è necessario indicare le circostanze concrete che consentono di ritenere integrate le esigenze che ostano all'accoglimento dell'istanza.
Alla luce di ciò non può essere condivisa la generica affermazione della difesa erariale secondo cui“...l’Amministrazione ha ritenuto che, nella situazione concreta e soprattutto nel momento storico in cui ASGI ha chiesto l’accesso, le condizioni operative e i rischi connessi potevano rendere tale accesso non sicuro e problematico per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
La sussistenza di dette ragioni potrebbe comportare solo il differimento dell'accesso, ma non il suo impedimento, mentre nel caso in esame la motivazione dell'Amministrazione non esplicita in modo dettagliato le specifiche valutazioni svolte nel caso in esame, senza indicazione di concreti ed attuali elementi in fatto, con ciò atteggiandosi in sostanza come una motivazione apparente (TAR Sicilia, Palermo, n.2473/2021).
15.- In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va accolto per le assorbenti censure sopra evidenziate, con annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato, fatte salve tuttavia le ulteriori eventuali valutazioni dell’Amministrazione circa un motivato in concreto breve differimento della visita, connotato in termini di necessarietà.
16.- La complessità della normativa vigente in materia ed il suo iter procedimentale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Vergine Daniele Dongiovanni
IL SEGRETARIO
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